Deliberazione n. 628 del 21/12/2023
Provvedimento del 21 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di TikTok Technology Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, riguardante materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite la piattaforma senza consenso. L’Autorità conferma l’ingiunzione di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e prescrive la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori, con misure idonee a garantirne la non diretta identificabilità.
TikTok Technology Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
TikTok Technology Limited: ratifica di provvedimento d’urgenza su segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un intervento urgente adottato nei confronti di TikTok Technology Limited in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite piattaforma digitale. Il procedimento si colloca nell’ambito della disciplina c.d. "revenge porn" prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy.
Origine del procedimento e quadro normativo
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Autorità, rappresentando di rientrare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice. Tale disposizione attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Intervento urgente adottato dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 282 del 15 dicembre 2023. Con tale atto ha disposto, nei confronti di TikTok Technology Limited:
- l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Esito: ratifica del provvedimento d’urgenza
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica conferma quindi gli obblighi imposti a TikTok Technology Limited per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne la conservazione probatoria nei limiti indicati.
Effetti pratici del provvedimento
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma produce effetti immediati di tutela preventiva. In concreto, la piattaforma destinataria deve:
- impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi;
- adottare misure tali da evitare l’identificazione diretta degli interessati;
- comunicare tempestivamente al Garante le misure adottate.
L’atto si inserisce nel meccanismo accelerato previsto per contrastare la diffusione online di contenuti sessualmente espliciti non consensuali.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La vicenda nasce da una segnalazione della persona interessata, protocollata presso l’Ufficio del Garante, che rappresenta di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso su piattaforme digitali.
Provvedimento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 282 del 15 dicembre 2023. Con tale atto ha ingiunto a TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori.
Conservazione del materiale e tutela probatoria
La prescrizione impone la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 21 dicembre 2023 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento d’urgenza già adottato il 15 dicembre 2023 nei confronti di TikTok Technology Limited. Il provvedimento conferma dunque gli obblighi immediati di interdizione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.
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