Sentenza n. 286/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo difetto di motivazione, violazione della direttiva 2003/109/CE, degli artt. 1 e 20 d.lgs. n. 30/2007, dell’art. 5-bis d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 8 CEDU. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse fondato il giudizio di pericolosità sociale su fatti risalenti, senza dimostrarne l’attualità, e senza considerare il successivo percorso di reinserimento sociale, l’attività lavorativa, la lunga permanenza in Italia, l’assenza di precedenti per un ventennio e la situazione familiare. In particolare, il ricorrente è stato condannato in via definitiva a quattro anni e otto mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, per condotte commesse tra il 2017 e il 2019; il Tribunale di sorveglianza aveva inoltre respinto l’istanza di affidamento in prova rilevando, fino al 2023, un atteggiamento di negazione del reato. Il ricorrente ha dedotto che i quattro figli, nati e integrati in Italia, e la moglie dipendessero dalla sua presenza e dal suo reddito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La revoca di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non è automatica in presenza di condanne penali: l’Amministrazione deve valutare la pericolosità sociale attuale e concreta mediante una valutazione complessiva, considerando la gravità e le caratteristiche del reato, la durata del soggiorno, l’inserimento sociale e familiare e la probabilità di reiterazione degli illeciti. Nel caso concreto, la condanna riguardava non il semplice spaccio, ma anche la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con carattere organizzato e stabile e condotte protratte per più anni, commesse quando l’interessato viveva già stabilmente in Italia e aveva formato una famiglia. Il giudice ha valorizzato anche il rilievo del giudice dell’esecuzione circa il persistente atteggiamento di negazione del reato fino al 2023 e il deferimento per evasione dagli arresti domiciliari, sebbene archiviato per particolare tenuità del fatto. L’attività lavorativa e i benefici penitenziari erano troppo recenti per superare il giudizio prognostico di pericolosità. La formazione di una famiglia in Italia non costituisce una garanzia assoluta contro la revoca del titolo; nel bilanciamento sono state considerate anche la cittadinanza italiana acquisita da una figlia e la possibilità per gli altri familiari di conservare o convertire i propri titoli, ove ne ricorrano i presupposti. Il giudizio di prevalenza delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza non è stato ritenuto illogico né fondato su travisamento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. n. 286/1998
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo impone una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale e un bilanciamento con gli elementi di integrazione sociale, lavorativa e familiare.
artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Per un titolo di soggiorno ordinario, la condanna riportata dal ricorrente sarebbe automaticamente preclusiva della permanenza, ma tale automatismo non opera per il permesso UE di lungo periodo, per il quale è necessaria la valutazione prevista dall’art. 9.
art. 131-bis c.p.
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
L’archiviazione del deferimento per evasione ai sensi dell’art. 131-bis c.p. non esclude che il fatto contestato si sia verificato, pur impedendo l’applicazione della pena per particolare tenuità.
art. 8 CEDU
La tutela della vita familiare deve essere ponderata con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza; la presenza della famiglia sul territorio non costituisce una garanzia assoluta contro la revoca del titolo di soggiorno.
art. 6 direttiva 2003/109/CE
Il riferimento è utilizzato dal ricorrente per contestare la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e la necessità di una valutazione individualizzata della pericolosità.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede una valutazione individualizzata della pericolosità sociale attuale e concreta; la sola esistenza di condanne penali non consente un automatismo espulsivo o revocatorio.
- Nel giudizio sulla pericolosità del titolare di un permesso UE di lungo periodo, l’Amministrazione deve considerare complessivamente la gravità, la natura associativa, l’organizzazione, la stabilità e la durata della condotta criminosa, nonché la sua prossimità temporale e la probabilità di reiterazione.
- La durata della permanenza in Italia, l’inserimento lavorativo e familiare e la presenza di figli sul territorio costituiscono elementi da ponderare, ma non impediscono in via assoluta la revoca quando prevalgano, con motivazione plausibile e non illogica, le esigenze di ordine pubblico e sicurezza.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione tecnica della pericolosità sociale resta circoscritto ai profili di legittimità e plausibilità, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
- L’attività lavorativa e i benefici penitenziari conseguiti solo recentemente possono non essere sufficienti a superare un giudizio prognostico di pericolosità fondato su una grave condotta associativa protratta nel tempo e su elementi recenti relativi alla mancata presa di distanza dal reato.
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