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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1259

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/0000 della Commissione, del 24 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32019R1259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, la persistenza del dumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati originari della RPC e della Thailandia e conclude che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. La Commissione ricostruisce il valore normale per la RPC applicando la metodologia dei "significant distortions" di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e individua la Thailandia come paese rappresentativo. Ne consegue il mantenimento di dazi antidumping definitivi differenziati per impresa.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della RPC e della Thailandia, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, esclusi i componenti di base per raccordi a compressione con filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati nei codici NC ex 7307 19 10 (TARIC 7307191010) ed ex 7307 19 90 (TARIC 7307199010). Riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Sono previste aliquote individuali per specifici produttori esportatori elencati nel regolamento, nonché un'aliquota residuale per "tutte le altre società". Le aliquote individuali richiedono la presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica; in mancanza si applica l'aliquota residuale.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della RPC e della Thailandia

Il regolamento di esecuzione della Commissione adotta le conclusioni di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene che, se le misure venissero meno, il dumping e il conseguente pregiudizio per l'industria dell'Unione molto probabilmente si ripeterebbero; per questo mantiene i dazi antidumping definitivi sulle importazioni del prodotto interessato.

Contesto procedurale

Le misure originarie erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013. Successivamente vi sono state vicende contenziose e riesami parziali, inclusa la riformulazione di alcuni riferimenti tariffari a seguito della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla classificazione degli accessori in ghisa a grafite sferoidale. A seguito dell'avviso di imminente scadenza, il comitato di difesa dell'industria dell'Unione ha presentato la domanda di riesame rappresentando oltre il 95 % della produzione unionale.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

Il prodotto oggetto del regolamento è costituito dagli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, esclusi i componenti di base per raccordi a compressione con filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio. Le merci sono attualmente classificate nei codici NC ex 7307 19 10 e ex 7307 19 90 e originano dalla RPC o dalla Thailandia. Le misure si applicano direttamente in tutta l'Unione e prevedono sia aliquote individuali per specifici esportatori sia un dazio residuale per tutte le altre società.

Mancata collaborazione e applicazione dei dati disponibili

Né i produttori cinesi né quelli thailandesi hanno collaborato in modo utile all'inchiesta; ciò ha imposto alla Commissione di ricorrere ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Per la RPC ciò ha inciso sia sulla ricostruzione del valore normale sia sull'accertamento del dumping; per la Thailandia la Commissione ha dovuto ricorrere a fonti pubbliche e ai dati forniti dal richiedente. Per i produttori dell'Unione, invece, sono state effettuate verifiche in loco presso tre imprese campionate.

Metodologia speciale per la RPC: articolo 2, paragrafo 6 bis

La Commissione ha ritenuto dimostrata l'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese e ha quindi escluso l'uso dei prezzi e dei costi interni cinesi per determinare il valore normale. Ha fondato tale conclusione su un quadro articolato di intervento pubblico sostanziale: ruolo dominante dello Stato e del PCC, pianificazione industriale, controllo del sistema finanziario, interferenze nei prezzi e nei costi, politiche pubbliche discriminatorie, inefficienze del diritto fallimentare e patrimoniale, distorsioni salariali e accesso al credito non indipendente dallo Stato. Per costruire il valore normale ha quindi utilizzato un paese rappresentativo, individuato nella Thailandia.

Scelta della Thailandia come paese rappresentativo

La Commissione ha valutato diversi Paesi con livello di sviluppo comparabile alla RPC: Thailandia, Turchia, Brasile e Argentina. Ha escluso l'Argentina per il diverso livello di reddito e il Brasile per la mancanza di dati finanziari pubblici sufficienti. Tra Thailandia e Turchia, la Thailandia è risultata preferibile perché presentava produzione sostanziale del prodotto, dati pubblici sufficienti e una maggiore affidabilità dei dati sui fattori produttivi, in particolare sul rottame di acciaio, nonché una più chiara assenza di importazioni cinesi rilevanti nei dati utilizzati.

Costruzione del valore normale e fonti utilizzate

Per costruire il valore normale, la Commissione ha selezionato i principali fattori produttivi: rottame di acciaio, zinco, ferrosilicio, ferromanganese, sabbia, bentonite, manodopera diretta, elettricità, coke e gas naturale. Ha utilizzato prezzi di importazione thailandesi come riferimento per i materiali, dati ufficiali thailandesi per salari ed energia, e le SGAV e i profitti della società thailandese BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd. Per le spese generali di produzione ha fatto riferimento alle informazioni verificate del produttore dell'Unione campionato che utilizza cubilotti. Il prezzo all'esportazione è stato ricostruito da dati CIF Eurostat adeguati a livello franco fabbrica.

Dumping accertato per RPC e Thailandia

Per la RPC la Commissione ha accertato che le importazioni nel periodo di riesame erano ancora oggetto di dumping, con un margine di circa il 26 % sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. Per la Thailandia il margine accertato è stato di circa il 33 %. Tali risultati hanno portato a concludere che il dumping è proseguito nel periodo dell'inchiesta di riesame per entrambi i paesi.

Rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza

La Commissione ha rilevato rilevanti capacità inutilizzate nella RPC e in Thailandia e ha ritenuto il mercato dell'Unione particolarmente attrattivo per i produttori esportatori, anche per i livelli di prezzo praticati. Nel caso della RPC, la capacità inutilizzata stimata supera l'80 % del consumo dell'Unione; in Thailandia la capacità inutilizzata residua potrebbe ancora essere pari a una quota significativa del mercato dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione considera molto probabile che, in assenza delle misure, le esportazioni verso l'Unione aumenterebbero in modo sostanziale a prezzi di dumping.

Situazione dell'industria dell'Unione e pregiudizio

L'industria dell'Unione, composta da cinque produttori, ha visto aumentare produzione, vendite, quota di mercato e produttività nel periodo in esame, beneficiando della protezione offerta dalle misure antidumping. Tuttavia il settore resta fragile, perché è maturo, con crescita limitata, forte intensità di capitale e continua pressione sui prezzi. La Commissione conclude che nel periodo di riesame non vi è stato pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, ma che la scadenza delle misure renderebbe probabile la reiterazione del pregiudizio.

Interesse dell'Unione

La Commissione considera il mantenimento delle misure coerente con l'interesse dell'Unione. L'industria unionale ne trarrebbe beneficio, mentre importatori e utilizzatori non hanno dimostrato effetti negativi sproporzionati; inoltre, il prodotto ha un peso limitato sui costi complessivi degli utilizzatori.

Regime dei dazi applicabili

L'articolo 1 stabilisce aliquote differenziate per società cinesi e thailandesi, tra cui, per la RPC, 57,8 % per Hebei Jianzhi Casting Group Ltd., 39,2 % per Jinan Meide Casting Co., Ltd., 24,6 % per Qingdao Madison Industrial Co., Ltd., 41,1 % per varie altre società elencate, e 57,8 % per tutte le altre società. Per la Thailandia, le aliquote sono del 15,5 % per BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd., del 14,9 % per Siam Fittings Co., Ltd., e del 15,5 % per tutte le altre società. Le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta; in assenza, si applica l'aliquota residuale.

Nuovi produttori esportatori ed entrata in vigore

La Commissione può modificare il regolamento per includere nuovi produttori esportatori della RPC o della Thailandia che dimostrino di non aver esportato nel periodo iniziale, di non essere collegati a soggetti già soggetti alle misure e di aver esportato o assunto un impegno irrevocabile di esportare quantitativi significativi. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e basi giuridiche

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione verifica se la scadenza delle misure vigenti comporti persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Prodotto interessato e esclusioni

L'oggetto sono gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, con esclusione di specifici componenti di base per raccordi a compressione e di cassette di giunzione circolari filettate senza coperchio. La descrizione di prodotto prevale sulla classificazione tariffaria.

Metodologia per la RPC e costruzione del valore normale

Poiché non vi è stata collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la Commissione applica l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e costruisce il valore normale su costi e valori di riferimento esenti da distorsioni. La Thailandia è scelta come paese rappresentativo; per SGAV e profitti si utilizza BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd.; per alcuni costi si impiegano dati thailandesi ufficiali.

Accertamento del dumping nel periodo di riesame

Per la RPC la Commissione conclude che il dumping è proseguito, con margine di dumping di circa il 26 %; per la Thailandia il margine accertato è di circa il 33 %. Le conclusioni si basano sui dati disponibili, in particolare Eurostat/TARIC e fonti pubbliche, a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ritiene molto elevato il rischio che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori cinesi e thailandesi reindirizzino verso l'Unione quantità significative a prezzi di dumping, tenuto conto di capacità inutilizzata, attrattiva del mercato UE e andamento delle esportazioni verso altri mercati.

Valutazione del pregiudizio e conclusione sul danno

Pur constatando una ripresa dell'industria dell'Unione grazie alle misure vigenti, la Commissione ritiene il settore ancora fragile e conclude che nel periodo di riesame non vi è stato pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5. Tuttavia, in caso di scadenza, è probabile la reiterazione del pregiudizio a causa dell'afflusso di importazioni oggetto di dumping.

Interesse dell'Unione

La Commissione conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all'interesse dell'Unione: è nell'interesse dell'industria dell'Unione e non risultano effetti sproporzionati per importatori e utilizzatori.

Aliquote del dazio e condizioni applicative

L'articolo 1 fissa aliquote individuali per società cinesi e thailandesi e un'aliquota per tutte le altre società. Le aliquote individuali si applicano solo previo rilascio di una fattura commerciale conforme con la dichiarazione prescritta; altrimenti si applica l'aliquota residuale. È prevista la possibilità di attribuire un'aliquota individuale a nuovi produttori esportatori che soddisfino le condizioni indicate al paragrafo 4 dell'articolo 1.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazio doganaledifesa commercialecommercio internazionale

Testo integrale

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