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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22168/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo a SORICAL, sostenendo che i molteplici contratti formali con ditte appaltatrici nascondevano una reale prestazione per la società committente (ipotesi di interposizione illecita). In primo e secondo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile per decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010. Il ricorso in Cassazione impugnava tale applicazione della decadenza, sostenendo che la norma non poteva operare nel caso in assenza di un atto scritto o di una comunicazione equivalente che negasse la titolarità del rapporto a favore del committente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il regime di decadenza previsto dall'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 non si applica quando manca un provvedimento scritto o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto di lavoro in capo al committente. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catanzaro per un nuovo esame conforme al principio di diritto indicato. Sono regolate le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • legge n. 183/2010, art. 32, comma 4, lett. d)

    art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010

    La Corte ha precisato che si tratta di una norma che disciplina la decadenza nelle ipotesi di interposizione illecita, ma la sua applicazione è limitata: non opera quando manca un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto rispetto al committente.

  • legge n. 604/1966, art. 6, commi 1 e 2

    art. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966

    Combinata con l'art. 32 l. 183/2010 detta il doppio termine di decadenza (stragiudiziale e giudiziale) per le impugnazioni, ma la Corte ha chiarito che tale regime non si applica automaticamente all'azione volta ad ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro a carico del committente quando manca una comunicazione scritta che neghi la titolarità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Norma invocata per il motivo di cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione della legge; la Corte l'ha utilizzata per censurare l'erronea applicazione della disciplina sulla decadenza.

  • Codice di procedura civile, art. 363, comma 3

    Riferimento utilizzato per confermare il principio che l'art. 32 co. 4 lett. d) non si applica quando manca un atto scritto che neghi la titolarità del rapporto, come stabilito in precedenti pronunce di legittimità.

  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito con legge n. 176/2020)

    art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176

    Norma procedurale utilizzata per la presentazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nella fase di udienza.

Massime di principio

  • La decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 non si applica automaticamente alle azioni del lavoratore che chiedono l'accertamento del rapporto di lavoro in capo al committente se manca un provvedimento scritto o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto.
  • Il regime di doppia decadenza previsto dall'art. 6 l. n. 604/1966 e dall'art. 32 l. n. 183/2010 opera solo quando esiste una comunicazione o un atto formale che costituisce manifesta negazione della titolarità del rapporto da parte del committente; in assenza di ciò il lavoratore non è automaticamente decaduto.
  • In cause simili, valutare prioritariamente l'esistenza di atti scritti, comunicazioni formali o provvedimenti del committente che possano essere interpretati come negazione del rapporto: se presenti, i termini di decadenza possono essere rilevanti; se assenti, il giudice deve esaminare il merito dell'accertamento del rapporto.
  • Per il lavoratore è fondamentale conservare e produrre ogni comunicazione scritta (lettere di assunzione, cedolini, ordini di servizio, comunicazioni del committente) e dimostrare la mancanza di un atto formale di negazione per evitare che la questione sia esclusa per decadenza.
  • I giudici devono uniformarsi ai precedenti della Corte di Cassazione che hanno stabilito il principio di non applicabilità della decadenza in assenza di atto scritto; cambiamenti di orientamento giurisprudenziale consolidato richiedono motivate ragioni e non sono automatici.

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