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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10783/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di annullamento del decreto del 16/10/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione disposta nei confronti di Aprile con decreto del Tribunale di Catanzaro del 4/02/2015. L'istante deduceva come prova nuova il decreto di archiviazione del 26/05/1995 (GIP Catanzaro) e la successiva decisione della Corte d'appello di Catanzaro (21/06/2023) che aveva annullato la sorveglianza speciale, sostenendo che tali atti fossero scoperti/divenuti noti solo successivamente e avrebbero infirmato la sussistenza della pericolosità sociale alla base della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'inammissibilità dell'istanza di revocazione. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello di Salerno secondo cui: a) il decreto della Corte d'appello di Catanzaro del 21/06/2023 era noto al proposto ben oltre il termine semestrale previsto dall'art. 28 d.lgs. n.159/2011 e dunque la revocazione era decaduta; b) la sentenza del 1995 (archiviazione) non è idonea a fondare la revocazione perché riguardava un diverso titolo di reato (associazione per delinquere semplice finalizzata a bancarotte) e non incideva sui presupposti del provvedimento di prevenzione adottato in relazione alla pericolosità qualificata; c) la prospettazione difensiva di un vizio 'endemico' per totale mancanza del presupposto di pericolosità non individuava una causa sopravvenuta idonea a configurare la fattispecie di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 159/2011 (che è riservata a ipotesi di carenza originaria radicale, quali ad es. effetti di declaratorie di illegittimità costituzionale). In sintesi: ricorso rigettato; provvedimento di confisca confermato e istanza di revoca dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28

    La Corte interpreta l'art. 28 in senso restrittivo: le prove nuove rilevanti sono quelle sopravvenute alla conclusione del procedimento o preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la conclusione; le ipotesi del comma 1 sono soggette al termine decadenziale di 6 mesi dal momento della 'scoperta' e la revocazione è inammissibile se il termine non è rispettato. Il comma 2 resta aperto per i casi di difetto originario e radicale dei presupposti (es. effetti di una declaratoria di illegittimità costituzionale) e non è soggetto al termine semestrale.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, comma 1, lett. a)

    Norma che individua la figura della pericolosità qualificata (collegamento ad associazione mafiosa) su cui si era basata la confisca di prevenzione; la Corte rileva che la confisca era stata motivata sull'esistenza di tale pericolosità e che detta valutazione non è stata radicalmente elisa da sopravvenienze rilevanti.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 20, 23, 24

    Rimarcata la funzione del procedimento di prevenzione che consente agli interessati di allegare tutte le prove idonee alla dimostrazione della lecita provenienza dei beni; la revocazione non è uno strumento per rintrodurre prove che potevano essere dedotte nella fase di prevenzione.

  • codice di procedura penale, art. 630 (revisione)

    Distinzione tra istituto della revisione (più ampio, non soggetto a termine) e la revocazione della confisca: il concetto di 'prove nuove' per la revisione non è automaticamente trasponibile all'art. 28; la revocazione è soggetta a limiti più stretti.

  • codice di procedura penale, art. 629

    Si richiama il diverso regime temporale della revisione delle sentenze di condanna (art. 629 c.p.p.) rispetto alla revocazione della confisca, per spiegare la incompatibilità dell'ampiezza probatoria della revisione con il regime di stabilità voluto per le misure di prevenzione patrimoniale.

  • codice penale, art. 416 e art. 416-bis (richiamati)

    Distinzione tra associazione semplice (art. 416) e associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). La Corte osserva che l'archiviazione del 1995 riguardava un'indagine diversa (associazione semplice per bancarotte) e pertanto non incideva sui presupposti della confisca fondata sulla pericolosità qualificata.

  • Sezioni Unite, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    Giurisprudenza di riferimento che definisce il criterio di 'prova nuova' applicabile alla revocazione della confisca di prevenzione, sottolineando l'interpretazione restrittiva e la rilevanza del termine decadenziale per le ipotesi del comma 1 dell'art. 28.

  • Sezioni Unite, n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)

    Ulteriore indirizzo che conferma la necessità di una lettura coerente e restrittiva dell'art. 28 e del collegamento tra revocazione della confisca e rimedi straordinari, precisando l'ambito di applicazione del comma 2 per i casi di difetto originario dei presupposti.

  • Corte Cost., sent. n. 24 del 2019

    Esempio fornito dalla giurisprudenza che una declaratoria di illegittimità costituzionale può integrare una causa di 'difetto originario' dei presupposti della confisca, idonea a giustificare la revocazione ex comma 2, senza essere soggetta al termine semestrale.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 46

    Previsione citata attinente ai rimborsi/restitutori nel caso di revoca della confisca; evocata dalla difesa come possibile conseguenza della revocazione richiesta.

Massime di principio

  • La revocazione della confisca di prevenzione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 è soggetta a un'interpretazione restrittiva: le prove nuove rilevanti sono quelle sopravvenute o le preesistenti incolpevolmente scoperte dopo la conclusione del procedimento.
  • Per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 28 (prove nuove, sentenze sopravvenute, atti falsi) la richiesta di revocazione deve essere proposta entro 6 mesi dalla data in cui si verifica la causa che la legittima; il termine decorre dal momento in cui l'interessato ha conoscenza effettiva dell'elemento invocato.
  • La revocazione non è lo strumento per riproporre tardivamente prove o deduzioni che l'interessato avrebbe potuto tempestivamente allegare nel procedimento di prevenzione: se un elemento era deducibile o acquisibile nel giudizio di prevenzione, la revoca sarà generalmente inammissibile.
  • Il comma 2 dell'art. 28 disciplina un'ipotesi aperta (difetto originario e radicale dei presupposti): essa non è soggetta al termine semestrale, ma richiede l'individuazione di una causa sopravvenuta che dimostri una carenza originaria effettiva e radicale (es. effetti di una declaratoria di illegittimità costituzionale). La mera rivalutazione o contrasto di giudizi precedenti non è sufficiente.
  • La data del provvedimento che si assume come prova nuova è meno rilevante del momento in cui l'interessato ne ha effettiva conoscenza: il dies a quo del semestre è il momento della scoperta/conoscenza, purché non sia deducibile che l'atto fosse incolpevolmente ignoto.
  • Documenti o provvedimenti relativi a fatti o reati diversi da quelli che hanno costituito il fondamento della misura di prevenzione (es. diversa qualificazione del reato o diversa imputazione) sono irrilevanti se non incidono specificamente e radicalmente sui presupposti della misura ablativa.

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