L.R. Valle d'Aosta 23/2006
Nuova disciplina del servizio farmaceutico. Abrogazione della legge regionale 2 aprile 1986, n. 13.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nel territorio della Valle d’Aosta orari, turni, chiusure, modalità di guardia e adempimenti delle farmacie e dei dispensari aperti al pubblico, con istituzione di dispensari stagionali solo nei periodi 15 giugno-15 settembre e 1 dicembre-30 aprile. Le regole su modalità di servizio e adempimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore. Abrogata la l.r. 13/1986.
Nuova disciplina del servizio farmaceutico in Valle d'Aosta
Nuova disciplina del servizio farmaceutico in Valle d’Aosta
La legge definisce l’organizzazione del servizio farmaceutico nel territorio regionale, con regole su orari di apertura, turni, chiusure, guardia farmaceutica e adempimenti delle farmacie. La disciplina è finalizzata a garantire continuità, omogeneità del servizio e concorso delle farmacie agli obiettivi del piano socio-sanitario regionale.
Ambito di applicazione e finalità
La normativa si applica alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico situati in Valle d’Aosta. Oltre all’erogazione del servizio farmaceutico, tali strutture concorrono con l’Azienda USL all’attuazione del piano socio-sanitario regionale e alle iniziative di prevenzione e tutela della salute rivolte alla popolazione.
Sono previsti anche i dispensari stagionali, che possono essere istituiti solo nei periodi compresi tra il 15 giugno e il 15 settembre e tra il 1° dicembre e il 30 aprile.
Orario di apertura
Le farmacie devono osservare un orario di apertura non inferiore a 36 ore settimanali, salvo le ipotesi legate alla disciplina dei turni e della chiusura. I dispensari aperti al pubblico devono osservare un orario minimo di 10 ore settimanali.
Chiusure, ferie e riposo
Le farmacie possono usufruire di 30 giorni di chiusura annuale per ferie. Quelle non in servizio per turno possono restare chiuse la domenica e nei giorni di festività infrasettimanale.
Resta inoltre possibile, ferma la copertura del servizio per turno, una chiusura per riposo infrasettimanale di un’intera giornata; la stessa facoltà opera anche in caso di festività infrasettimanale.
Modalità di espletamento del servizio e guardia farmaceutica
Il servizio può essere prestato:
- a battenti aperti, quando la farmacia è aperta al pubblico;
- a battenti chiusi, con farmacista di guardia all’interno;
- a battenti chiusi con reperibilità del farmacista, mediante dispositivo di chiamata diretta installato a cura e spese della farmacia, con disponibilità del farmacista entro 15 minuti dalla chiamata.
Durante l’orario di apertura al pubblico il servizio deve essere svolto a battenti aperti. Fuori da tale orario il servizio assume carattere di guardia farmaceutica diurna, notturna o festiva.
Le condizioni minime sono differenziate tra farmacie urbane e rurali:
- guardia diurna: nelle urbane con battenti chiusi e farmacista all’interno senza diritto di chiamata; nelle rurali con battenti chiusi e reperibilità senza diritto di chiamata;
- guardia notturna, dalle 22.00 all’apertura mattutina seguente: nelle urbane con farmacista all’interno e diritto di chiamata; nelle rurali con reperibilità e diritto di chiamata;
- guardia festiva: nelle urbane con articolazione tra apertura al pubblico, battenti chiusi senza diritto di chiamata nelle fasce di chiusura diurne e battenti chiusi con diritto di chiamata dalle 22.00; nelle rurali con reperibilità del farmacista con diritto di chiamata.
Le farmacie, quando erogano il servizio a battenti chiusi o con reperibilità, devono dispensare soltanto prescrizioni urgenti, cioè quelle per cui il medico abbia espressamente indicato l’urgenza e quelle che il farmacista reputi urgenti.
Determinazione annuale di orari e turni
Orari di apertura, calendario delle ferie e turni di guardia farmaceutica sono fissati con validità annuale dal direttore generale dell’Azienda USL entro il 15 dicembre dell’anno precedente. La proposta è formulata entro il 31 agosto dall’Ordine dei farmacisti della Valle d’Aosta, d’intesa con i direttori dei distretti socio-sanitari e i presidenti delle Comunità montane, sulla base dei criteri aziendali stabiliti dal direttore di area territoriale.
I criteri direttivi mirano a garantire continuità, capillarità del servizio e tutela della concorrenza e riguardano:
- la diversificazione dei turni nei singoli distretti in rapporto alla popolazione e alla localizzazione delle farmacie;
- l’individuazione di fasce orarie minime di apertura;
- la definizione dei turni di guardia diurna, notturna e festiva secondo rotazione tra le farmacie interessate.
Eventuali variazioni del calendario dei turni sono approvate dal direttore generale dell’Azienda USL.
Adempimenti delle farmacie
Il titolare della farmacia non in servizio deve esporre, in modo ben visibile e leggibile anche di notte, l’indicazione delle farmacie aperte nel distretto socio-sanitario di appartenenza o comunque entro la distanza massima stabilita dal direttore generale dell’Azienda USL.
Le farmacie devono inoltre:
- attivare un dispositivo che consenta all’utente di chiamare agevolmente il farmacista quando il servizio è svolto a battenti chiusi con reperibilità;
- tenere accesa l’insegna esterna luminosa durante l’orario di apertura al pubblico e durante il servizio di guardia farmaceutica.
Ordinanze urgenti per emergenze locali o pluricomunali
In caso di emergenza locale, il Sindaco del Comune interessato può adottare ordinanze contingibili e urgenti, sentito il direttore generale dell’Azienda USL, per assicurare la regolare erogazione del servizio farmaceutico.
Se l’emergenza coinvolge più Comuni, l’ordinanza è adottata dal Presidente della Regione, su proposta del direttore generale dell’Azienda USL.
Regime transitorio ed entrata in applicazione
Per l’anno 2006 continuano ad applicarsi gli orari di apertura, il calendario ferie e i turni per la continuità del servizio già stabiliti con deliberazione del direttore generale dell’Azienda USL n. 2595 del 12 dicembre 2005.
Le disposizioni sulle modalità di espletamento del servizio e sugli adempimenti delle farmacie si applicano solo dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge.
Abrogazione della disciplina previgente
È abrogata la legge regionale 2 aprile 1986, n. 13, che disciplinava gli orari di apertura, le ferie, i turni di servizio e la chiusura settimanale delle farmacie della Regione Valle d’Aosta.
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