R.R. Liguria 2/2023
Modifiche al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il r.r. Liguria n. 5/2016 sulla caccia al cinghiale in forma collettiva: sposta alcuni termini procedurali, fissa a 15 i componenti minimi delle squadre, amplia le regole su inviti e battute tra ATC/CA e consente modifiche provvisorie delle assegnazioni. Abroga inoltre l’art. 12-ter. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURL del 19 luglio 2023.
Modifiche al regolamento sulla caccia al cinghiale in forma collettiva
Modifiche al regolamento sulla caccia al cinghiale in forma collettiva
Il provvedimento modifica il regolamento regionale Liguria 31 maggio 2016, n. 5, che disciplina la caccia al cinghiale in forma collettiva ai sensi della normativa regionale sulla fauna omeoterma e sul prelievo venatorio. Le modifiche incidono su termini procedurali, composizione delle squadre, gestione delle zone di caccia e rapporti tra A.T.C./C.A.
Termini per istanze, iscrizioni e adempimenti stagionali
Vengono aggiornati alcuni termini del procedimento annuale per la caccia collettiva al cinghiale:
- il termine del 20 agosto è sostituito dal 20 settembre in una delle previsioni dell’articolo 5;
- il termine del 20 luglio è sostituito dal 20 agosto in un’altra previsione dello stesso articolo;
- il termine del 31 agosto è sostituito dal 20 settembre.
È inoltre riscritto il comma relativo alla presentazione delle domande: i cacciatori devono presentare istanza all’A.T.C./C.A. entro il 20 agosto di ogni anno, utilizzando il modulo predisposto dalla Regione, e devono iscriversi all’A.T.C./C.A. entro la data di effettivo avvio del prelievo venatorio del cinghiale, per la costituzione delle squadre secondo i criteri previsti dal regolamento.
Assegnazione delle zone e organizzazione interna degli ambiti
Gli A.T.C./C.A. possono modificare in via provvisoria l’assegnazione delle zone senza modificare il piano di zonizzazione. È inoltre previsto espressamente che possano accettare divisioni o la formazione di nuove squadre.
Composizione delle squadre e requisiti minimi
La disciplina sulle squadre viene uniformata per tutte e quattro le province liguri: il numero minimo inderogabile di componenti è fissato in 15. Viene quindi superata la precedente differenziazione tra A.T.C. e C.A. e viene eliminata la possibilità di limiti ulteriori imposti dall’A.T.C./C.A., sostituiti dalla previsione che la formazione delle squadre avvenga senza ulteriori oneri aggiuntivi.
Struttura della squadra e requisiti soggettivi
Nel regolamento viene aumentato da otto a dieci il numero previsto dal comma interessato dell’articolo 8. Inoltre, in una delle lettere del comma 3 dell’articolo 8, viene eliminato il riferimento agli iscritti alla squadra.
Caccia in zone diverse e battute con invito
La disciplina delle battute viene resa più flessibile. L’azione di caccia può essere svolta in una zona diversa da quella assegnata, anche non confinante, o in un A.T.C./C.A. diverso da quello di appartenenza della squadra, su invito del caposquadra ospitante, che deve darne comunicazione all’A.T.C./C.A. entro le ore 7 del mattino della battuta.
La squadra ospitante può invitare al massimo altre due squadre a svolgere l’azione di caccia in aree della zona assegnata; anche in questo caso la comunicazione all’A.T.C./C.A. va effettuata entro le ore 7 del mattino dell’azione di caccia. Per i componenti delle squadre invitate e per gli eventuali ulteriori invitati non è richiesta l’iscrizione all’A.T.C./C.A. in cui si svolge la battuta.
Se una squadra, invitata in altri A.T.C./C.A. della Liguria, lascia scoperta la zona assegnata nel proprio ambito, può invitare un’altra squadra a effettuare la caccia in tale zona, con comunicazione da parte del caposquadra ospitante entro le ore 7 del mattino.
Battute congiunte tra squadre confinanti
L’A.T.C./C.A., anche d’intesa con gli A.T.C./C.A. confinanti, può disporre battute congiunte tra squadre confinanti senza che i componenti siano iscritti anche nell’A.T.C./C.A. in cui si svolge la battuta. Le squadre devono comunque rispettare il numero minimo giornaliero di componenti.
I capi abbattuti devono essere registrati dalla squadra competente per zona. Le squadre devono confermare la battuta all’A.T.C./C.A. competente entro le ore 7 del mattino dell’azione di caccia congiunta, secondo modalità stabilite dallo stesso ente, che disciplinano anche l’eventuale annullamento della battuta.
Abrogazione di disposizioni previgenti
L’articolo 12-ter del r.r. 5/2016 è abrogato.
Entrata in vigore
Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Considerato che la pubblicazione è avvenuta il 19 luglio 2023, l’efficacia decorre dal 20 luglio 2023.
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