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Sentenza

Sentenza n. 1465/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando regionale per il concorso per soli titoli destinato all'aggiornamento e all'integrazione delle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare prestato fuori da un rapporto di impiego scolastico e al mancato computo dello stesso ai fini del requisito di accesso

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando regionale, la nota ministeriale presupposta, l'ordinanza ministeriale contenente le tabelle di valutazione, gli atti applicativi e la configurazione del sistema informatico POLIS, chiedendo l'annullamento delle disposizioni che attribuivano al servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego un punteggio ridotto, pari a 0,05 punti per mese fino a 0,60 punti annui, anziché il punteggio specifico di profilo di 0,50 punti per mese fino a 6 punti annui. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a computare come annualità intere, ai fini del requisito di 23 mesi e 16 giorni previsto dall'art. 554 del d.lgs. 297/1994, i 24 mesi di servizio prestati quale Carabiniere ausiliario dal 18 giugno 1999 al 17 giugno 2001, nonché la condanna dell'amministrazione al ricalcolo del servizio e all'inserimento nella graduatoria della provincia di Treviso. Le censure dedotte riguardavano la violazione della normativa di settore, la violazione dei principi costituzionali e il trattamento deteriore del servizio militare svolto fuori dal rapporto di impiego, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e l'illegittimità della clausola secondo cui l'iscrizione con riserva non avrebbe comportato il diritto alla proposta contrattuale, con conseguente asserita lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito la legittimità dei criteri di valutazione del servizio militare. Il giudice ha qualificato il petitum sostanziale come volto al riconoscimento del diritto individuale alla corretta valutazione del servizio e all'inclusione o al miglior collocamento nella graduatoria. In applicazione dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001, ha ritenuto che le controversie relative alla gestione delle graduatorie del personale scolastico e all'attribuzione automatica dei punteggi appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando siano formalmente impugnati bandi, tabelle o altri atti amministrativi presupposti, suscettibili di disapplicazione da parte del giudice ordinario. Le graduatorie permanenti non sono state considerate procedure concorsuali in senso stretto, poiché non comportano valutazioni comparative discrezionali, ma l'applicazione automatica di criteri di attribuzione dei punteggi. La giurisdizione amministrativa è stata ritenuta limitata alle procedure concorsuali propriamente dette e agli atti di macro-organizzazione. Il TAR ha indicato la possibilità di riassumere la causa dinanzi al giudice ordinario nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata dopo la discussione in camera di consiglio.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti sono devolute al giudice ordinario

    Le controversie concernenti la gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato e l'assunzione, anche quando coinvolgano atti amministrativi presupposti, appartengono al giudice ordinario, che può disapplicare gli atti illegittimi.

  • art. 554 d.lgs. 297/1994

    ventitré mesi e sedici giorni

    Prevede il requisito temporale rilevante per l'inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA, la cui applicazione costituiva oggetto della pretesa sostanziale del ricorrente.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione della controversia davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione mediante riassunzione nei termini previsti.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti la corretta attribuzione dei punteggi e l'inclusione o il collocamento individuale nelle graduatorie permanenti del personale scolastico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguardano diritti soggettivi inerenti alla gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
  • La formazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale scolastico non costituiscono procedure concorsuali in senso stretto quando si fondano sull'applicazione automatica di criteri di valutazione dei titoli e non comportano valutazioni comparative discrezionali.
  • La formale impugnazione di un bando, di tabelle di valutazione o di altri atti amministrativi generali non determina di per sé la giurisdizione amministrativa: occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla posizione giuridica effettivamente fatta valere.
  • Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, le procedure concorsuali in senso proprio e gli atti di macro-organizzazione; restano invece devolute al giudice ordinario le controversie relative alla gestione individuale delle graduatorie e all'applicazione dei punteggi.
  • Quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, il giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi, senza che la loro impugnazione formale davanti al giudice amministrativo modifichi il riparto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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