Deliberazione n. 530 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre provvedimenti d'urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Snap Inc. a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile sulle piattaforme indicate. Le misure ordinarie disposte in via urgente mirano a impedire la diffusione del materiale e, in caso di acquisizione in chiaro, a conservarlo per fini probatori per dodici mesi con modalità idonee a tutelare gli interessati. Il provvedimento è una ratifica, ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento interno del Garante, delle determinazioni assunte dal dirigente competente entro le 48 ore previste dalla disciplina sul c.d. revenge porn.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta, TikTok e Snap per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, in data 29 agosto 2024, tre provvedimenti adottati in via d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Snap Inc., nell'ambito della procedura prevista dall'art. 144-bis del Codice privacy per il contrasto alla diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.
Contesto normativo e potere d'intervento
La decisione si colloca nel quadro dell'art. 144-bis del Codice, introdotto per consentire un intervento rapido del Garante quando vi sia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma impone all'Autorità di decidere entro 48 ore dalla segnalazione. Il provvedimento richiama anche l'art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti, soggette a successiva ratifica del Garante.
Segnalazione e piattaforme interessate
La persona interessata ha presentato una segnalazione all'Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis e chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti di Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat. La segnalazione è stata verificata sotto il profilo della compatibilità con la disciplina applicabile e ha dato luogo all'attivazione della procedura urgente.
Misure urgenti disposte il 26 agosto 2024
Sulla base della determinazione del Segretario generale del 29 luglio 2024, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 428, 429 e 430 del 26 agosto 2024. Con tali atti ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Snap Inc. di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento;
- richiesto che la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- previsto la tempestiva comunicazione all'Autorità delle modalità adottate.
Ratifica finale del Garante
Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 26 agosto 2024. Il testo non contiene ulteriori valutazioni nel merito, né sanzioni pecuniarie, trattandosi di un atto di conferma di misure preventive e probatorie finalizzate a impedire la circolazione del materiale segnalato.
Punti principali
Presupposti normativi e avvio del procedimento
Il provvedimento si fonda sull'art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il rischio di diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito. La norma impone al Garante di decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione dell'interessato e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha segnalato una situazione riconducibile all'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento dell'Autorità presso Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat. La segnalazione è stata protocollata presso l'Ufficio del Garante con un numero omissato nel testo fornito.
Provvedimenti urgenti del 26 agosto 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, sulla base della determinazione del Segretario generale del 29 luglio 2024, ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 428, 429 e 430 del 26 agosto 2024. Tali provvedimenti sono stati trasmessi alle società interessate nella stessa data.
Contenuto delle misure ordinate
Ai gestori delle piattaforme è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 29 agosto 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d'urgenza nn. 428/2024, 429/2024 e 430/2024 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Snap Inc.
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