Provvedimento del 30/12/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello per intermediari/banche da usare per costituire un deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a garanzia dei rimborsi IVA. Il modello si applica ai rimborsi annuali e infrannuali disciplinati dall’art. 38-bis DPR 633/1972, indica modalità di compilazione, termini di utilizzo e condizioni generali del rapporto di garanzia.
Approvazione del modello per deposito vincolato in titoli a garanzia del rimborso IVA
Approvazione del modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli a garanzia del rimborso IVA
Il documento approva il modello destinato a intermediari finanziari e banche per la costituzione di un deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, utilizzabile come garanzia per il rimborso dell’eccedenza IVA. Il modello disciplina anche le condizioni generali del rapporto tra società/banca e Agenzia delle entrate, oltre a fornire glossario e istruzioni operative.
Finalità e ambito di applicazione
Il modello serve per prestare la garanzia prevista dall’articolo 38-bis, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per i soggetti che chiedono il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto.
Il deposito vincolato può garantire:
- i rimborsi IVA richiesti dal contribuente;
- i crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria relativi ad annualità precedenti, accertati o comunque richiesti nel periodo di efficacia della garanzia.
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Soggetti interessati e modalità di utilizzo
Il modello deve essere utilizzato dal contribuente che chiede il rimborso IVA ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR n. 633/1972 e intende prestare la garanzia mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato di sua proprietà o di terzi.
La compilazione è a cura dell’intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il modello va poi consegnato all’ufficio dell’Agente della riscossione o dell’Agenzia delle entrate che ha richiesto la garanzia ai fini dell’erogazione del rimborso.
Decorrenza dell’utilizzabilità e disponibilità del modello
Il modello è utilizzabile dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
È inoltre reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Tipo di garanzia e struttura del deposito
La garanzia sui titoli consiste nella costituzione di un pegno ai sensi dell’articolo 2026 del codice civile.
La garanzia è realizzata tramite la creazione di un deposito vincolato presso l’intermediario. Il deposito deve essere composto da titoli di Stato o garantiti dallo Stato:
- di proprietà del richiedente, oppure
- di proprietà di terzi che dichiarano di conoscere le condizioni del contratto.
La scadenza dei titoli non può essere inferiore al termine di durata previsto per la garanzia.
Contenuto del modello e dati da indicare
Il modello richiede l’indicazione di:
- dati del richiedente: partita IVA, codice fiscale, domicilio/sede;
- importo garantito fino a concorrenza dell’importo richiesto;
- ufficio dell’Agenzia delle entrate beneficiario;
- dati della dichiarazione o istanza di rimborso;
- tipologia di rimborso: annuale o infrannuale;
- dati dell’intermediario o banca;
- estremi del deposito vincolato, valore di borsa, valore nominale, codice ISIN e composizione dei titoli.
Sono previste fino a cinque posizioni titoli, con indicazione della tipologia del titolo e della relativa scadenza.
Importi garantiti e calcolo della copertura
Il modello distingue tre ipotesi:
- rimborso richiesto in procedura semplificata;
- rimborso richiesto in procedura ordinaria;
- rimborso infrannuale.
Per ciascun caso, la garanzia copre:
- l’eccedenza dell’imposta chiesta a rimborso;
- gli interessi calcolati secondo le decorrenze previste;
- l’ulteriore importo calcolato sugli interessi per tutta la durata di validità del deposito vincolato.
Nel caso di rimborso richiesto in procedura semplificata, il glossario precisa che la procedura può essere utilizzata per rimborsi fino a 700.000 euro. Se l’importo è superiore, la parte indicata come eccedenza deve limitarsi alla quota richiesta con pagamento in conto fiscale.
La franchigia è pari al 10% dell’ammontare complessivo dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente la richiesta.
Durata della garanzia e integrazioni
La garanzia ha efficacia dalla data di esecuzione del rimborso e dura:
- tre anni dal rimborso, oppure
- se inferiore, fino al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.
Resta ferma la sospensione del termine di decadenza prevista dall’articolo 57, secondo periodo del comma 1, del DPR n. 633/1972, per il periodo indicato in premessa.
Il richiedente si obbliga, per tutta la durata della garanzia, a mantenere un valore del deposito pari almeno all’importo garantito. Se il valore di borsa diminuisce oltre il 5% dell’importo garantito, deve effettuare integrazioni annuali in titoli. In caso di aumento del valore di borsa, può ottenere lo svincolo parziale dei titoli, sempre con riferimento alla stessa percentuale e con la medesima cadenza annuale.
Obblighi della società o banca garante
La società o banca si impegna a:
- mantenere il vincolo sui titoli;
- liquidare i titoli costituenti il deposito;
- versare il ricavato all’Agenzia delle entrate, salvo che il richiedente abbia già provveduto;
- eseguire il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’atto amministrativo al richiedente.
L’Agenzia delle entrate o l’Agente della riscossione comunica alla direzione generale della società/banca la data del pagamento, il periodo di sospensione della decadenza dal potere di accertamento e la conferma della validità della garanzia secondo le modalità previste dall’articolo 7.
Importo massimo della garanzia e sua riduzione
La garanzia è prestata per l’importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo si riduce dell’ammontare richiesto a seguito di notifica di atto amministrativo per il quale la società o banca sia stata escussa e venga effettuato il pagamento, oppure sia presentato regolare ricorso assistito da altra garanzia ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 9, del DPR n. 633/1972.
Coesistenza di più garanzie
Se esistono più garanzie prestate ai sensi dell’articolo 38-bis per diversi periodi d’imposta, l’escussione avviene prima sulla garanzia relativa alla dichiarazione fiscale cui si riferisce l’atto amministrativo e poi sulle altre, in proporzione ai rispettivi ammontari.
Se le garanzie si riferiscono allo stesso periodo d’imposta, sono escusse in proporzione ai rispettivi importi.
Comunicazioni e foro competente
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate via fax, lettera raccomandata o PEC, inviate alla direzione generale della società, oppure alla filiale/direzione della banca che ha costituito il deposito.
In caso di controversia, è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la Direzione Provinciale o Regionale dell’Agenzia delle entrate indicata nel contratto.
Rinvio alle disposizioni di legge
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto e dalle eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama, tra le principali fonti:
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38-bis;
- legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78, commi 27-38;
- decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567;
- legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 34;
- decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in particolare articoli 79-quater e 83-octies;
- decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, articoli 13 e 14.
Glossario essenziale
Il glossario allegato chiarisce alcuni termini usati nel modello:
- il rimborso in procedura semplificata è la parte di eccedenza il cui pagamento avviene in conto fiscale dall’Agente della riscossione;
- l’eccedenza dell’imposta chiesta a rimborso è la parte di imposta a credito richiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis;
- la durata di validità del deposito vincolato coincide con il triennio dalla data di erogazione del rimborso, o con il periodo residuo fino alla decadenza dell’accertamento;
- il rimborso in procedura ordinaria è la parte di imposta a credito pagata dall’ufficio;
- la data di presunta effettuazione del rimborso coincide con il 120° giorno dalla redazione dell’atto;
- per il rimborso infrannuale, il termine di pagamento è il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Testo integrale
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