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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13220/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una persona fisica aveva chiesto al tribunale la concessione dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 c.c.i.i. Il tribunale aveva accolto la domanda. L'istituto di credito interessato al recupero del proprio credito aveva proposto reclamo contro quel decreto davanti alla corte d'appello, che aveva ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla debitrice e, nel merito, aveva reputato non meritevole la richiedente, osservando che la stessa si era prestata a figurare come imprenditrice "palese" pur essendo l'attività svolta in realtà dal padre quale imprenditore occulto, senza esercitare adeguati controlli e consentendo l'intestazione fittizia dell'impresa a proprio nome. La debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 283, comma 8, c.c.i.i. in combinazione con l'art. 124 c.c.i.i., sostenendo che, per effetto della riforma introdotta dal d.lgs. n. 136/2024, il reclamo avverso il decreto del tribunale doveva essere proposto al tribunale in composizione collegiale e non alla corte d'appello; ha inoltre dedotto che, anche nel regime previgente, il reclamo era inammissibile perché il rimedio corretto era l'opposizione davanti al medesimo giudice che aveva pronunciato il decreto. Con il secondo motivo ha censurato il merito della valutazione di non meritevolezza, ma tale censura è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Foggia in composizione collegiale. Ha affermato che, nel caso di esdebitazione dell'incapiente decisa dal tribunale dopo l'entrata in vigore delle modifiche del d.lgs. n. 136/2024, il reclamo va proposto al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 283, comma 8, c.c.i.i. e dell'art. 124 c.c.i.i., non alla corte d'appello. Ha inoltre precisato che la proposizione dell'impugnazione davanti al giudice competente per grado o territorio diverso non ne determina l'inammissibilità, ma consente l'applicazione del meccanismo della translatio iudicii ex art. 50 c.p.c., con riassunzione davanti al giudice competente. Le spese sono state rimesse al merito.

Norme richiamate

  • art. 283 c.c.i.i.

    Il decreto con cui il tribunale decide sull'esdebitazione dell'incapiente, nel testo applicabile dopo il d.lgs. n. 136/2024, è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 c.c.i.i.; la competenza sul reclamo spetta al tribunale in composizione collegiale, non alla corte d'appello.

  • art. 124 c.c.i.i.

    È il rimedio richiamato dall'art. 283 c.c.i.i. per proporre reclamo avverso il decreto sull'esdebitazione.

  • art. 56, comma 4, d.lgs. n. 136/2024

    Le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 136/2024 si applicano anche ai procedimenti di esdebitazione pendenti alla data di entrata in vigore.

  • art. 43, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 136/2024

    Ha introdotto il nuovo testo dell'art. 283, comma 6, c.c.i.i. applicabile al procedimento in esame perché il decreto del tribunale è successivo all'entrata in vigore della riforma.

  • art. 8 d.l. n. 178/2024 conv. in l. n. 4/2025

    La norma interpretativa salva i provvedimenti già adottati e stabilisce che l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 136/2024 non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 5 c.p.c.

    È richiamato come principio generale di irretroattività della legge processuale, derogato nel caso di specie dalla disciplina retroattiva sopravvenuta.

  • art. 50 c.p.c.

    La proposizione dell'impugnazione davanti a un giudice incompetente non la rende inammissibile, ma consente la riassunzione davanti al giudice competente mediante translatio iudicii.

  • art. 341 c.p.c.

    È evocato per affermare che il giudice adito per grado o territorio diverso da quello corretto non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.

    È richiamato come paradigma della censura che attiene alla competenza.

  • art. 382, comma 2, c.p.c.

    La Corte, quando accoglie un motivo che investe la competenza, cassa la decisione e statuisce sulla competenza.

Massime di principio

  • Nel regime dell'esdebitazione dell'incapiente, il decreto emesso dal tribunale dopo l'entrata in vigore della riforma del 2024 è reclamabile al tribunale in composizione collegiale secondo il rinvio all'art. 124 c.c.i.i., non alla corte d'appello.
  • Le norme processuali sopravvenute e dichiarate applicabili ai procedimenti pendenti si applicano agli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore; i provvedimenti già adottati prima restano però salvi e la loro legittimità si valuta secondo la disciplina vigente al momento dell'adozione.
  • L'impugnazione proposta davanti a un giudice diverso da quello competente per territorio o grado non è automaticamente inammissibile quando sia idonea a instaurare un valido rapporto processuale; opera invece la translatio iudicii mediante riassunzione davanti al giudice competente.
  • Nei procedimenti di volontaria giurisdizione, l'erronea individuazione del giudice del reclamo non comporta di regola la perdita del rimedio, ma il trasferimento del processo al giudice competente.
  • La questione della meritevolezza del debitore ai fini dell'esdebitazione resta assorbita quando la decisione viene cassata per erronea individuazione del giudice competente a conoscere del reclamo.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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