Ordinanza n. 2832/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso la domanda di annullamento né definito l’ammissibilità del ricorso. Ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate alla questione dell’ammissibilità del ricorso collettivo, rinviando la decisione alla camera di consiglio riconvocata del 6 novembre 2026.
Atto impugnato: decreti dell’USR Sicilia del 17 aprile 2025 di indizione dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali del personale ATA per l’a.s. 2025/2026 e nota ministeriale del 10 aprile 2025, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare e civile volontario
Esito
La controversia
Gli otto ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dei decreti di indizione dei concorsi per titoli relativi ai profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico, nonché della nota ministeriale che dispone di valutare il servizio militare e il servizio civile volontario con il punteggio previsto dalla tabella per il servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali. Nel testo dell’ordinanza non sono riportati i motivi di merito del ricorso. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dubbi sull’ammissibilità del ricorso collettivo, con riguardo all’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e all’assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, tra loro.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono dubbi in ordine alla ammissibilità del mezzo di tutela all’esame, riguardanti la sussistenza nella fattispecie dei requisiti (identità delle situazioni sostanziali e processuali ed assenza di un conflitto di interessi anche solo potenziale tra le parti, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1 settembre 2023, n. 8138) di ammissibilità del ricorso collettivo esperito dai ricorrenti;
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione di ammissibilità e ha disposto il contraddittorio delle parti su tale questione prima di pronunciarsi.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo è ammissibile soltanto se sussistono l’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra loro.
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