Cassazione Penale, Sentenza n. 24709/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Carlo Valle, amministratore della SEAV s.r.l. (fallita il 18/07/2012), era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto la documentazione contabile della società con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Il ricorso in Cassazione articolava cinque motivi: 1) nullità assoluta della sentenza per composizione del collegio con un giudice già autorizzato all'astensione in primo grado (incompatibilità nota solo dopo la sentenza d'appello, emessa parte inaudita); 2) e 3) violazione di legge e vizio di motivazione per una presunta riproposizione di fatti già assolti con sentenza irrevocabile dinanzi al Tribunale di Venezia (sospetta riqualificazione dei medesimi fatti); 4) vizio di motivazione e violazione delle norme fallimentari e processuali (mancata prova dell'esercizio delle funzioni gestorie e del dolo specifico, considerata la contabilità trasferita in Brasile e il regolare deposito dei bilanci); 5) censure sul trattamento sanzionatorio (determinazione della pena, applicazione della recidiva infraquinquennale non specificamente contestata e quantificazione delle pene accessorie prive di motivazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il collegio d'appello includeva un consigliere (Andrea Odoardo Gomez) autorizzato all'astensione in primo grado per aver svolto funzioni di giudice dell'udienza preliminare; tale circostanza è risultata nota all'imputato solo dopo la pubblicazione della sentenza d'appello, che era stata resa in udienza camerale parte inaudita, impedendo così la tempestiva ricusazione. La Corte ha quindi dichiarato che in tali ipotesi la sentenza è affetta da nullità assoluta insanabile, rilevabile anche d'ufficio, per violazione del principio di imparzialità (art. 111 Cost.). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio. Gli altri motivi non sono stati esaminati nel merito in quanto il vizio di composizione del collegio ha reso necessario l'annullamento.
Norme richiamate
Disciplina il dovere di astensione del giudice; la Corte interpreta la violazione di tale dovere come causa di nullità assoluta della sentenza quando l'incompatibilità diventa conoscibile solo dopo la pronuncia e la parte non ha potuto esercitare la ricusazione.
Norma processuale citata in relazione ai rimedi di impugnazione; nel ricorso è invocata per sostenere vizi di motivazione e violazione di legge (non decisiva nella Cassazione, che si è pronunciata sull'astensione).
Norma concernente i casi di annullamento per vizio di motivazione o di diritto; richiamata nel contesto delle censure sulla riassunzione di fatti già definiti, ma non risolta per effetto dell'annullamento per astensione.
art. 7 CEDU
Richiamato quale parametro di riferimento sui principi di legalità della pena e garanzie processuali; invocato dalla difesa insieme ad altre garanzie, ma non affrontato nel merito dalla Corte data la decisione sulla composizione del collegio.
art. 50 CDFUE
Citato come riferimento a garanzie fondamentali (Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE); la sentenza non sviluppa un'interpretazione sostanziale di questa norma, limitandosi a menzionarne la rilevanza tra le censure.
Norme del diritto fallimentare richiamate per censurare la qualificazione della condotta (esercizio di funzioni gestorie, distrazione di beni); la Corte non ha esaminato il merito di tali censure a causa dell'annullamento per violazione dell'astensione.
Norma sul principio dispositivo e sulla completezza dell'istruttoria; richiamata in relazione al vizio di motivazione lamentato, ma non valutata nel merito dalla Cassazione dopo l'annullamento.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale di imparzialità della magistratura; la Corte lo richiama come valore sotteso agli istituti dell'astensione e della ricusazione, la cui lesione genera nullità insanabile quando impedisce la possibilità di ricusazione.
Massime di principio
- La partecipazione al collegio di un giudice che avrebbe dovuto astenersi costituisce, se la circostanza è venuta a conoscenza della parte solo con la pronuncia della decisione resa parte inaudita, una causa di nullità assoluta della sentenza rilevabile anche dopo, poiché priva la parte della possibilità di ricusazione e lede il principio di imparzialità.
- La regola dell'astensione (dovere del giudice) va distinta dalla ricusazione (strumento a disposizione della parte): il mancato esercizio tempestivo della ricusazione non estingue la nullità quando l'incompatibilità è stata resa conoscibile solo con la decisione.
- Quando la Corte di legittimità annulla per vizio di composizione del collegio senza rinvio (o annulla e dispone nuovo giudizio), le censure sostanziali sollevate (es. riqualificazione dei fatti, prova del dolo, questioni sanzionatorie) restano da riesaminare nel nuovo giudizio di merito; l'annullamento per vizio formale non comporta pronuncia sul merito delle altre censure.
- Se vi è stata una pronuncia assolutoria irrevocabile su identici fatti, la nuova imputazione può integrare profili problematici di ne bis in idem o di impropria riqualificazione; per opporsi efficacemente serve far valere specificamente tali principi nei termini e modi processuali opportuni.
- Le questioni relative a determinazione della pena, applicazione della recidiva e delle pene accessorie richiedono motivazioni specifiche e contestazioni formali: in mancanza la parte può impugnare per vizio di motivazione o per difetto di contestazione dei precedenti rilevanti.
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