Sentenza n. 930/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. 0008778 datato 9.6.2025, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salve, avente ad oggetto “Mantenimento annuale di una struttura amovibile adibita a bar con annessi servizi igienici, solarium e parcheggio, ubicata in Salve (Lecce) alla marina di Pescoluse (Fg 25 particelle 1141 - 1172) Prot. n. 0008796 del 23.06.2023 - Prat. n. 193/2023”, con il quale l'anzidetta Amministrazione Comunale ha rigettato la domanda di PdC annuale della struttura amovibile innanzi indicata; b) della ordinanza n. 56 datata 25.6.2025 (prot. n. 0009796), a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salve, con la quale è stata ordinata/ingiunta la rimozione della struttura amovibile sita in località Pescoluse su area censita in Catasto al fg 25, p.lle 1141 - 1172 del Comune di Salve; c) del provvedimento prot. n. 0009693 datato 24.6.2025, a firma del Responsabile del SUAP del Comune di Salve, con il quale è stato comunicato il divieto immediato di prosecuzione dell'attività di bar, ristorante e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla pratica SCIA n. 05287190754 - 04062025 - 1606; d) del provvedimento prot. n. 0009684 datato 24.6.2025 a firma del Responsabile del SUAP del Comune di Salve, con il quale è stato comunicato il divieto immediato di prosecuzione dell'attività di noleggio attrezzature da spiaggia di cui alla relativa comunicazione prot. n. 8462 del 05/2025, successiva correzione prot. n. 8463 del 05/2025 e integrazioni prot. n. 8993/2025 e 9353/2025; e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, connesso e/o consequenziale e, in particolare: e.1) della comunicazione ex art 10bis L. n. 241/90 prot. n. 0004795 del 28.3.2025; e.2) della comunicazione ex art 10bis L. n. 241/90 prot. n. 0008882 del 10.06.2025; e.3) della comunicazione prot. n. 0008915 dell'11.6.2025; e.4) della comunicazione ex art 10bis L. n. 241/90 prot. n. 0009226 del 17.6.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per il mantenimento annuale di strutture amovibili, ordinanza di rimozione delle strutture e divieti di prosecuzione delle attività di somministrazione e noleggio di attrezzature da spiaggia
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore dell’attività)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale del permesso di costruire annuale relativo a strutture amovibili già assentite con titolo edilizio stagionale, nonché i conseguenti provvedimenti di rimozione e cessazione delle attività commerciali. Ha dedotto che sulla domanda presentata il 22 giugno 2023 si fosse formato il silenzio-assenso, poiché, a seguito del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il mantenimento annuale in data 7 dicembre 2024, la pratica era divenuta completa ai fini dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001. Ha inoltre sostenuto che non si trattasse di una nuova costruzione, ma della trasformazione della validità del titolo da stagionale ad annuale, sicché non sarebbero state applicabili le previsioni ostative del PUG adottato, relative alle nuove costruzioni nelle aree E2 e all’obbligo di piano attuativo. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione della società, ritenendo titolare dello ius aedificandi e dei procedimenti altra società, e ha negato la formazione del silenzio-assenso per la mancata acquisizione del nulla osta idrogeologico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti i provvedimenti impugnati. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il gestore dell’attività, in forza di un regolare contratto di affitto di ramo d’azienda, sia legittimato a far valere i titoli necessari a tutelare il regolare esercizio dell’impresa, compresi quelli formatisi per silentium. Nel merito, ha rilevato che le strutture erano già state assentite con permesso di costruire stagionale e che, dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il mantenimento annuale, la pratica era completa ai fini dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001. Da tale momento era quindi decorso il termine per la formazione del silenzio-assenso, già perfezionatosi quando il Comune ha adottato il diniego. Il giudice ha escluso che la mera presenza di un vincolo impedisca automaticamente il silenzio-assenso, quando siano stati acquisiti i necessari atti di assenso e la pratica sia completa. Ha inoltre ritenuto indebita l’integrazione postuma della motivazione mediante il riferimento al nulla osta idrogeologico, non indicato nel provvedimento impugnato. In ogni caso, il Comune aveva riconosciuto che tale nulla osta era stato acquisito per il titolo stagionale e non aveva dimostrato che fosse limitato al solo periodo estivo, omettendo di produrlo in giudizio. Il diniego, l’ingiunzione di rimozione e gli ordini di cessazione dell’attività sono stati quindi ritenuti viziati in radice per falsa presupposizione e carenza di istruttoria. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale fondamento della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire.
Nelle aree vincolate il silenzio-assenso non è escluso automaticamente: può formarsi quando la pratica sia completa quanto all’acquisizione dei nulla osta, pareri e assensi necessari, oppure quando tali atti non siano richiesti in relazione alla natura dell’intervento.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione ai preavvisi di rigetto adottati nel procedimento, senza specifica incidenza autonoma sulla decisione.
Massime di principio
- La mera localizzazione di un intervento edilizio in area vincolata non esclude automaticamente la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire; il silenzio può perfezionarsi quando siano stati acquisiti i necessari nulla osta, pareri e assensi e la pratica sia completa sotto il profilo degli interessi pubblici da salvaguardare.
- Ai fini del silenzio-assenso previsto dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001, il termine decorre dal momento in cui la pratica diviene completa mediante l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica o degli altri atti di assenso necessari.
- L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del diniego introducendo una ragione ostativa non indicata nel provvedimento impugnato, soprattutto quando la stessa amministrazione non abbia contestato nel procedimento la mancanza del relativo assenso.
- Quando l’amministrazione disponga della documentazione relativa a un nulla osta e sostenga che esso sia inefficace o limitato temporalmente, deve fornire la prova di tale limitazione; in mancanza, non può fondare il diniego sulla pretesa carenza dell’assenso.
- Il diniego adottato dopo il perfezionamento del silenzio-assenso e i conseguenti provvedimenti repressivi fondati sulla medesima erronea presupposizione sono illegittimi per falsa rappresentazione dei presupposti e carenza di istruttoria.
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