Ordinanza n. 1403/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del S.U.I. di Caserta di revoca del nulla osta al lavoro del 30 maggio 2025 e della conseguente reiezione della istanza di rilascio del permesso di soggiorno per atteso occupazione del 24 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro stagionale e conseguente reiezione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del S.U.I. di Caserta del 30 maggio 2025, con cui era stato revocato il nulla osta al lavoro, nonché la conseguente reiezione del 24 febbraio 2026 dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente era entrato in Italia nel 2023 per svolgere attività di lavoro stagionale, che tuttavia non è mai stata svolta. Il ricorso cautelare mirava a ottenere la sospensione degli effetti degli atti impugnati, ma il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti né una dettagliata prospettazione del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. In particolare, ha rilevato che il lavoro stagionale per il quale il ricorrente era entrato in Italia non era mai stato svolto e che il relativo nulla osta era stato revocato il 30 maggio 2025. Ha inoltre ritenuto che il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione fosse precluso dall'art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998, poiché tale disposizione esclude, per il lavoro stagionale, l'applicabilità della disciplina dell'art. 22, comma 11, dello stesso decreto. Non è stata quindi concessa la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della decisione sull'istanza di sospensione.
art. 24, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
esclude l’applicabilità al settore del lavoro stagionale della disciplina del comma 11 dell’articolo 22
Il giudice ha ritenuto che la disposizione precluda al lavoratore stagionale il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione fondato sull’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998.
art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione è stata ritenuta non applicabile al settore del lavoro stagionale per effetto dell’art. 24, comma 1.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il lavoratore straniero entrato in Italia per svolgere attività di lavoro stagionale non può ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione mediante l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, poiché l'art. 24, comma 1, dello stesso decreto ne esclude l'applicabilità al lavoro stagionale.
- La mancata prestazione dell'attività lavorativa stagionale e la conseguente revoca del nulla osta costituiscono, in sede cautelare, elementi idonei a escludere apprezzabili profili di fondatezza della domanda diretta a conservare o ottenere un titolo di soggiorno collegato a quel rapporto di lavoro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 220/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 221/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 222/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 223/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 224/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 225/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →