Sentenza n. 4409/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 5610/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 12 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5610/2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 12 dicembre 2024, che aveva riconosciuto per l’anno scolastico 2021/2022 la retribuzione professionale docenti per complessivi € 1.478,28 lordi, oltre agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, e posto le spese a carico del Ministero. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 30 aprile 2025, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 25 luglio 2025. Poiché il Ministero non aveva provveduto al pagamento, la ricorrente ha domandato l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza azionata era passata in giudicato e che, dalla notificazione del titolo esecutivo conforme del 30 aprile 2025 alla proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell’integrale adempimento da parte del Ministero, ha ordinato all’Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 1.478,28 lordi, oltre agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti ai sensi dell’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà eseguire l’incarico nei successivi 60 giorni, determinare l’importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare € 800,00 per spese di giudizio, oltre oneri e spese generali, e a rifondere il contributo unificato; le somme sono da corrispondere ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 5610/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 12 dicembre 2024 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 25 luglio 2025 (all. 2 al ricorso).
Il passaggio in giudicato del titolo esecutivo è accertato sulla base delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c. e dell’attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 30 aprile 2025 (all. 1 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
L’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 30 aprile 2025 (all. 1 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo è costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del presente contenzioso – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte dell’Amministrazione scolastica resistente entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di erogare alla parte ricorrente la somma di € 1.478,28 (millequattrocentosettantotto/28) lordi, oltre agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, a titolo di retribuzione professionale docente di cui all’art. 7 CCNL del 15 marzo 2001.
La retribuzione professionale docenti riconosciuta dal titolo va corrisposta nell’importo stabilito, con gli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, la mancata prova dell’integrale adempimento giustifica l’ordine di eseguire la prestazione stabilita dal giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare fin da subito un commissario ad acta, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
- Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica rientrano nei suoi compiti istituzionali e non comportano, secondo la decisione, il diritto a un compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1064/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 165/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 5488/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 4421/2026 - Milano, Sezione 5
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1177/2026 - Cagliari, Sezione 2
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1178/2026 - Cagliari, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →