Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/03/2016 n. 4594 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il pagamento dell’accisa su 28.711 litri anidri di alcole etilico sottratti a seguito di furto. La CTR Puglia aveva ritenuto prescritto il credito dell’Amministrazione, considerando decorso il termine quinquennale previsto dall’art. 15 TUA, e aveva inoltre ritenuto, in via subordinata, infondata la pretesa erariale. L’Agenzia ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione. La resistente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, notificato validamente presso il nuovo domicilio del difensore solo dopo la scadenza del termine lungo per impugnare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia perché la seconda notificazione era stata effettuata oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. La prima notificazione non aveva prodotto effetti, essendo stata tentata presso un domicilio professionale non aggiornato, e l’Agenzia non aveva dimostrato che l’errore non fosse imputabile a propria negligenza. La successiva notificazione, sebbene effettuata in tempi ragionevoli, non poteva sanare la decadenza perché mancava la prova della non imputabilità dell’insuccesso. La costituzione della resistente non ha sanato la tardività, trattandosi di decadenza rilevabile d’ufficio e non sanabile. Il ricorso incidentale condizionato della cooperativa è stato dichiarato assorbito. L’Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in 7.500 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 14 TUA

    Avviso notificato a mente dell'art. 14 TUA

    Disciplina l’intimazione o la richiesta di pagamento dell’accisa da parte dell’Amministrazione doganale.

  • Art. 15 TUA

    Il termine di prescrizione decorre tra l'altro dalla scoperta del fatto illecito

    Il credito relativo all’accisa è soggetto a prescrizione quinquennale, decorrente, tra l’altro, dalla scoperta dell’illecito o dell’ammanco. La CTR aveva ritenuto che tale termine fosse decorso, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito la questione a causa dell’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia.

  • Art. 327, comma 1, c.p.c.

    Termine ultimo per la notificazione del proposto ricorso

    Prevede il termine lungo per proporre impugnazione. La notificazione effettuata oltre tale termine determina la decadenza dal potere di impugnare.

  • Art. 330, comma 1, c.p.c.

    Notificazione presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio

    Quando l’impugnazione è notificata presso il procuratore costituito, il notificante deve indicare il domicilio professionale effettivo del difensore, verificabile presso l’albo professionale.

  • Articoli 138 e 139 c.p.c.

    Stabiliscono le modalità e i luoghi della notificazione, rilevanti per individuare correttamente il domicilio professionale del procuratore destinatario.

  • Art. 156, commi 2 e 3, c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando non si tratta di mera nullità, ma di inesistenza della notificazione o di decadenza da un termine perentorio non sanabile dalla costituzione della controparte.

  • Art. 372, comma 2, c.p.c.

    Regola la produzione di documenti nuovi in cassazione, imponendo specifici adempimenti di indicazione e notificazione; i documenti prodotti dalla resistente all’udienza non sono stati utilizzati perché non previamente inseriti nell’elenco notificato.

  • Art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione non è applicabile quando la notificazione è inesistente, anziché semplicemente nulla.

Massime di principio

  • Per notificare un’impugnazione presso il difensore della controparte è necessario verificare preventivamente il domicilio professionale effettivo risultante dall’albo, anche se nel processo il difensore aveva dichiarato un domicilio diverso.
  • Se il primo tentativo di notificazione fallisce, la rinnovazione può conservare gli effetti della prima data solo quando interviene entro un termine ragionevole e l’insuccesso non è imputabile a negligenza del notificante; le due condizioni devono ricorrere congiuntamente.
  • La notificazione tentata presso un domicilio errato, senza consegna dell’atto, può essere considerata inesistente e non semplicemente nulla; in tal caso non produce effetti e non è sanabile con la costituzione della controparte.
  • La costituzione della parte destinataria non sana la tardività dell’impugnazione quando è decorso un termine perentorio e si è verificata la decadenza dal potere di impugnare.
  • In materia di accise, prima di contestare una richiesta di pagamento occorre verificare sia il giudicato eventualmente formatosi sul diritto all’abbuono sia l’autonoma questione della prescrizione del credito erariale; il giudicato sul diniego dell’abbuono non necessariamente copre la successiva richiesta di pagamento.
  • La decisione della Cassazione è stata fondata esclusivamente sull’inammissibilità del ricorso per tardività; pertanto, le valutazioni della CTR sulla prescrizione e sull’assenza di responsabilità del depositario rispetto al furto non sono state riesaminate nel merito dalla Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.