Cassazione Penale, Sentenza n. 10861/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 27/11/2024 che, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. rispetto a plurimi episodi di estorsione commessi nel circondario di Ragusa, aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.i.p. distrettuale. La difesa ha censurato l'omessa dichiarazione di incompetenza funzionale del G.i.p. di Catania a seguito della derubricazione e l'assenza della verifica, ai sensi dell'art. 291, comma 2 c.p.p., sull'urgenza delle esigenze cautelari che giustificassero la conferma della misura; chiedeva quindi annullamento della conferma e, in mancanza di adeguata verifica, la revoca della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato e confermato il principio secondo cui, quando il giudice del riesame riqualifica i fatti escludendo la fattispecie o l'aggravante che avevano conferito competenza funzionale al G.i.p. distrettuale, deve rilevare l'incompetenza del giudice che ha emesso la misura e, ai sensi dell'art. 291, comma 2 c.p.p., verificare la sussistenza di tutte le condizioni della misura (compresa la competenza) e l'urgenza. Se l'urgenza sussiste il tribunale del riesame deve provvedere ai sensi dell'art. 27 c.p.p. e trasmettere gli atti al giudice competente; se non sussiste deve annullare la misura. Nel caso concreto la motivazione del Tribunale su periculum libertatis è risultata generica e insufficiente: pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame con consequente ordine di decadere dalla conferma della custodia cautelare e, in pratica, alla liberazione dell'indagato salvo diverso provvedimento fondato su verifica piena da parte del giudice competente.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Circostanza aggravante che attribuisce competenza funzionale al G.i.p. del Tribunale capoluogo del distretto; la sua esclusione in sede di riesame comporta, se pacificamente insussistente, la perdita della competenza funzionale del giudice distrettuale
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'attribuzione delle competenze cautelari al giudice del capoluogo del distretto quando è contestata un'aggravante come quella di cui all'art. 416-bis.1; la derubricazione incide sulla titolarità della competenza
art. 291, comma 2 cod. proc. pen.
Obbligo del giudice dell'impugnazione cautelare di verificare tutte le condizioni che legittimano la misura, ivi compresa la competenza e l'urgenza, e di adottare le conseguenti determinazioni (annullamento o provvedimento ai sensi dell'art. 27 c.p.p.)
art. 27 cod. proc. pen.
Strumento che consente al giudice dell'impugnazione, rilevata l'incompetenza del giudice che ha adottato la misura, di provvedere temporaneamente ove sussista urgenza e trasmettere gli atti al giudice competente perché decida nei termini previsti
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione di gravità indiziaria che, se viene meno per la derubricazione, contribuisce al ridimensionamento della vicenda cautelare
artt. 273 e 274 cod. proc. pen.
Parametri normativi sui presupposti della misura cautelare (gravità indiziaria e esigenze cautelari) che il giudice dell'impugnazione deve verificare
artt. 292, 317, 321 cod. proc. pen.
Norme richiamate come termini e modalità per l'intervento del giudice competente a seguito di trasmissione degli atti ex art. 27 c.p.p.
Principio della perpetuatio iurisdictionis (giurisprudenza)
La Corte ribadisce che la perpetuatio iurisdictionis ha efficacia recessiva nella fase delle indagini preliminari: la stabilità della competenza matura con il passaggio alla fase del giudizio (rinvio a giudizio/udienza preliminare) e non può giustificare la permanenza della competenza distrettuale se l'aggravante che la fondava è esclusa in sede cautelare
Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020 (Giacobbe) e Sez. 1, n. 32956 del 14/07/2022 (Fall Thierno Mountaga)
Giurisprudenza di riferimento che impone al giudice dell'impugnazione cautelare, in caso di riqualificazione che estingue la competenza del giudice che ha applicato la misura, l'onere di verificare art. 291 c.p.p.; se sussiste urgenza provvedere ex art. 27 c.p.p., altrimenti annullare
Sez. 6, n. 5644 del 22/12/2023 (Orecchio)
Orientamento parzialmente divergente che distingue competenza territoriale da competenza funzionale; la Corte, nel caso esaminato, confuta le conclusioni di Orecchio nella parte in cui esse contrastano con l'obbligo di verifica e protezione del contraddittorio in fase cautelare
Massime di principio
- Se il giudice del riesame riqualifica i fatti escludendo un'aggravante che aveva conferito competenza funzionale al G.i.p. distrettuale, deve rilevare l'incompetenza del giudice che ha emesso la misura e procedere conformemente agli artt. 291(2) e 27 c.p.p.: annullamento o provvedimento temporaneo con trasmissione al giudice competente.
- La verifica dell'urgenza e di tutti i presupposti della misura cautelare (gravità indiziaria, esigenze cautelari, competenza) spetta anche al giudice dell'impugnazione e deve essere motivata con specificità; motivazioni generiche su periculum libertatis sono insufficienti e possono determinare annullamento in cassazione.
- La perpetuatio iurisdictionis non giustifica la permanenza della competenza distrettuale quando la derubricazione in sede cautelare elimina i presupposti della competenza funzionale: la stabilità della competenza si realizza con il passaggio al giudizio, non nella fase cautelare.
- La distinzione tra competenza funzionale e territoriale è cruciale: la rimozione di un'aggravante funzionale impatta direttamente sulla titolarità del giudice cautelare; il giudice dell'impugnazione non può limitarsi a confermare la misura senza affrontare questa conseguenza.
- Le riqualificazioni operate in sede cautelare non vincolano il pubblico ministero nel procedimento principale; tuttavia, in tema cautelare, l'assorbimento della competenza naturale e la tutela del contraddittorio impongono maggiori garanzie procedurali per la libertà personale.
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