Sentenza n. 260/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 471/2024 in data 13 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza parziale del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, quanto all’attribuzione della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deducendo l’inesecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza n. 471/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza ordinaria aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la Carta docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, per complessivi euro 3.000,00. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito dell’importo anche con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo e la nomina di un commissario ad acta. Ha documentato il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza al Ministero in data 8 maggio 2025. Il Ministero non si è costituito. Il giudice ha rilevato inoltre il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione, quanto alla Carta docente, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, ordinando il compimento degli adempimenti dovuti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza, in ragione della prova del passaggio in giudicato, della notificazione della decisione e dell’omesso adempimento non contestato dall’Amministrazione. Ha invece respinto la richiesta di interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, poiché la sentenza da eseguire non conteneva alcuna statuizione sugli interessi e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo del giudicato del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario provveda entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono il quadro normativo del rimedio di ottemperanza esperito per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
La specifica azione consente di chiedere somme ulteriori per rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato; la relativa domanda non era stata proposta nel caso concreto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il termine risultava decorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della Carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
DPCM 28 novembre 2016
Individua le modalità e le funzionalità di utilizzo della Carta docente cui il Ministero deve attenersi nell’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’esecuzione del comando contenuto in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando siano provati il giudicato, la sua notificazione e l’inadempimento dell’amministrazione.
- Il giudice dell’ottemperanza deve attenersi al contenuto precettivo del giudicato e non può integrarlo riconoscendo obblighi o utilità non previsti dalla sentenza da eseguire.
- La richiesta di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato richiede la proposizione della specifica azione di condanna prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; la mera domanda di esecuzione con richiesta di interessi dalla maturazione del credito sino al saldo non consente al giudice dell’ottemperanza di estendere il contenuto del giudicato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al decorso del termine assegnato all’amministrazione e a una successiva richiesta dell’interessato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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