Cassazione Civile, Sentenza n. 12096/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda tardiva di ammissione al passivo per un credito derivante da surroga in spettanze di lavoratori dipendenti maturate prima dell'affitto del ramo d'azienda (importo originario € 182.717,65 poi ridotto a € 171.851,75), che la cessionaria (Ellamp Systems) si era fatta carico. Il giudice delegato e poi la liquidazione giudiziale avevano respinto la domanda per inammissibilità per tardività ai sensi dell'art. 208 c.c.i.i. e per mancata prova del credito; Ellamp Systems ha impugnato ritenendo inapplicabile il termine di 60 giorni previsto dall'art. 208, comma 3, c.c.i.i. per i crediti sorti in pendenza di procedura e contestando, altresì, la determinazione del dies a quo e altri profili di merito e di prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 208, comma 3, c.c.i.i. si applica anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale: la domanda ultratardiva è ammissibile solo se trasmessa al curatore entro sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile che ha impedito il deposito tempestivo; il termine decorre dal giorno in cui il credito è sorto (per i crediti prededucibili, dal momento di chiara contestazione che renda necessaria l'insinuazione). Il Tribunale di Varese è stato ritenuto corretto nell'individuare, per i singoli lavoratori, distinti dies a quo (es. data di pagamento delle spettanze terminali o data di sottoscrizione dei verbali di conciliazione). Molte doglianze di merito sono state ritenute inammissibili per errori di impugnazione o perché attengono a valutazioni di fatto e di prova riservate al giudice del merito. Spese di giudizio in favore del resistente liquidate in € 7.000 oltre accessori; compensato il contributo unificato secondo art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 208 c.c.i.i. (Codice della crisi e dell'insolvenza)
Fissa il termine decadenziale di sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile per la trasmissione al curatore delle domande presentate oltre il termine generale; la Corte conferma che si applica anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione, con decorrenza dal momento in cui il credito è sorto (salvo diversa indicazione per i crediti prededucibili).
art. 101 legge fall. (r.d. n. 267/1942) e relative novellazioni
Richiamato per ricostruire la giurisprudenza anteriore circa i termini per l'insinuazione dei crediti e l'orientamento cui il legislatore ha voluto porre rimedio con le norme del codice della crisi.
art. 222, comma 1 c.c.i.i.
Richiamato in relazione all'individuazione del momento in cui per i crediti prededucibili diventa necessaria l'insinuazione al passivo (quando vi sia una chiara contestazione).
art. 204, comma 2, lett. a c.c.i.i.
Principio secondo cui il credito condizionato può essere ammesso al passivo con riserva; la Corte osserva che un credito subordinato a condizione è comunque suscettibile di immediata insinuazione con ammissione con riserva.
art. 228 c.c.i.i.
Richiamato in connessione con la disciplina della riserva e del momento di scioglimento della condizione per i crediti ammessi con riserva.
art. 115 c.p.c.
Richiamato rispetto al dovere del giudice di motivare sulla base delle prove e dei fatti non contestati; la Corte ha escluso rilievo alla qualifica di pubblico ufficiale del curatore ai fini della valutazione probatoria richiesta dalla ricorrente.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di cassazione (vizi di diritto, carenza di motivazione); la Corte ha dichiarato infondati o inammissibili i vari motivi ai sensi di detta norma.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto per il ricorso, ove dovuto.
art. 61 c.p.c.
Norma citata dalla ricorrente in un motivo relativo alle spese e alla CTU; la Corte ha ritenuto la decisione del giudice di merito sulla CTU insindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- I crediti sorti in pendenza di procedura concorsuale sono soggetti al termine decadenziale di cui all'art. 208, comma 3, c.c.i.i.: la domanda ultratardiva è ammissibile solo se trasmessa al curatore entro 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento non imputabile.
- Il dies a quo del termine può essere distinto per singole posizioni: il giudice di merito deve valutare caso per caso quando il titolare del credito era effettivamente in condizione di presentare l'istanza (es. data di formazione definitiva del credito, pagamento delle spettanze, sottoscrizione di verbali di conciliazione).
- Per i crediti prededucibili il termine non decorre prima che esista una chiara contestazione che renda necessaria l'insinuazione (art. 222, comma 1 c.c.i.i.).
- Il credito condizionato può essere insinuato immediatamente e ammesso con riserva (art. 204, comma 2, lett. a c.c.i.i.); la eventuale condizione sarà poi sciolta ai sensi dell'art. 228 c.c.i.i.
- Le contestazioni relative all'interpretazione di clausole contrattuali e le valutazioni di fatto e di prova (comprese le decisioni sull'opportunità della CTU) sono riservate al giudice del merito e difficilmente censurabili in cassazione, salvo specifica e tipizzata violazione dei canoni di ermeneutica.
- La qualifica soggettiva del curatore (ad es. come pubblico ufficiale) non incide, di per sé, sul dovere del giudice di decidere sulla base delle prove e dei fatti; tale rilievo non altera la regola sul termine di cui all'art. 208.
- In situazioni analoghe, è essenziale documentare tempestivamente l'origine del credito e gli impedimenti oggettivi al deposito per poter invocare l'incolpevolezza e beneficiare del termine ultradecennale previsto dall'art. 208, comma 3.
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