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Sentenza

Sentenza n. 935/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 889/2024;

Giustizia amministrativa202501934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Avellino, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avellino n. 889/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 1.500,00, e il Ministero era stato condannato, previa emissione della carta, ad accreditarvi tale somma. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all'amministrazione il 4 marzo 2025; era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997; il passaggio in giudicato risultava dal certificato della cancelleria del Tribunale di Avellino del 22 aprile 2025. La ricorrente ha dedotto la mancata piena esecuzione del giudicato e ha chiesto l'ordine di esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati la notificazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata prova, da parte dell'amministrazione, dell'avvenuta assegnazione della carta docente per tutti gli anni e gli importi riconosciuti. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al titolo, assegnando alla ricorrente il beneficio per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della parte e dalla dichiarazione di persistente inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali stanziamenti o modifiche di bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e il reperimento materiale delle somme; l'insufficienza dei fondi di bilancio o di cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione, sia passato in giudicato, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione e risulti la mancata piena esecuzione del comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'effettiva e completa esecuzione del titolo; la mera mancata produzione della prova dell'avvenuto adempimento giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione quando il comando sia puntuale e determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compimento di tutti gli atti contabili e amministrativi necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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