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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14480/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Brescia (art. 385 c.p.) ritenendo non credibile la versione difensiva dell'imputato (asserita incapacità di udire il campanello a causa del sonno e dell'orario notturno), e ha altresì sollevato, preliminarmente, una questione di legittimità costituzionale sull'art. 593, comma 2, c.p.p., che limita l'appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente e ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti. Nel merito la Corte di Cassazione ha giudicato infondato il ricorso: ha confermato la valutazione in fatto del Tribunale, ritenendo non manifestamente illogica la motivazione sull'attendibilità della giustificazione dell'imputato (anche con conferma da parte della convivente). Ha respinto l'eccezione di nullità della testimonianza per omissione dell'avvertimento ex art.199 c.p.p., perché si tratta di nullità relativa che doveva essere eccepita prima del compimento dell'atto (art.182 c.p.p.). Alla luce di ciò il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma relativa al fatto accertato (reato contestato); la sentenza di merito ha assolto l'imputato ai sensi del relativo quadro probatorio

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    prevede l'inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata avverso questa disciplina: la limitazione dell'impugnabilità da parte del PM è compatibile con il principio di parità delle parti ove trovi adeguata giustificazione e rientri nei limiti della ragionevolezza

  • art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Individua le fattispecie soggette a citazione diretta; l'art. 593, comma 2, opera con riferimento ai reati elencati in questi commi

  • artt. 3 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere violazione della parità delle parti e del diritto al doppio grado; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata in base alla giurisprudenza costituzionale che ammette limiti all'appellabilità del PM entro ragionevoli giustificazioni istituzionali

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. p)

    novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    La modifica consente al Pubblico Ministero, per le sentenze pronunciate successivamente al 25 agosto 2024, di proporre ricorso per cassazione avverso i proscioglimenti per i reati elencati; la Corte ha dato atto dell'effetto temporale della modifica ma ha comunque rigettato il ricorso sul merito

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Disciplina la rettificazione/qualificazione dell'impugnazione da parte del giudice che riceve l'atto; la Corte osserva l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale ma privilegia l'orientamento delle Sezioni Unite che richiede la verifica della voluntas impugnationis e la trasmissione al giudice competente

  • art. 199 cod. proc. pen.

    Prevede l'avvertimento ai prossimi congiunti riguardo alla facoltà di astenersi dal deporre; la Corte ha confermato che l'omissione configura una nullità relativa, sanabile se non tempestivamente eccepita

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per dedurre le nullità; la Corte ha richiamato che la nullità relativa ex art.199 deve essere eccepita prima del compimento dell'atto, ai sensi di questa disposizione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato che il Pubblico Ministero, dopo la novella, può dedurre i motivi di cui a tale articolo nel ricorso per cassazione

  • Corte costituzionale, sentenza n. 34 del 2020

    «Il processo penale è caratterizzato, infatti, da una asimmetria "strutturale" tra i due antagonisti principali... Alterazioni di tale simmetria ... sono invece compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione...»

    La pronuncia sostiene che differenze di posizione tra PM e imputato non violano il principio di parità se giustificate da ragioni istituzionali e contenute nei limiti della ragionevolezza; la Corte di Cassazione la richiama per ritenere non fondata la questione costituzionale sull'inappellabilità del PM

Massime di principio

  • La limitazione dell'impugnabilità da parte del pubblico ministero (per certe sentenze di proscioglimento) entra nel potere discrezionale del legislatore e non costituisce di per sé una lesione degli artt.3 e 111 Cost., purché giustificata da ragioni istituzionali e proporzionata.
  • Una questione di legittimità costituzionale relativa all'inappellabilità del PM è spesso considerata 'manifestamente infondata' quando la giurisprudenza costituzionale ha già ammesso la possibilità di limiti all'impugnabilità per ragioni di equilibrio processuale.
  • Se il PM impugna con mezzo diverso da quello previsto, il giudice che riceve l'atto deve verificare la voluntas impugnationis e l'oggettiva impugnabilità e, secondo l'orientamento prevalente e delle Sezioni Unite, trasmettere gli atti al giudice competente piuttosto che dichiarare immediatamente l'inammissibilità.
  • La Corte di Cassazione non riforma le valutazioni di fatto del giudice di merito salvo che la motivazione presenti vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà; la credibilità delle dichiarazioni e il principio in dubio pro reo restano area di valutazione del giudice di merito.
  • Le nullità relative (es. omissione dell'avvertimento ex art.199 c.p.p.) devono essere eccepite tempestivamente, ai sensi dell'art.182 c.p.p.; se non rilevate in tempo, la deposizione è valida e può essere presa in considerazione dal giudice di merito.

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