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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1703

Regolamento delegato (UE) 2024/1703 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1732 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Normativa europea32024R1703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime delle commissioni che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono versare all’ESMA, modificando il regolamento delegato (UE) 2020/1732. L’obiettivo è rendere più coerenti e semplici le modalità di calcolo, pagamento e recupero dei costi, in linea con altri atti delegati sulle commissioni ESMA e con le regole finanziarie dell’Unione. Vengono inoltre chiariti termini di trasmissione dei conti certificati, regole di conversione valutaria, disciplina degli interessi di mora e casi di non rimborso delle commissioni.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1732 per armonizzare e semplificare alcuni aspetti delle commissioni dovute ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni all’ESMA.

Ambito di applicazione

Si applica ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni soggetti al regolamento (UE) 2017/2402 e alle relative attività di registrazione, estensione della registrazione e vigilanza svolte dall’ESMA. Incide anche sui rapporti con le autorità competenti eventualmente delegate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1o gennaio 2025; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Regolamento delegato (UE) 2024/1703 – modifica del regime delle commissioni per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/1732, che disciplina le commissioni dovute ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni all’ESMA nell’ambito del regolamento (UE) 2017/2402. La finalità dichiarata è rendere il sistema di finanziamento più coerente, meno complesso e più allineato agli altri atti delegati dell’ESMA, garantendo al contempo la copertura integrale dei costi di vigilanza.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama gli esiti di verifiche interne e della Corte dei conti europea, che avevano evidenziato la complessità del sistema di finanziamento basato su commissioni. In questo quadro, il regolamento mira a ridurre rischi di errori di calcolo e inefficienze nella distribuzione delle somme, assicurando che le commissioni coprano tutti i costi pertinenti e che il bilancio dell’ESMA non registri disavanzi ricorrenti né avanzi significativi.

Copertura dei costi e logica del sistema tariffario

La nuova formulazione dell’articolo 1 ribadisce che le commissioni devono coprire tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall’ESMA per la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, inclusi i costi connessi all’estensione della registrazione di repertori già registrati in altri ambiti regolamentati. Vengono inoltre inclusi i costi rimborsati alle autorità competenti che abbiano svolto attività ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, quando tali attività siano state delegate dall’ESMA ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1.

Obblighi documentali e conversione valutaria

Per consentire all’ESMA di stimare correttamente le commissioni annuali, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono trasmettere ogni anno i conti certificati entro il 30 settembre dell’anno n-1, in formato elettronico. Qualora i proventi siano espressi in una valuta diversa dall’euro, l’ESMA deve convertirli in euro usando il tasso medio di cambio del periodo di riferimento, applicando il tasso di riferimento dell’euro pubblicato dalla BCE.

Commissioni di vigilanza: primo anno e nuovi registrati

Il regolamento modifica la disciplina della commissione annuale di vigilanza per il primo anno di registrazione. Tale commissione è calcolata in proporzione ai giorni residui dell’anno a partire dalla data di registrazione, rapportando la commissione di registrazione al numero totale dei giorni dell’anno. È introdotta una deroga specifica: se la registrazione avviene nel mese di dicembre, nessuna commissione annuale di vigilanza è dovuta per quell’anno. Inoltre, per i repertori registrati il 1o ottobre dell’anno precedente o successivamente, la commissione annuale di vigilanza per l’anno n coincide con la commissione di registrazione.

Ritardi di pagamento, interessi e rimborsi

I ritardi di pagamento sono soggetti agli interessi di mora previsti dall’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, richiamato espressamente per garantire uniformità con la disciplina finanziaria dell’Unione. Sul piano dei rimborsi, il regolamento chiarisce che l’ESMA non rimborsa le commissioni di registrazione o di estensione della registrazione se il soggetto ritira la domanda, e precisa altresì che la commissione annuale di vigilanza non è rimborsabile.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 1o gennaio 2025. Tale scelta è motivata dall’esigenza di evitare incertezze nel processo di riscossione delle commissioni in corso e di assicurare una transizione ordinata al nuovo regime.

Disposizioni principali

Copertura integrale dei costi di vigilanza

Sostituisce l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/1732, precisando che le commissioni a carico dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni coprono tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall’ESMA per registrazione e vigilanza, inclusi quelli derivanti dall’estensione della registrazione di repertori già registrati ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, nonché i costi rimborsati alle autorità competenti che abbiano svolto attività ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e su delega ex articolo 14, paragrafo 1.

Conti certificati e conversione in euro

Introduce l’obbligo per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni di trasmettere all’ESMA, ogni anno, i conti sottoposti a revisione contabile entro il 30 settembre di ogni anno n-1, per via elettronica. Se i proventi sono espressi in valuta diversa dall’euro, l’ESMA deve convertirli in euro usando il tasso medio di cambio del periodo di registrazione dei proventi e il tasso di riferimento dell’euro pubblicato dalla BCE.

Commissione annuale di vigilanza nel primo anno

Riformula l’articolo 4, paragrafo 2, stabilendo che la commissione annuale di vigilanza per l’anno di registrazione è proporzionale ai giorni intercorrenti dalla data di registrazione fino a fine anno, rapportata alla commissione di registrazione. Se la registrazione avviene nel mese di dicembre, non è dovuta alcuna commissione annuale di vigilanza per quell’anno.

Commissione annuale per i nuovi registrati dal 1o ottobre

Sostituisce l’articolo 4, paragrafo 3, prevedendo che la commissione annuale di vigilanza per l’anno n, per i repertori registrati il 1o ottobre dell’anno precedente o in data successiva, sia pari alla commissione di registrazione dovuta ai sensi dell’articolo 3.

Interessi di mora sui ritardi di pagamento

Modifica l’articolo 5, paragrafo 2, rinviando espressamente all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il calcolo degli interessi di mora sui pagamenti tardivi.

Pagamento della commissione di registrazione e mancato rimborso

Rinominata la rubrica dell’articolo 6 in "Pagamento della commissione di registrazione". Se il repertorio ritira la domanda di registrazione o di estensione della registrazione, l’ESMA non rimborsa le commissioni versate; viene inoltre soppresso il paragrafo 3 dell’articolo 6.

Commissione annuale di vigilanza non rimborsabile

Integra l’articolo 7 con la previsione espressa che l’ESMA non rimborsa la commissione annuale di vigilanza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2025.

Come è indicizzato

Materiecartolarizzazionemercati finanziarivigilanza finanziariafinanziamento delle agenzie ue

Testo integrale

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