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Ordinanza

Ordinanza n. 1403/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del S.U.I. di Caserta di revoca del nulla osta al lavoro del 30 maggio 2025 e della conseguente reiezione della istanza di rilascio del permesso di soggiorno per atteso occupazione del 24 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202603089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro stagionale e conseguente reiezione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del S.U.I. di Caserta del 30 maggio 2025, con cui era stato revocato il nulla osta al lavoro, nonché la conseguente reiezione del 24 febbraio 2026 dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente era entrato in Italia nel 2023 per svolgere attività di lavoro stagionale, che tuttavia non è mai stata svolta. Il ricorso cautelare mirava a ottenere la sospensione degli effetti degli atti impugnati, ma il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti né una dettagliata prospettazione del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. In particolare, ha rilevato che il lavoro stagionale per il quale il ricorrente era entrato in Italia non era mai stato svolto e che il relativo nulla osta era stato revocato il 30 maggio 2025. Ha inoltre ritenuto che il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione fosse precluso dall'art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998, poiché tale disposizione esclude, per il lavoro stagionale, l'applicabilità della disciplina dell'art. 22, comma 11, dello stesso decreto. Non è stata quindi concessa la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della decisione sull'istanza di sospensione.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    esclude l’applicabilità al settore del lavoro stagionale della disciplina del comma 11 dell’articolo 22

    Il giudice ha ritenuto che la disposizione precluda al lavoratore stagionale il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione fondato sull’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione è stata ritenuta non applicabile al settore del lavoro stagionale per effetto dell’art. 24, comma 1.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il lavoratore straniero entrato in Italia per svolgere attività di lavoro stagionale non può ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione mediante l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, poiché l'art. 24, comma 1, dello stesso decreto ne esclude l'applicabilità al lavoro stagionale.
  • La mancata prestazione dell'attività lavorativa stagionale e la conseguente revoca del nulla osta costituiscono, in sede cautelare, elementi idonei a escludere apprezzabili profili di fondatezza della domanda diretta a conservare o ottenere un titolo di soggiorno collegato a quel rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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