L.R. Valle d'Aosta 26/2006
Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d'Aosta classificazione e declassificazione delle strade regionali, gestione e manutenzione, fasce di rispetto, concessioni e autorizzazioni, controlli e canone di occupazione. Prevede il trasferimento ai Comuni di alcune funzioni nei centri abitati dal 1° gennaio 2017 e contiene norme transitorie su domande e concessioni pregresse. Abroga la previgente normativa regionale sul tema.
Classificazione, gestione e tutela delle strade regionali della Valle d'Aosta
Classificazione, gestione e tutela delle strade regionali della Valle d'Aosta
La legge detta la disciplina regionale per la classificazione, declassificazione, gestione, manutenzione, controllo e tutela delle strade regionali e dei beni connessi. Opera nel territorio della Valle d'Aosta e si coordina con il Codice della strada e la normativa statale e regionale richiamata.
Ambito di applicazione e definizioni
Sono considerate strade regionali quelle che collegano i capoluoghi dei Comuni al capoluogo regionale, quelle che raccordano capoluoghi o centri di interesse turistico a strade statali o regionali, i collegamenti diretti e rilevanti tra strade statali o regionali, le direttrici di interesse industriale, commerciale, turistico e socio-economico e le grandi direttrici del traffico regionale. Le strade regionali sono a precedenza, salvo incrocio con strade statali. Rientrano tra i beni connessi le opere e i manufatti della struttura stradale e le pertinenze di servizio ed esercizio. Le strade già classificate alla data di entrata in vigore non sono soggette a nuova classificazione.
Classificazione e declassificazione
La classificazione delle strade regionali è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentiti i Comuni interessati; segue decreto del Presidente della Regione pubblicato sul Bollettino ufficiale. La declassificazione segue le stesse modalità quando vengono meno i requisiti di classificazione o sulla base di accordi con il Comune interessato; il provvedimento stabilisce la diversa destinazione del suolo stradale. I tratti dismessi per varianti o rettifiche che non alterano i capisaldi del tracciato sono automaticamente declassificati. La Giunta, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, disciplina gli aspetti procedimentali ulteriori.
Efficacia dei provvedimenti e trasferimento di funzioni
I decreti di classificazione e declassificazione producono effetti dall’inizio del secondo mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla classificazione e declassificazione delle strade aventi le caratteristiche previste per le strade comunali del Codice della strada; nelle more dell’atto attuativo previsto dalla normativa sulle autonomie locali, tali funzioni restano esercitate dalla Regione tramite la struttura competente.
Catasto stradale
La Regione cura la redazione e l’aggiornamento della cartografia del catasto delle strade regionali e dei beni connessi secondo le modalità del decreto ministeriale 1° giugno 2001.
Gestione, manutenzione e segnaletica
La Regione provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e alla pulizia delle strade regionali e dei beni connessi. Alcuni interventi su specifici beni stradali e sui sistemi di rallentamento della velocità sono attribuiti ai Comuni interessati; questi curano anche la manutenzione ordinaria dell’isola centrale delle rotatorie e di ulteriori beni stradali indicati dalla legge. Per determinati interventi edilizi o infrastrutturali la denuncia di inizio attività è sostituita da una comunicazione preventiva al Comune competente. La Regione cura inoltre il controllo tecnico dell’efficienza, la conservazione delle opere di protezione delle scarpate, il rilascio di autorizzazioni e concessioni, la segnaletica verticale e orizzontale fuori dai centri abitati e, nei centri abitati, parte della segnaletica orizzontale e di quella sulle caratteristiche strutturali e geometriche. Dal 1° gennaio 2017, nei tratti di strade regionali all’interno dei centri abitati la competenza al rilascio di autorizzazioni e concessioni è trasferita ai Comuni, salvo gli interventi connessi ai servizi di cui all’art. 28 del Codice della strada, secondo la disciplina regionale attuativa. È inoltre demandata alla Giunta la disciplina sulla sicurezza delle infrastrutture stradali.
Personale, ordinanze e controlli
La Giunta definisce i compiti del personale addetto alla manutenzione e sorveglianza per assicurare adeguata sicurezza pubblica. Alcune ordinanze previste dal Codice della strada possono essere adottate anche dal dirigente della struttura competente, pure per tratti interni ai centri abitati di piccoli Comuni. Il controllo e la tutela sull’uso delle strade regionali sono affidati al personale dipendente della struttura competente, che deve essere formato secondo criteri stabiliti dalla Giunta.
Divieti e fasce di rispetto
Sulle strade regionali sono vietati danneggiamenti, alterazioni del corpo stradale, occupazioni e pericoli per la circolazione, ostacoli al deflusso delle acque, scarichi nelle cunette, trascinamento di materiali, transito di macchine cingolate senza protezioni, abbandono di rifiuti e circolazione di bestiame in violazione delle norme. Fuori dai centri abitati, ai proprietari confinanti è vietato aprire canali o fossi, eseguire escavazioni, costruire o ampliare edifici e impiantare alberi, siepi o recinzioni, salvo quanto previsto dalla disciplina sulle autorizzazioni e concessioni.
Concessioni, autorizzazioni e canone
Gli interventi e le occupazioni che riguardano il corpo stradale sono soggetti a concessione; quelli nella fascia di rispetto esterna al confine stradale sono soggetti ad autorizzazione. La legge elenca le principali fattispecie: depositi, scavi, attraversamenti e percorrenze aeree o sotterranee, accessi e passi carrabili, opere di protezione, strutture e recinzioni, cartelli pubblicitari, segnaletica, occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo o soprassuolo e occupazioni per lavori, oltre agli interventi connessi ai servizi di cui al Codice della strada. La Giunta stabilisce con deliberazione larghezze minime delle fasce di rispetto, distanze, prescrizioni tecniche, spese di istruttoria e sopralluogo, eventuale cauzione, modalità di deposito e, ove dovuta, indennità; un’ulteriore deliberazione, d’intesa con gli enti locali, disciplina il rilascio e la revoca da parte dei Comuni nei casi di loro competenza.
Dal 1° gennaio 2017 l’occupazione, temporanea o permanente, e l’uso delle strade regionali e delle pertinenze sono assoggettati a canone. Quando il rilascio dell’atto compete alla Regione, il canone è forfetario secondo il tariffario dell’allegato A e si versa in unica soluzione al rilascio; negli altri casi si applicano i regolamenti comunali in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche. La Giunta può modificare il tariffario e approvare convenzioni con i concessionari per semplificare i procedimenti e adattare il tariffario agli interventi sui servizi. Numerose occupazioni e installazioni sono escluse dal canone, tra cui quelle per enti pubblici e religiosi, consorzi di miglioramento fondiario, ONLUS, segnaletica e arredi di pubblica utilità, soste per carico e scarico, manifestazioni, accessi e innesti, occupazioni inferiori a 24 ore, recinzioni, occupazioni preesistenti, alcuni allacciamenti e condotte, e le occupazioni agricole del sottosuolo.
Procedimento, durata, revoca e rimozione
Le domande sono presentate alla struttura competente, che istruisce il procedimento; devono essere corredate della documentazione tecnica e della prova del pagamento delle spese. Concessioni e autorizzazioni sono rilasciate dal dirigente competente, hanno durata massima di 15 anni, ridotta a 3 anni per cartelli e impianti pubblicitari, sono rinnovabili e trasferibili su istanza degli interessati, e sono sempre rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con obbligo di risarcimento dei danni e con possibilità per l’Amministrazione di imporre nuove prescrizioni per pubblico interesse o sicurezza stradale. La revoca interviene per violazioni, danni alla proprietà regionale, mancata realizzazione o occupazione entro i termini, uso diverso da quello autorizzato o mancato pagamento del canone. In caso di revoca, o di scadenza/decadenza, l’interessato deve ripristinare a proprie spese; in difetto, provvede d’ufficio la Regione.
Obblighi dei concessionari di servizi
I concessionari dei servizi di cui all’art. 28 del Codice della strada devono rispettare le prescrizioni regionali per la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione. Quando le opere o gli impianti devono essere spostati, la Regione indica la nuova ubicazione e i termini di esecuzione; gli oneri sono a carico dei concessionari.
Disposizioni transitorie e finanziarie
Le domande già presentate alla data di entrata in vigore conservano validità secondo i requisiti del previgente regolamento regionale 1/1981. Le concessioni già assentite e non scadute restano efficaci, ma devono essere regolarizzate con il pagamento del canone dopo la pubblicazione della deliberazione tariffaria. La legge prevede inoltre la copertura finanziaria degli oneri per il comitato tecnico, l’istituzione di un capitolo di bilancio per il canone e l’autorizzazione a variazioni di bilancio.
Abrogazioni e rinvii
Sono abrogate la legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, il regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1, il comma 3-bis dell’art. 6 della l.r. 12/1997 e il comma 1 dell’art. 13 della l.r. 1/2005. Dalla pubblicazione della deliberazione sulle fasce minime cessano di applicarsi alle strade regionali le distanze minime dell’art. 99 della l.r. 11/1998 ed è abrogato il comma 2 dell’art. 31 della l.r. 1/1999. Per quanto non disciplinato, si applicano il Codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione.
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