Provvedimento del 04/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina modalità, strumenti e profili di sicurezza per l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri, anche tramite servizi online dell’Agenzia, web service o SFTP, nel periodo transitorio previsto dalla normativa, con indicazioni su trattamento dei dati e intermediari.
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate definisce le modalità alternative per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le disposizioni sono pensate soprattutto per il periodo transitorio e per i soggetti che non dispongono ancora di un Registratore Telematico.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
L’obbligo riguarda i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, cioè quelli che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il testo richiama il regime generale e la decorrenza differenziata:
- dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a euro 400.000;
- dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti.
Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, le sanzioni previste non si applicano se la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, restando fermi i termini di liquidazione IVA.
Modalità di trasmissione
Il provvedimento prevede diverse modalità di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.
L’Agenzia delle entrate mette gratuitamente a disposizione nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:
- un servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, oppure un file compresso contenente i file dei dati delle singole giornate, secondo le specifiche tecniche allegate;
- un servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.
È inoltre ammessa la trasmissione mediante un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile con protocollo HTTPS su canale cifrato TLS 1.2 esclusiva, oppure tramite sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le specifiche tecniche allegate.
I servizi sono resi disponibili entro il 29 luglio 2019 e sono utilizzabili per il periodo previsto dal comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Soggetti che possono effettuare l’invio
La trasmissione del file può essere effettuata:
- direttamente dal contribuente;
- da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
In caso di invio tramite intermediario, quest’ultimo deve rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate, che attesta il ricevimento e costituisce prova dell’avvenuta presentazione. Nelle motivazioni è anche precisato che l’intermediario rilascia l’impegno a trasmettere telematicamente i dati.
Dati trasmessi e finalità del trattamento
I dati inviati all’Anagrafe Tributaria comprendono:
- la partita IVA del soggetto obbligato;
- la data dei corrispettivi;
- l’importo dei corrispettivi distinto per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.
Tali dati sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 per supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, nonché per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
Trattamento dei dati personali
Il provvedimento richiama espressamente il rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. I dati e le notizie raccolti sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e trattati secondo i principi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Il trattamento da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, e le operazioni sono puntualmente tracciate.
Sicurezza della trasmissione e consultazione
Il provvedimento stabilisce che i sistemi utilizzati devono garantire un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati.
La autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza nella trasmissione sono assicurate:
- dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema dell’Agenzia;
- dalla connessione protetta verso il sistema in modalità web service su canale cifrato TLS 1.2, secondo le specifiche tecniche allegate.
Per la consultazione sicura degli archivi dell’Anagrafe Tributaria sono previste misure di:
- profilazione;
- identificazione;
- autenticazione;
- autorizzazione dei soggetti abilitati;
- tracciatura degli accessi con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni;
- conservazione delle copie di sicurezza.
Aggiornamento delle specifiche tecniche
Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate saranno pubblicati nella sezione apposita del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione.
Motivazioni del provvedimento
Nelle motivazioni si richiama che l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, sostitutive degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del DPR n. 633 del 1972. La modifica introdotta dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto, per il primo semestre di vigenza dell’obbligo, la non applicazione delle sanzioni se la trasmissione avviene entro il mese successivo all’operazione.
Poiché alcuni soggetti potrebbero non disporre ancora di un Registratore Telematico, il provvedimento definisce ulteriori modalità di trasmissione utilizzabili nel periodo transitorio.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 67 e 68;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Regolamento (UE) 2016/679;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Pubblicazione
Il documento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 4 luglio 2019.
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