L.R. Liguria 11/2023
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua l’ordinamento interno del Consiglio regionale della Liguria, disciplinando le convenzioni per le funzioni delegate del Co.Re.Com., il collocamento delle strutture di supporto alle figure di garanzia, la partecipazione al finanziamento della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e la gestione delle spese per iniziative della memoria e della Resistenza. Prevede anche abrogazioni collegate al trasferimento delle strutture e l’invarianza finanziaria.
Adeguamento dell’ordinamento interno del Consiglio regionale ligure e modifiche su Co.Re.Com., figure di garanzia, conferenza dei consigli regionali e iniziative commemorative
Adeguamento dell’ordinamento interno del Consiglio regionale ligure
La legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 interviene sull’organizzazione e sul funzionamento del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, aggiornando la disciplina di alcuni istituti interni e coordinando diverse leggi regionali settoriali. Le modifiche riguardano soprattutto il Co.Re.Com., le strutture di supporto delle figure di garanzia, la partecipazione alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e la gestione amministrativo-contabile di iniziative commemorative regionali.
Funzioni delegate del Co.Re.Com. e convenzioni
Viene riscritta la disciplina delle funzioni delegate del Comitato regionale per le comunicazioni. L’esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipula di apposite convenzioni tra il Presidente dell’Autorità, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Co.Re.Com., nelle quali devono essere indicate le singole funzioni delegate e le risorse economiche e strumentali assegnate dall’Autorità delegante.
La legge precisa che la sottoscrizione delle convenzioni può avvenire anche prescindendo:
- dalla verifica delle esigenze di decentramento territoriale richiamate dalla normativa statale;
- dalle disposizioni finanziarie di scopo previste dalla legge statale finanziaria 2006.
È inoltre consentito sottoscrivere le convenzioni anche quando le risorse complessivamente stanziate dall’Autorità delegante non siano sufficienti a coprire in modo congruo i costi delle attività, anche se tali costi ricadono in tutto o in parte sul bilancio del Consiglio regionale. In tale ipotesi, le strutture amministrative di supporto svolgono le attività convenzionali impiegando risorse proprie del bilancio consiliare, normalmente destinate ai compiti istituzionali del Consiglio.
Sul piano contabile, quando le convenzioni sono sottoscritte, la gestione delle risorse del programma relativo alle funzioni delegate deve essere illustrata nella relazione di accompagnamento al rendiconto del bilancio consiliare, con evidenza dei costi delle attività delegate posti a carico dell’Assemblea. Tale rappresentazione, insieme alle altre previsioni richiamate dalla norma, è considerata corretta ed esaustiva della gestione delle risorse eventualmente trasferite.
Strutture di supporto alle figure di garanzia
La legge dispone che, entro sei mesi dal termine della XI Legislatura, tutte le strutture di supporto delle figure di garanzia regionali siano collocate presso il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Le figure interessate sono quelle istituite per:
- il Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.
Il Consiglio regionale provvede a individuare nei propri organici il personale necessario. Per assicurare indipendenza e autonomia delle funzioni di garanzia, il personale di supporto resta funzionalmente dipendente dalle singole figure di garanzia.
A seguito del trasferimento delle figure di supporto nell’ambito del Consiglio, l’Ufficio di Presidenza deve adottare gli adattamenti organizzativi, regolamentari e di bilancio necessari.
Partecipazione al finanziamento della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali
Viene integrata la disciplina della partecipazione del Consiglio regionale ligure all’attività della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome. La compartecipa avviene mediante conferimenti stabiliti per ciascun esercizio finanziario, sulla base dei criteri di ripartizione definiti nell’ambito della Conferenza dall’Assemblea plenaria dei Presidenti dei Consigli regionali e nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto dalla legge regionale di riferimento.
Spese per iniziative sulla Resistenza, sulla Costituzione e sulla Memoria della deportazione
La legge interviene sulla normativa regionale in materia di valorizzazione della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, attribuendo all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di adottare i provvedimenti di spesa necessari per:
- l’attuazione delle iniziative e dei pellegrinaggi nei luoghi di deportazione;
- l’organizzazione della seduta solenne prevista dalla legge regionale di settore.
Gli uffici competenti dell’Assemblea provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili, imputando le spese a un apposito capitolo dedicato al pellegrinaggio ai campi di sterminio e alle celebrazioni per la valorizzazione della Resistenza, dei principi della Costituzione e della memoria della deportazione.
Spese per la memoria del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata
Analoga disciplina viene introdotta per le attività regionali dedicate alla memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati. L’Ufficio di Presidenza assume i provvedimenti di spesa necessari per:
- le iniziative previste dalla legge regionale di settore;
- l’organizzazione dei viaggi di studio per i vincitori del concorso scolastico;
- la seduta solenne prevista dalla normativa.
Anche in questo caso gli uffici dell’Assemblea operano con le ordinarie procedure amministrative e contabili, imputando le spese a un apposito capitolo dedicato ai viaggi di studio e alle celebrazioni per la valorizzazione del ricordo del martirio e dell’esodo delle popolazioni giuliane e dalmate.
Abrogazioni collegate al trasferimento delle strutture di supporto
Sono abrogate, dalla data di collocazione presso il Consiglio regionale delle singole strutture regionali di supporto alle figure di garanzia, le disposizioni che ne disciplinavano in precedenza l’assetto normativo nelle rispettive leggi istitutive o modificative. L’effetto abrogativo è quindi collegato al momento effettivo del trasferimento delle strutture.
Invarianza finanziaria
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Efficacia pratica
La disciplina ha rilievo operativo nell’ordinamento del Consiglio regionale ligure e nei rapporti con le funzioni delegate e le strutture di garanzia. Le sole disposizioni con effetto temporalmente condizionato sono quelle che collegano le abrogazioni alla data di collocazione delle strutture di supporto presso il Consiglio regionale e quelle che prevedono l’adeguamento entro sei mesi dal termine della XI Legislatura.
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