Regolamento (UE) 2023/1641
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1641 della Commissione dell’11 agosto 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vaca de Extremadura» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione registra nel registro UE delle DOP e IGP il nome "Vaca de Extremadura" come indicazione geografica protetta. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Spagna e l'assenza di opposizioni alla Commissione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome identifiche carni fresche e frattaglie della classe 1.1 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Vaca de Extremadura" come indicazione geografica protetta (IGP) per carni fresche e frattaglie bovine.
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione, del nome "Vaca de Extremadura" per un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)". Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile; non disciplina in via generale altri prodotti o settori, né contiene esclusioni specifiche diverse dal perimetro del prodotto registrato.
"Vaca de Extremadura" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1641 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di un nome nel sistema delle indicazioni geografiche protette dell'Unione. Esso si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e riguarda unicamente la registrazione del nome "Vaca de Extremadura".
Contesto procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, non residuavano ostacoli procedurali alla registrazione del nome.
Oggetto della registrazione
L'articolo 1 stabilisce che il nome "Vaca de Extremadura" è registrato come IGP. Il nome identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del sistema di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Inoltre, viene ribadito il regime tipico dei regolamenti UE: obbligatorietà in tutti i suoi elementi e diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione dell'IGP "Vaca de Extremadura"
L'articolo 1 dispone l'iscrizione del nome "Vaca de Extremadura" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP.
Classificazione del prodotto
Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La registrazione segue la domanda presentata dalla Spagna e pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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