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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22111/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revocazione della statuizione della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale, per presunto errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c.: sosteneva di aver indicato compiutamente la collocazione della CTU (depositata in cancelleria il 18/9/2013) e di avere prodotto la richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per cui il documento sarebbe stato a disposizione della Corte di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore di fatto non sussistesse in termini tali da giustificare la revocazione: la non specificità e autosufficienza del motivo di cassazione (mancata indicazione precisa della collocazione della CTU nel fascicolo) è questione di giudizio sul contenuto degli atti processuali e non può essere sanata tramite revocazione. Ha altresì deciso la rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in C 2.700,00 (di cui C 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori), e ha rilevato l'obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte ha interpretato restrittivamente l'istituto richiedendo che l'errore sia una percezione errata di fatti pacifici e non una diversa valutazione giuridica o di specificità del motivo di ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    Previene la trasmissione del fascicolo d'ufficio su richiesta; la Corte ha riconosciuto che la richiesta di trasmissione può rendere disponibili gli atti ma non esonera l'attore dall'indicare specificamente la collocazione degli atti necessari ai fini dell'ammissibilità del motivo di cassazione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Richiede la specificità e autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione precisa della sede del documento integri un vizio di specificità che non è sanabile con la revocazione.

  • Cass. S.U. n. 22726 del 2011

    Principio secondo cui la produzione degli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio può essere soddisfatta con il deposito della richiesta di trasmissione; tuttavia la Corte ha precisato che resta l'esigenza di indicare la specifica collocazione degli atti, a pena di inammissibilità.

  • Cass. S.U. nn. 28547/2008 e 7161/2010

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui la mancanza di specificità del motivo di cassazione rende il motivo inammissibile; la Corte ha confermato l'orientamento.

  • art. 36, penultimo comma, att. c.p.c.

    "nella facciata interna della copertina [del fascicolo di cancelleria] è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi"

    Indica come reperire gli atti nel fascicolo di cancelleria; la Corte richiama che l'indice del fascicolo è lo strumento per individuare la collocazione degli atti e che il ricorrente deve comunque indicare la posizione precisa degli atti evocati.

  • art. 394 c.p.c., n. 4 (richiamato per analogia)

    L'errore di fatto utile alla revocazione è assimilato, nella giurisprudenza, all'errore previsto da questo numero; la Corte chiarisce che va trattato restrittivamente e non riguarda la valutazione di ammissibilità dei motivi di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma che disciplina il contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha dichiarato sussistente l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente in caso di dichiarata inammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c. è una rimedio straordinario di interpretazione restrittiva: è applicabile solo se esiste un errore di percezione di fatti pacifici e documentabili, non per criticare valutazioni di diritto o di ammissibilità operate dalla Corte.
  • Quando un motivo di cassazione si fonda su documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, depositare la richiesta di trasmissione del fascicolo (art. 369 c.p.c.) è utile ma non sempre sufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione la collocazione degli atti nel fascicolo (es. richiamare l'indice di cancelleria) per evitare l'inammissibilità per difetto di specificità o autosufficienza.
  • Le decisioni sulle questioni di ammissibilità e sulla specificità dei motivi costituiscono valutazioni di giudizio della Corte di legittimità e difficilmente sono sindacabili tramite revocazione; l'eventuale contrasto va dedotto nei rimedi ordinari e non con la revocazione per errore di fatto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione o della revocazione, sono normalmente liquidate spese e oneri a carico del ricorrente, inclusi eventuali contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.
  • Per evitare inammissibilità per difetto di specificità, indicare sempre nell'impugnazione: la data di deposito dei documenti, la richiesta di trasmissione del fascicolo (se prodotta), e l'esatta collocazione degli atti nel fascicolo (riferimento all'indice di cancelleria o alla pagina/voce corrispondente).

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