Sentenza del 17/06/2015 n. 15513 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia relativa a una cartella di pagamento per maggiori IVA, IRPEF e IRAP degli anni 2000 e 2001. Ha dedotto, con venti motivi, vizi nella notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, errata applicazione della disciplina della notifica ex art. 140 c.p.c., decadenza dall'iscrizione a ruolo e dalla notifica della cartella, carenza di motivazione della cartella, mancata indicazione del responsabile del procedimento, omessa integrazione del contraddittorio e questioni di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I motivi dal primo al diciottesimo sono stati dichiarati inammissibili, soprattutto per genericità, difetto di autosufficienza, mancata trascrizione degli atti rilevanti e formulazione di quesiti astratti, non idonei a consentire il controllo di legittimità. I motivi diciannovesimo e ventesimo, riguardanti la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella, sono stati ritenuti infondati: per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 tale omissione non determina l'illegittimità della cartella. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in Euro 20.000, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14, 17 e 25
Disciplinano, rispettivamente, l'iscrizione a ruolo, i termini di decadenza per la formazione dei ruoli e la notifica della cartella di pagamento. Le relative censure sono state dichiarate inammissibili perché generiche e prive dei necessari riferimenti fattuali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Costituisce la disciplina principale per la notificazione degli avvisi di accertamento tributario. La ricorrente non aveva richiamato adeguatamente tale disposizione né aveva trascritto la relata e l'avviso di ricevimento, impedendo alla Corte di verificare il vizio denunciato.
Codice di procedura civile, artt. 140 e 149
Riguardano differenti modalità di notificazione: l'art. 140 disciplina la notifica in caso di irreperibilità relativa, mentre l'art. 149 riguarda la notificazione a mezzo posta. La censura sulla loro distinzione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Legge n. 890 del 1982, art. 8
Disciplina il perfezionamento delle notifiche a mezzo posta e la compiuta giacenza. La Corte non ha esaminato nel merito la contestazione relativa alla sua applicazione, poiché il ricorso non riportava gli atti necessari per valutare concretamente la procedura notificatoria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 19, 53 e 61
Regolano il processo tributario, l'impugnazione degli atti, il litisconsorzio e il giudizio d'appello. L'impugnazione della cartella non impone necessariamente la presenza congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del concessionario della riscossione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2
Prevede requisiti di trasparenza e informazione degli atti tributari, tra cui l'indicazione del responsabile del procedimento. La sua violazione, per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, non comporta automaticamente l'illegittimità della cartella.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31 del 2008
Ha previsto una disciplina specifica sull'indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle. La Corte ha applicato il regime temporale previgente ai ruoli anteriori al 1° giugno 2008.
Codice di procedura civile, artt. 360, 366-bis, 370 e 378
Regolano i motivi di ricorso per cassazione, i requisiti dei quesiti di diritto, il controricorso e il deposito delle memorie. La Corte ha valorizzato il principio di autosufficienza e ha dichiarato inammissibili i motivi non adeguatamente specifici.
Costituzione, artt. 3, 23, 24, 97 e 111
I parametri costituzionali invocati in relazione alla disciplina della cartella e del responsabile del procedimento non sono stati ritenuti violati. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui lo Statuto dei diritti del contribuente non ha rango costituzionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare in termini generali la validità di una notificazione: occorre trascrivere o indicare puntualmente la relata, l'avviso di ricevimento e gli altri atti decisivi, così da consentire alla Corte il controllo senza ricercare autonomamente nei fascicoli.
- Le censure relative a decadenza dell'iscrizione a ruolo o della notifica della cartella devono indicare con precisione le date, gli atti, i termini applicabili e il fatto concreto da cui deriverebbe la decadenza; quesiti formulati come mere domande astratte sono inammissibili.
- È necessario distinguere la notifica ex art. 140 c.p.c. dalla notifica a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. e dalla disciplina speciale degli accertamenti tributari. La qualificazione della procedura dipende dagli atti concretamente compiuti e deve essere documentata.
- Una questione o un argomento svolto dal giudice solo ad abundantiam, cioè senza costituire la reale ragione della decisione, non può normalmente essere utilmente censurato in cassazione.
- L'impugnazione della cartella di pagamento non comporta automaticamente un litisconsorzio necessario tra Agenzia delle Entrate e concessionario della riscossione; la necessità della partecipazione di entrambi dipende dall'oggetto specifico della contestazione.
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento deve essere valutata anche in base alla disciplina temporale applicabile. Per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008, secondo il principio affermato nella sentenza, tale omissione non determina di per sé la nullità o l'illegittimità della cartella.
- In sede di legittimità non è possibile chiedere una nuova valutazione del merito o sostituire la propria lettura degli atti a quella del giudice di merito: occorre denunciare una precisa violazione di legge o un vizio processuale ammissibile e adeguatamente documentato.
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