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Ordinanza

Ordinanza n. 10644/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del 16 settembre 2025, notificato l’8 ottobre 2025, la Questura di Roma ha respinto l’istanza di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.; Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da -OMISSIS- il 23 marzo 2026: per l’annullamento del rigetto della Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale del 24 febbraio 2026, in ordine all’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 10 febbraio 2026, e quindi, per la condanna dell’Amministrazione ad esibire gli atti e i documenti richiesti, con la facoltà di estrarre copia degli stessi, con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto in virtù dell’art. 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Giustizia amministrativa202515817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego della Questura di Roma sull’istanza di accesso agli atti relativa alla licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata a una sala scommesse concorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere impugnato il diniego della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per la raccolta di scommesse, ha chiesto l’accesso agli atti del procedimento relativo a una sala scommesse operante nel medesimo contesto territoriale e prossima agli stessi luoghi sensibili considerati dall’Amministrazione per negare la licenza. L’istanza riguardava gli atti istruttori, i pareri tecnici, i sopralluoghi, le verifiche e le modalità di misurazione delle distanze dai luoghi sensibili, al fine di verificare la correttezza dell’istruttoria e l’uniformità dei criteri applicati. La Questura ha respinto l’istanza limitandosi a rilevare che il controinteressato aveva manifestato opposizione. Con ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare autonomamente la fondatezza dell’istanza e non avrebbe potuto attribuire efficacia impeditiva all’opposizione del controinteressato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in materia di accesso. Ha ritenuto illegittimo il diniego perché l’Amministrazione non aveva svolto un’autonoma istruttoria sul diritto dell’istante di accedere ai documenti, essendosi limitata a richiamare l’opposizione del controinteressato. Il ricorrente ha dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e strumentale alla difesa nel giudizio di annullamento del diniego della licenza. La collocazione dell’attività controinteressata nel medesimo contesto territoriale e in prossimità dei medesimi luoghi sensibili ha inoltre reso qualificato e differenziato l’interesse alla verifica della correttezza dell’istruttoria e della coerenza dei criteri distanziometrici, escludendo un controllo generalizzato sull’azione amministrativa. Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di consentire, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, la visione e l’estrazione di copia della documentazione richiesta. Ha ammesso l’eventuale oscuramento parziale dei dati del controinteressato, purché giustificato da un’adeguata motivazione. La causa principale sul diniego della licenza è stata rinviata all’udienza pubblica del 10 novembre 2026; spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre nel giudizio pendente la domanda contro il diniego o il silenzio sull’istanza di accesso; il TAR ha definito la relativa domanda con ordine di ostensione.

  • artt. 22 ss. l. n. 241/1990

    La disciplina dell’accesso documentale impone all’Amministrazione di valutare autonomamente la fondatezza dell’istanza e non attribuisce al controinteressato un potere di veto.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    Il requisito è soddisfatto quando la documentazione è strumentalmente collegata alla tutela di una posizione giuridica nel giudizio principale e l’interesse è qualificato e differenziato, non meramente emulativo o diretto a un controllo generalizzato.

  • art. 24 l. n. 241/1990

    Le esigenze di riservatezza del controinteressato possono giustificare, se prevalenti, un oscuramento parziale dei documenti, ma non il diniego automatico fondato sulla sola opposizione.

  • art. 25 l. n. 241/1990

    Il diniego di accesso deve essere adeguatamente motivato; il mero richiamo all’opposizione del controinteressato non è sufficiente.

  • art. 30 c.p.a.

    Il ricorrente ha formulato una riserva di eventuale domanda risarcitoria, che non è stata decisa con l’ordinanza.

Massime di principio

  • Il controinteressato non dispone di un potere di veto sull’accesso documentale: l’Amministrazione deve valutare autonomamente la fondatezza dell’istanza anche quando il controinteressato vi si opponga.
  • Il diniego di accesso non è adeguatamente motivato quando si limita a dare atto dell’opposizione del controinteressato senza esaminare il diritto dell’istante e senza comparare concretamente gli interessi coinvolti.
  • Sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti del procedimento relativo a un’attività concorrente quando tale attività opera nel medesimo contesto territoriale e l’ostensione è strumentale a verificare la correttezza dell’istruttoria e l’uniformità dei criteri amministrativi rilevanti per la posizione dell’istante.
  • La strumentalità della documentazione rispetto alla difesa in un giudizio di annullamento, unita al collegamento tra i documenti richiesti e la situazione giuridica tutelata, legittima l’accesso documentale e non integra un controllo generalizzato sull’azione amministrativa.
  • Le esigenze di riservatezza del controinteressato, ove ritenute prevalenti, possono comportare il parziale oscuramento dei documenti, ma tale misura deve essere sorretta da un’adeguata motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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