Sentenza n. 1814/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due ordinanze comunali di demolizione con rimessione in pristino dei luoghi, unitamente agli atti tecnici presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o destinatario dell'ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, due ordinanze comunali di demolizione adottate rispettivamente il 10 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale e il difetto di istruttoria. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito né ha depositato la documentazione prevista dall'art. 46, comma 2, c.p.a. La controinteressata ha sostenuto che, trattandosi di attività repressiva di abusi edilizi avente natura vincolata, non sarebbe stata necessaria la partecipazione del privato. Il giudizio riguardava una vicenda tecnicamente e giuridicamente complessa, nella quale non risultava palese che l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso ove il ricorrente fosse stato posto in condizione di partecipare e di presentare osservazioni e documenti.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambi i ricorsi e ha annullato le ordinanze impugnate. Ha ritenuto assorbente la violazione delle garanzie procedimentali e il difetto di istruttoria. La natura vincolata dell'attività repressiva edilizia non rende automaticamente irrilevante l'omessa partecipazione, soprattutto in presenza di una vicenda complessa sotto il profilo tecnico-edilizio e quando il contraddittorio avrebbe potuto fornire elementi utili sulla ricostruzione dei fatti o sull'interpretazione delle norme applicabili. Non ricorrevano i presupposti dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il Comune non aveva dimostrato che il contenuto dei provvedimenti non avrebbe potuto essere diverso; anzi, la mancata costituzione dell'amministrazione impediva di ritenere acquisita tale prova. L'amministrazione dovrà rivalutare la vicenda nel rispetto delle garanzie partecipative, esaminando le produzioni delle parti e motivando in modo esauriente e coerente. Il TAR ha revocato l'ammissione anticipata della controinteressata al patrocinio a spese dello Stato, ha condannato il Comune alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori e contributo unificato, e ha compensato le spese tra ricorrente e controinteressata.
Norme richiamate
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Le garanzie di partecipazione procedimentale devono essere rispettate anche nell'ambito di procedimenti connessi alla repressione di abusi edilizi quando la partecipazione del privato può incidere sulla ricostruzione dei fatti o sull'esito della decisione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto costituisce garanzia partecipativa la cui omissione può determinare l'illegittimità del provvedimento quando l'amministrazione non dimostri l'irrilevanza concreta del contraddittorio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La natura vincolata del provvedimento non esclude automaticamente l'illegittimità derivante dalla violazione delle garanzie partecipative. L'amministrazione deve provare che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; tale prova non ricorre quando la complessità della vicenda lascia un serio dubbio sull'esito procedimentale.
art. 46, comma 2, c.p.a.
La mancata costituzione dell'amministrazione e il mancato deposito della documentazione processuale impediscono, nel caso concreto, di ritenere dimostrato che l'esito del procedimento sarebbe stato necessariamente invariabile.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
La manifesta infondatezza delle posizioni della parte ammessa anticipatamente al patrocinio a spese dello Stato giustifica la revoca dell'ammissione provvisoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Sussistendo i presupposti di legge, devono essere oscurate le generalità e gli altri dati idonei a identificare i soggetti indicati nella sentenza.
Massime di principio
- La natura vincolata dell'attività repressiva degli abusi edilizi non rende di per sé irrilevante la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale.
- Nei procedimenti vincolati, l'omessa partecipazione del privato conserva rilevanza invalidante quando il contraddittorio avrebbe potuto fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti, alla qualificazione dell'intervento o all'interpretazione delle norme applicabili.
- L'esimente prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 richiede la prova che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; tale prova non può ritenersi acquisita quando la vicenda presenta complessità tecnica o giuridica e permane un serio dubbio sull'esito che avrebbe avuto un corretto contraddittorio procedimentale.
- L'annullamento di un provvedimento edilizio per violazione della partecipazione e difetto di istruttoria comporta l'effetto conformativo dell'obbligo dell'amministrazione di rieditare il potere, rivalutando la vicenda nel rispetto del contraddittorio, esaminando le produzioni del privato e motivando in modo esauriente e coerente.
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