L.R. Valle d'Aosta 25/2006
Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 20 (Trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica e aggiorna la l.r. 20/1994 sul trasporto di merci su strada, ridenominandola e riscrivendone varie disposizioni, in particolare la composizione e il funzionamento del Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico. Prevede inoltre una disciplina transitoria per la ricostituzione del Comitato entro due mesi e una copertura finanziaria annua di 30.000 euro a decorrere dal 2006.
Modifiche alla disciplina regionale sul trasporto di merci su strada e tutela di salute, sicurezza e ambiente
Modifiche alla disciplina regionale sul trasporto di merci su strada
La legge regionale interviene sulla l.r. 27 maggio 1994, n. 20, aggiornandone titolo, oggetto e numerose disposizioni. L’intervento riguarda il territorio della Regione e mira a rafforzare la disciplina regionale in materia di trasporto di merci su strada, con particolare attenzione alla salute, alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente.
Ambito dell’intervento normativo
Il provvedimento non introduce ex novo una disciplina autonoma, ma modifica in più punti la legge regionale del 1994. La disciplina risultante è quindi quella della l.r. 20/1994 come emendata, con sostituzione di alcuni articoli e commi, inserimento di una nuova disposizione e abrogazione di altre previsioni non più mantenute.
Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico
Una parte centrale delle modifiche riguarda la composizione del Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico.
Vengono ridefiniti i componenti, prevedendo in particolare:
- il Presidente della Regione, che lo presiede;
- l’Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di vicepresidente;
- l’Assessore regionale competente in materia di trasporti;
- due rappresentanti degli enti locali;
- il direttore generale dell’ARPA.
Sono inoltre eliminate alcune previgenti previsioni della composizione e viene abrogato il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 20/1994.
Ulteriori modifiche alla legge del 1994
La legge regionale sostituisce integralmente o modifica vari articoli della l.r. 20/1994, senza che nel testo qui fornito siano riportati i contenuti puntuali dei nuovi articoli sostitutivi. Risulta comunque chiaro che l’assetto complessivo della disciplina originaria viene aggiornato in modo organico, con revisione anche di disposizioni collegate al funzionamento della legge regionale.
In particolare:
- viene sostituito il titolo della legge regionale del 1994;
- viene sostituito l’articolo 1;
- vengono sostituiti gli articoli 3, 4, 5 e 6;
- vengono modificati l’articolo 8 e l’articolo 10;
- viene inserito l’articolo 8bis;
- viene abrogato l’articolo 9.
Disposizioni transitorie
Per garantire l’operatività del nuovo assetto, il testo prevede una disciplina transitoria sulla ricostituzione del Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico.
- Il Comitato deve essere ricostituito nella nuova composizione entro due mesi dall’entrata in vigore della legge.
- Le associazioni e i comitati indicati tra i soggetti che concorrono alla designazione dei rappresentanti devono presentare apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di ambiente entro un mese dall’entrata in vigore della legge.
Aspetti finanziari
La legge quantifica l’onere complessivo in 30.000 euro annui a decorrere dal 2006.
La copertura è assicurata:
- nel bilancio regionale 2006 e nel bilancio pluriennale 2006/2008;
- a valere sull’obiettivo programmatico 2.2.1.09, Ambiente e sviluppo sostenibile;
- mediante utilizzo, per pari importo, degli stanziamenti del Fondo globale per il finanziamento di spese correnti, capitolo 69000, con riferimento all’accantonamento indicato negli allegati di bilancio.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, le variazioni di bilancio necessarie all’attuazione della legge.
Obsolescenza
Il provvedimento non appare deprecato in sé, perché modifica una disciplina ancora concettualmente attuale sul trasporto merci e sui controlli ambientali, senza limitarsi a un evento ormai esaurito. Tuttavia le specifiche previsioni finanziarie sono legate al 2006 e al triennio 2006/2008, quindi oggi risultano storicamente superate.
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