Cassazione Civile, Ordinanza n. 15367/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia entrate)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento catastale con cui l'Ufficio Territorio aveva rettificato, in esito a procedura DOCFA conseguente a lavori di ristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi, il classamento proposto dalla contribuente per un complesso destinato a scalo ferroviario, aree scoperte, fabbricati, tettoie per stoccaggio merci e piattaforma logistica sito in Lugo, passando dalla categoria E/9 alla categoria D/8 con aumento della rendita. Nei gradi di merito la società aveva sostenuto che l'immobile avesse destinazione e funzione pubblica, fosse inserito in strumenti di pianificazione regionale come infrastruttura logistica di interesse pubblico e fosse gestito da una società partecipata al 50% dal Comune, quindi ascrivibile alla categoria E/9. In Cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per insufficiente motivazione degli avvisi, ritenendo che non fossero stati indicati i criteri della stima diretta, gli immobili comparati e i prontuari utilizzati; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2, commi 40 ss., D.L. 262/2006 conv. in L. 286/2006 e della circolare n. 4 dell'Agenzia del Territorio, contestando che la struttura, pur a uso pubblico e con partecipazione comunale, fosse stata riclassata in categoria D anziché E/9.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione perché, in caso di DOCFA, se i dati dichiarati dal contribuente non vengono disattesi ma solo rivalutati tecnicamente dall'Ufficio, è sufficiente l'indicazione dei dati catastali e della categoria attribuita; inoltre la stima diretta su immobili dei gruppi D ed E è atto tecnico conoscibile dal contribuente e la sua mancata allegazione non integra difetto di motivazione. Ha poi respinto il secondo motivo affermando che, ai fini del classamento, rilevano le caratteristiche oggettive e funzionali del bene, non la natura pubblica o privata del proprietario né la finalità pubblica dell'attività svolta. Le unità della categoria E sono tassativamente individuate e incompatibili con destinazioni commerciali o industriali se dotate di autonomia funzionale e reddituale; nel caso concreto il complesso era destinato alla movimentazione e allo stoccaggio di merci e quindi aveva natura commerciale/industriale, coerente con la categoria D. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
per gli avvisi catastali in procedura DOCFA la motivazione è sufficiente quando siano indicati i dati oggettivi e la categoria attribuita, se non vi è contestazione degli elementi di fatto dichiarati dal contribuente ma solo una diversa valutazione tecnica
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale con cui sono stati dedotti i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 2, commi 40 e ss., D.L. n. 262/2006 conv. in L. n. 286/2006
"Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"
le categorie E sono incompatibili con immobili o porzioni aventi autonoma funzione e reddito e destinati a usi commerciali o industriali
art. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
concorre a fondare il criterio catastale dell'autonomia funzionale e reddituale del bene
art. 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
rileva nel sistema di classamento delle unità immobiliari speciali o particolari, incentrato sulle caratteristiche oggettive del bene
art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
la categoria D comprende immobili a destinazione industriale e commerciale non suscettibili di destinazione difforme se non con radicali trasformazioni
art. 1, comma 1, D.M. 19 aprile 1994, n. 701
regola la procedura DOCFA di dichiarazione per accertamento o variazione catastale
art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamato per le unità immobiliari urbane di nuova costruzione oggetto di DOCFA
art. 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
richiamato per la dichiarazione di variazione dello stato dei beni ai fini catastali
art. 2325 c.c.
richiamato per qualificare la veste giuridica di società per azioni della contribuente
art. 2915 c.c.
richiamato dalla Corte nel riferire il carattere commerciale dell'attività svolta dalla società
Massime di principio
- In materia di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente se l'Ufficio si limita a indicare i dati catastali essenziali e la categoria attribuita, quando non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente ma li rivaluti solo sotto il profilo tecnico.
- La mancata allegazione o riproduzione della stima diretta non integra di per sé difetto di motivazione, perché tale stima è atto tecnico del procedimento partecipativo ed è agevolmente conoscibile dal contribuente.
- Ai fini della classificazione catastale rilevano le caratteristiche oggettive, costruttive e funzionali dell'immobile, non la natura pubblica o privata del proprietario né la finalità pubblica perseguita dall'attività svolta nel bene.
- Le categorie catastali speciali o particolari, in particolare il gruppo E, sono di stretta interpretazione e non possono ricomprendere immobili destinati in concreto ad attività commerciali o industriali se dotati di autonoma funzionalità e redditività.
- La destinazione funzionale e produttiva del bene va accertata in base alle sue potenzialità oggettive di utilizzo, e non in via prevalente sul concreto uso contingente o sulla qualificazione soggettiva del gestore.
- Un complesso logistico o infrastruttura intermodale destinata alla movimentazione, allo stoccaggio e al trasporto di merci, organizzata secondo parametri economico-imprenditoriali, è normalmente riconducibile alla categoria D e non alla categoria E/9.
- Il fine di pubblico interesse, da solo, non esclude l'autonomia funzionale e reddituale dell'immobile né impedisce la sua classificazione in categoria diversa da quella riservata agli immobili a destinazione particolare.
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