Regolamento (UE) 2023/1631
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1631 della Commissione dell’11 agosto 2023 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, e dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, dalla Turchia e dal Vietnam
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento avvia un’inchiesta per verificare se le importazioni di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam costituiscano elusione delle misure compensative già in vigore sui prodotti originari dell’Indonesia. Contestualmente dispone la registrazione di tali importazioni, così da consentire, se l’elusione sarà confermata, la successiva riscossione di dazi compensativi retroattivi entro i limiti indicati. Il testo disciplina anche termini procedurali, modalità di partecipazione delle parti interessate, richieste di esenzione e conseguenze della mancata collaborazione.
Apertura di un’inchiesta antielusione e registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, potenzialmente idonee a eludere le misure compensative su prodotti originari dell’Indonesia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati ai codici NC indicati nell’articolo 1 e ai corrispondenti codici TARIC, quando sono spediti da Taiwan, dalla Turchia e dal Vietnam, a prescindere dall’eventuale dichiarazione di origine taiwanese, turca o vietnamita. Il regolamento riguarda la procedura di difesa commerciale avviata dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037, con effetti su esportatori, importatori, industria dell’Unione e autorità doganali degli Stati membri. Restano richiamate misure compensative vigenti sui prodotti originari dell’Indonesia, nonché misure antidumping distinte già oggetto di un’altra inchiesta antielusione.
Inchiesta antielusione sulle importazioni di acciaio inossidabile laminato a freddo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1631 della Commissione apre un’inchiesta ex articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 per accertare se determinate importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam eludano le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 sulle importazioni originarie dell’Indonesia. La Commissione fonda l’avvio dell’inchiesta su elementi di prova ritenuti sufficienti, presentati da EUROFER, relativi a una modifica della configurazione degli scambi e a possibili operazioni di assemblaggio/completamento svolte fuori dall’Unione.
Prodotto interessato e misura potenzialmente elusa
Il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/433, con specifici codici NC elencati nel provvedimento. L’inchiesta riguarda il medesimo prodotto quando è spedito da Taiwan, dalla Turchia e dal Vietnam, anche se dichiarato o no originario di tali paesi; per tali merci sono indicati anche i corrispondenti codici TARIC. Le misure compensative potenzialmente eluse sono quelle definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433; il testo ricorda inoltre che sul prodotto in esame gravano anche misure antidumping previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012, oggetto però di una distinta inchiesta antielusione.
Elementi di prova richiamati dalla Commissione
Nelle premesse la Commissione indica che la domanda presentata da EUROFER il 3 luglio 2023 contiene elementi tali da far ritenere che si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi delle esportazioni verso l’Unione dall’Indonesia e da Taiwan, Turchia e Vietnam in seguito all’istituzione delle misure. Tale modificazione appare collegata a spedizioni verso l’Unione del prodotto in esame dopo operazioni di assemblaggio o completamento eseguite in Taiwan, Turchia o Vietnam. La Commissione evidenzia che gli input originari dell’Indonesia rappresenterebbero oltre il 60 % del valore totale delle parti del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto delle operazioni effettuate fuori dall’Unione sarebbe inferiore al 25 % del costo di produzione. Viene inoltre affermato che gli effetti riparatori delle misure risultano compromessi sia sul piano quantitativo sia sul piano dei prezzi e che il prodotto o le sue parti continuerebbero a beneficiare di sovvenzioni.
Registrazione delle importazioni
L’articolo 2 dispone che le autorità doganali degli Stati membri adottino le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. La finalità è consentire, qualora l’elusione venga confermata, la riscossione di dazi compensativi per un importo adeguato, entro il limite del dazio residuo istituito dal regolamento (UE) 2022/433, a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni.
Partecipazione delle parti interessate, documentazione e riservatezza
Il regolamento detta una disciplina procedurale dettagliata per parti interessate, industria dell’Unione, importatori e associazioni. Le parti devono contattare immediatamente la Commissione e comunque entro 15 giorni dall’entrata in vigore; le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e ogni altra informazione devono pervenire entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le richieste di audizione sulla fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore.
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. In mancanza di adeguata motivazione della riservatezza o di un riassunto non riservato conforme, la Commissione può non tener conto delle informazioni, salvo prova convincente tratta da fonti affidabili. Il regolamento raccomanda l’uso della piattaforma TRON.tdi, richiede account EU Login e disciplina i recapiti e le modalità di corrispondenza elettronica con la Commissione.
Richieste di esenzione
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta di Taiwan, Turchia e Vietnam che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione. I produttori interessati devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore e presentare i questionari e la documentazione entro 37 giorni dalla pubblicazione. Il regolamento rinvia al fascicolo e al sito della DG Commercio per i questionari destinati ai produttori esportatori e agli importatori.
Conseguenze della mancata collaborazione
L’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/1037 è richiamato espressamente: se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni, non le comunica nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili. La stessa conseguenza si applica in caso di informazioni false o fuorvianti. Il regolamento avverte inoltre che la mancata collaborazione o la collaborazione solo parziale può condurre a un esito meno favorevole per la parte interessata.
Durata dell’inchiesta, protezione dei dati e consiglieri-auditori
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725. Le parti interessate possono anche rivolgersi al consigliere-auditore per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e in generale ai diritti di difesa; il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare con i servizi della Commissione.
Entrata in vigore e carattere vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta antielusione
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione apre un’inchiesta per verificare se le importazioni nell’Unione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, identificati dai codici NC e TARIC elencati, spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni oggetto dell’inchiesta. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e serve a consentire l’eventuale riscossione di dazi compensativi, se l’elusione sarà confermata.
Termini per la partecipazione delle parti interessate
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Osservazioni scritte, risposte ai questionari, richieste di esenzione e altre informazioni devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le richieste di audizione sulla fase di apertura vanno presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore.
Richieste di esenzione
I produttori di Taiwan, Turchia e Vietnam possono chiedere l’esenzione dalle misure se dimostrano di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1037. I questionari e la documentazione pertinente devono essere trasmessi entro 37 giorni dalla pubblicazione.
Motivazione dell’inchiesta
La Commissione richiama elementi di prova circa una modificazione della configurazione degli scambi, l’assenza di sufficiente giustificazione economica diversa dall’istituzione dei dazi, operazioni di assemblaggio/completamento in Taiwan, Turchia e Vietnam a partire da input originari dell’Indonesia, il possibile pregiudizio all’efficacia delle misure e la persistenza di sovvenzioni a favore del prodotto o delle parti interessate.
Conseguenze della mancata collaborazione
Se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni, non le comunica nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati उपलब्धi ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/1037. Lo stesso vale in caso di informazioni false o fuorvianti.
Durata dell’inchiesta e applicazione del regolamento
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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