Regolamento (UE) 2023/1632
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1632 della Commissione dell’11 agosto 2023 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, e dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, dalla Turchia e dal Vietnam
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre un’inchiesta per accertare se le importazioni nell’Unione di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, eludano i dazi antidumping imposti sui prodotti originari dell’Indonesia. Contestualmente dispone la registrazione di tali importazioni, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping se l’elusione sarà confermata. Il provvedimento fissa termini brevi per la partecipazione delle parti interessate, per le richieste di esenzione e per le domande di audizione.
Apertura di un’inchiesta antidumping antielusione e registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, in relazione a misure vigenti sui prodotti originari dell’Indonesia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC indicati nel regolamento e spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di tali paesi. Rileva nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi terzi; non disciplina le misure compensative, che sono oggetto di un’inchiesta distinta. La registrazione riguarda le autorità doganali degli Stati membri e vale per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Apertura dell’inchiesta antielusione sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1632 della Commissione apre un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene, sulla base della domanda presentata da EUROFER il 3 luglio 2023, che vi siano elementi di prova sufficienti per verificare se le misure antidumping già in vigore sui prodotti originari dell’Indonesia vengano aggirate mediante importazioni spedite da Taiwan, Turchia e Vietnam.
I considerando evidenziano che la modifica della configurazione degli scambi sarebbe intervenuta dopo l’istituzione dei dazi antidumping e sarebbe collegata a operazioni di assemblaggio o completamento effettuate a Taiwan, in Turchia o in Vietnam a partire, in particolare, da bramme di acciaio inossidabile e/o prodotti piatti laminati a caldo originari dell’Indonesia. La Commissione richiama inoltre il possibile pregiudizio per gli effetti riparatori delle misure, sia in termini quantitativi sia di prezzo.
Ambito oggettivo e prodotti interessati
Il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originariamente classificati con i codici NC elencati nel regolamento e già soggetti alle misure del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012. L’inchiesta riguarda il medesimo prodotto quando sia spedito da Taiwan, Turchia o Vietnam, indipendentemente dalla sua eventuale dichiarazione di origine da tali paesi.
Nel testo sono riportati anche i corrispondenti codici TARIC relativi al prodotto oggetto dell’inchiesta, utili per l’applicazione doganale e per la registrazione delle importazioni.
Misure vigenti richiamate dal regolamento
Le misure potenzialmente eluse sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012. Il regolamento precisa che il prodotto in esame è inoltre soggetto a misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433, ma tali misure sono oggetto di un’inchiesta antielusione distinta e non del presente atto.
Registrazione delle importazioni
In base all’articolo 2, le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le misure necessarie per registrare le importazioni interessate. La registrazione ha una durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. La finalità è consentire, qualora l’inchiesta confermi l’elusione, la riscossione di dazi antidumping in misura adeguata, entro il limite del dazio residuo istituito dal regolamento (UE) 2021/2012, a decorrere dalla data di registrazione.
Partecipazione delle parti interessate, questionari e audizioni
La Commissione invita le parti interessate a mettersi in contatto immediatamente e comunque entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e ogni altra informazione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore, in forma scritta e motivata.
Il regolamento incoraggia l’uso della piattaforma TRON.tdi per l’invio delle comunicazioni, insieme alla corrispondenza elettronica. Le parti devono rispettare le regole sulla riservatezza: i documenti sensibili devono essere contrassegnati come "Sensitive" e accompagnati da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato per consentire la difesa delle altre parti. In mancanza di adeguata motivazione della riservatezza o di un riassunto idoneo, la Commissione può non considerare le informazioni fornite.
Richieste di esenzione
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni possono essere esentate se non costituiscono elusione. Poiché la possibile elusione avviene fuori dall’Unione, i produttori di Taiwan, Turchia e Vietnam possono chiedere l’esenzione dimostrando di non essere coinvolti nelle pratiche elusorie di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2.
I produttori interessati devono manifestarsi entro il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, mentre i questionari e le domande di esenzione devono essere presentati entro 37 giorni dalla pubblicazione. Il regolamento indica anche la disponibilità dei questionari sul fascicolo accessibile alle parti interessate e sul sito della DG Commercio.
Manca collaborazione e uso dei dati disponibili
Il regolamento richiama espressamente l’articolo 18 del regolamento di base: se una parte interessata non collabora, rifiuta l’accesso alle informazioni, non le trasmette nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili. Lo stesso vale se le informazioni fornite sono false o fuorvianti. La mancata collaborazione può quindi condurre a esiti meno favorevoli per la parte interessata.
Durata dell’inchiesta ed entrata in vigore
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Protezione dei dati e consiglieri-auditore
Il testo richiama il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. Inoltre, le parti interessate possono rivolgersi al consigliere-auditore nei procedimenti commerciali per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e, più in generale, ai diritti di difesa. Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra parti e servizi della Commissione, purché le domande siano presentate per iscritto, motivate e in tempo utile.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta antielusione
L’articolo 1 apre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, un’inchiesta per verificare se le importazioni nell’Unione dei prodotti indicati, spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012.
Prodotto interessato e codici doganali
Il prodotto oggetto dell’inchiesta coincide con i prodotti piatti di acciaio inossidabile semplicemente laminati a freddo già coperti dalle misure vigenti, classificati con i codici NC elencati nell’articolo 1 e nei considerando, con i corrispondenti codici TARIC per le importazioni spedite da Taiwan, Turchia e Vietnam.
Registrazione delle importazioni
L’articolo 2 impone alle autorità doganali degli Stati membri di registrare le importazioni interessate, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Termini per le parti interessate
L’articolo 3 prevede che le parti interessate si manifestino entro 15 giorni dall’entrata in vigore; osservazioni scritte, risposte ai questionari, richieste di esenzione e altre informazioni devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le richieste di audizione sulla fase di apertura vanno presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore.
Richieste di esenzione
I produttori di Taiwan, Turchia e Vietnam possono chiedere l’esenzione dalle misure se dimostrano di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione. I questionari e le richieste di esenzione devono essere trasmessi entro il termine di 37 giorni.
Conseguenze della mancata collaborazione
Se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni, non le comunica nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate.
Durata dell’inchiesta
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.
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