L.R. Liguria 2/2023
Modifiche al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il r.r. Liguria n. 5/2016 sulla caccia al cinghiale in forma collettiva: sposta alcuni termini procedurali, riduce a 15 i componenti minimi delle squadre, amplia le possibilità di caccia in zone o ATC/CA diversi e consente battute congiunte. Abroga inoltre l’art. 12-ter del regolamento originario. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURL (19 luglio 2023).
Modifiche al regolamento sulla caccia al cinghiale in forma collettiva
Modifiche al regolamento regionale sulla caccia al cinghiale in forma collettiva
Il regolamento interviene sul r.r. Liguria 31 maggio 2016, n. 5, che disciplina la caccia al cinghiale in forma collettiva ai sensi della normativa regionale sulla fauna omeoterma e sul prelievo venatorio. Le modifiche riguardano soprattutto termini procedurali, composizione delle squadre, flessibilità organizzativa delle battute e abrogazione di una disposizione del testo originario.
Termini per istanze, iscrizioni e operazioni preliminari
Vengono modificati i termini previsti per alcune attività connesse alla costituzione e all’organizzazione delle squadre:
- il termine del 20 agosto previsto per una delle scadenze dell’articolo 5 è spostato al 20 settembre;
- il termine del 20 luglio è spostato al 20 agosto;
- il termine del 31 agosto è spostato al 20 settembre.
Per la presentazione delle domande, i cacciatori devono presentare istanza all’A.T.C./C.A. entro il 20 agosto di ogni anno e poi iscriversi all’A.T.C./C.A. di riferimento entro la data di effettivo avvio del prelievo venatorio del cinghiale.
Organizzazione delle zone e delle squadre
Il regolamento precisa che gli A.T.C./C.A. possono modificare in via provvisoria l’assegnazione delle zone senza dover modificare il piano di zonizzazione; inoltre possono decidere se accettare divisioni o la formazione di nuove squadre.
Per la composizione delle squadre è previsto che, in tutte e quattro le province liguri, il numero minimo sia inderogabilmente pari a 15 componenti. La precedente distinzione tra A.T.C. e C.A. viene dunque superata.
Sempre sul piano organizzativo, il numero di componenti richiesto per la formazione di una squadra viene portato da otto a dieci per il profilo richiamato dall’art. 8, mentre viene eliminato il richiamo agli iscritti alla squadra in una delle ipotesi previste.
Svolgimento della caccia in zone o ambiti diversi
La disciplina viene resa più flessibile consentendo lo svolgimento dell’azione di caccia:
- in una zona diversa da quella assegnata, anche non confinante;
- in un A.T.C./C.A. diverso da quello di appartenenza della squadra;
- su invito del caposquadra ospitante, con comunicazione all’A.T.C./C.A. entro le ore 7 del mattino del giorno dell’azione di caccia.
La squadra ospitante può inoltre consentire a non più di altre due squadre di svolgere la battuta nelle aree della zona assegnata, con la stessa comunicazione entro le ore 7. Per le squadre invitate e per gli eventuali ulteriori invitati non è necessaria l’iscrizione all’A.T.C./C.A. dove si svolge la battuta.
Se una squadra invitata in altro A.T.C./C.A. della Liguria lascia scoperta la propria zona assegnata, può invitare un’altra squadra a operare in quella zona, con comunicazione del caposquadra ospitante all’A.T.C./C.A. entro le ore 7.
Battute congiunte tra squadre confinanti
Gli A.T.C./C.A., anche d’intesa con gli ambiti confinanti, possono disporre battute congiunte tra squadre confinanti senza che i componenti debbano iscriversi anche nell’A.T.C./C.A. dove si svolge la battuta.
Restano fermi alcuni vincoli operativi:
- le squadre devono rispettare il numero minimo giornaliero di componenti;
- i capi abbattuti devono essere registrati dalla squadra competente per zona;
- la battuta deve essere confermata entro le ore 7 del mattino secondo le modalità stabilite dall’A.T.C./C.A.;
- le stesse modalità disciplinano anche l’eventuale annullamento della battuta.
Abrogazione di una disposizione
Viene abrogato l’articolo 12-ter del r.r. 5/2016.
Entrata in vigore
Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Poiché la pubblicazione è del 19 luglio 2023, l’efficacia decorre dal 20 luglio 2023.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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