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Provvedimento

Provvedimento del 12/01/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna le caratteristiche tecniche del contrassegno sostitutivo per il pagamento dell'imposta di bollo, introducendo nuove etichette autoadesive con ulteriori elementi di sicurezza, ma consente l'uso delle vecchie scorte fino a esaurimento.

Caratteristiche del nuovo contrassegno sostitutivo delle marche da bollo

Approvazione delle nuove caratteristiche del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate approva nuove caratteristiche tecniche del contrassegno sostitutivo dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642. L’intervento aggiorna il formato delle etichette utilizzate per la stampa del contrassegno, introducendo elementi di sicurezza aggiuntivi, mentre mantiene la disciplina precedente per quanto non espressamente modificato.

Ambito e funzione del contrassegno

Il contrassegno sostitutivo è lo strumento mediante il quale l’imposta di bollo viene corrisposta tramite un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia il contrassegno con modalità telematiche. Il provvedimento si inserisce nella cornice dell’art. 3, comma 1, lettera a), e dell’art. 4, comma 4, del DPR n. 642/1972, che demandano a un atto del Direttore dell’Agenzia la definizione delle caratteristiche e delle modalità d’uso del contrassegno, oltre alle specifiche tecniche del sistema informatico di collegamento telematico.

Nuove caratteristiche tecniche delle etichette

Il contrassegno deve essere stampato su un supporto autoadesivo, cioè un’etichetta, prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con le seguenti caratteristiche:

  • dimensioni: 55 x 40 mm;
  • colori: blu per parte del logo dell’Agenzia delle Entrate e per l’intestazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; arancio per parte del logo dell’Agenzia delle Entrate, per la cornice con microstampa positiva/negativa recante la dicitura “Ministero dell’Economia e delle Finanze Agenzia entrate” e per la fascia laterale sinistra in prossimità della banda olografica; celeste per il fondino numismatico in chiaro/scuro; nero per il codice a barre;
  • striscia olografica: collocata sul lato sinistro dell’etichetta, larga 5 mm, con riproduzione di una serie di stemmi della Repubblica italiana.

Regime transitorio e utilizzo delle etichette precedenti

Le etichette già in uso, approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005, restano utilizzabili per l’emissione dei contrassegni fino all’esaurimento delle scorte disponibili presso i rivenditori di generi di monopolio. Il provvedimento del 2005 continua ad applicarsi per quanto non modificato dal nuovo atto, in particolare per le modalità d’uso dei contrassegni e per le caratteristiche del sistema informatico di emissione.

Motivazioni dell’intervento

L’aggiornamento è motivato dall’esigenza di introdurre ulteriori elementi di sicurezza nelle etichette, sviluppati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro. Il provvedimento precisa inoltre che il mantenimento in uso delle etichette precedenti è giustificato da ragioni di economicità.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, ai fini delle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

  • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento agli artt. 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, artt. 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, art. 2, comma 1;
  • il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 sulle modalità di avvio delle Agenzie fiscali.

Quanto alla disciplina di riferimento, sono richiamati:

  • il DPR 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 3 e 4;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005.

Pubblicazione ed efficacia

Il documento precisa che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 12 gennaio 2015, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi.

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