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Sentenza

Sentenza n. 984/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi relativa all’attribuzione della Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 278/2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta del Docente, per il valore nominale di 500 euro per ciascuna delle annualità interessate, oltre rivalutazione e interessi. Ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale attestante l’avvenuto accredito del voucher in data 16 dicembre 2025, prima della notifica del ricorso, avvenuta il 29 dicembre 2025, e del suo deposito, avvenuto il 1° gennaio 2026. La ricorrente non ha contestato tale circostanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta originaria carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il giudice ha ritenuto decisivo che l’Amministrazione avesse integralmente eseguito la sentenza prima ancora della proposizione del ricorso di ottemperanza: l’accredito del voucher era infatti avvenuto il 16 dicembre 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 29 dicembre 2025 e depositato il 1° gennaio 2026. La circostanza risultava dalla documentazione depositata dal Ministero e non era stata contestata dalla ricorrente. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il ricorso è inammissibile quando sussiste una manifesta originaria carenza di interesse ad agire; nel giudizio di ottemperanza tale carenza ricorre quando il giudicato risulta già eseguito prima della proposizione del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può sottoporre previamente alle parti una questione rilevabile d’ufficio, quale la possibile inammissibilità del ricorso per carenza originaria di interesse, prima di decidere.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per originaria carenza di interesse quando l’amministrazione abbia già integralmente eseguito il giudicato prima della notifica o del deposito del ricorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione della domanda; l’esecuzione spontanea del giudicato anteriormente a tale momento esclude la necessità concreta e attuale dell’intervento giurisdizionale.
  • La documentazione depositata dall’amministrazione che dimostri l’avvenuta esecuzione del giudicato, se non contestata dalla parte ricorrente, può fondare la declaratoria di inammissibilità per manifesta carenza originaria di interesse.
  • L’avvenuta esecuzione del giudicato prima della proposizione del ricorso rende priva di oggetto anche la richiesta di nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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