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Sentenza

Sentenza n. 1799/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile passata in giudicato quanto al pagamento delle somme riconosciute al dipendente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione di un determinato punteggio nelle graduatorie del personale ATA e aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione globale di fatto non percepita per il periodo indicato nel titolo, oltre agli accessori. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione spontanea della pronuncia, ritualmente notificata e passata in giudicato, nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese. Il Ministero, benché regolarmente evocato, non si è costituito. Il giudice ha rilevato che il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, mentre spettava all'Amministrazione provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; tale onere non è stato assolto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancato adempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme spettanti entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, attribuendogli facoltà di delega anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni dell'Amministrazione, senza limitazioni derivanti dalle ordinarie competenze interne. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato e consente al titolare di un titolo esecutivo passato in giudicato di chiedere l'attuazione delle statuizioni in esso contenute.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, applicabile alla richiesta di esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto, anche mediante la prova dell'avvenuto adempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla norma costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza contro l'Amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, il decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche e la mancata esecuzione delle statuizioni giudiziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione del giudicato, spetta all'Amministrazione che intenda opporsi dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, compreso l'avvenuto adempimento; la mancata costituzione dell'Amministrazione impedisce di ritenere provate tali circostanze.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei poteri sostitutivi all'inutile decorso di un termine assegnato all'Amministrazione e alla segnalazione del creditore.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri necessari all'attuazione del giudicato senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni interne dell'amministrazione di appartenenza; può delegare l'incarico a un dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche appartenente a un'altra articolazione organizzativa della medesima amministrazione.
  • Per dare effettiva esecuzione a una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il commissario ad acta può individuare i capitoli di spesa disponibili secondo criteri di buona amministrazione e, se necessario, ricorrere agli strumenti contabili ammessi per il pagamento, compresi fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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