Cassazione Penale, Sentenza n. 01441/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale ex art. 86 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente contestava l'omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie: in particolare la mancata valorizzazione della relazione di sintesi del 28/05/2024 redatta dalla capoarea educativa della Casa circondariale di Isernia che documentava la partecipazione motivata e continuativa a percorsi trattamentali (corsi di pasticceria e pizzaiolo), l'errata affermazione della mancanza di un valido domicilio nonostante la nota dei Carabinieri del 10/10/2024 che indicava l'indirizzo del fratello a S. Benedetto del Tronto, e l'eccessiva centralità attribuita ai precedenti penali (ultimi risalenti al 2017 e anni precedenti) trascurando l'assenza di carichi pendenti, le osservazioni carcerarie positive e la possibilità di sostentamento lecito. Il difensore ha prodotto in Cassazione autodichiarazione del fratello, giustificando la tardiva produzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha travisato e sottovalutato elementi probatori rilevanti, avendo descritto il percorso intramurario come allo stadio "iniziale" nonostante il detenuto fosse in istituto dal 30/07/2022 (oltre due anni). La Corte ha affermato il principio secondo cui, per l'applicazione di una misura di sicurezza, la valutazione della pericolosità attuale deve tener conto anche dei fatti successivi e del comportamento durante l'espiazione della pena (art. 133 c.p.). Per carenza argomentativa e travisamento dei fatti l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso, il quale dovrà rivalutare l'attualità della pericolosità alla luce delle risultanze integrali (comportamento carcerario pluriennale, attività trattamentali, domicilio e mezzi di sostentamento).
Norme richiamate
art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990
Disciplina la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato; la sua applicazione richiede la verifica della pericolosità sociale attuale del soggetto.
art. 133 cod. pen.
Elenca i parametri per valutare la personalità e la capacità criminale del condannato; il giudice deve tener conto non solo della gravità del fatto, ma anche dei fatti successivi, del comportamento durante l'espiazione della pena e delle relazioni comportamentali e trattamentali.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, sentenze su valutazione pericolosità)
Principio consolidato che la pericolosità attuale va accertata considerando gli eventi successivi al reato e l'andamento del trattamento in carcere; motivazione insufficiente o travisamento dei fatti legittima annullamento e rinvio.
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure di sicurezza la valutazione della "pericolosità sociale" deve considerare tanto i precedenti penali quanto i fatti successivi e il comportamento durante l'espiazione della pena (rapporti comportamentali, benefici penitenziari, partecipazione a percorsi trattamentali).
- Il giudice deve motivare specificamente perché ritiene che percorsi trattamentali positivi e comportamenti carcerari prolungati non siano sufficienti a escludere l'attualità della pericolosità; motivazioni generiche incentrate solo sui precedenti possono essere annullate per travisamento dei fatti.
- La prova di un valido domicilio e di mezzi di sostentamento leciti va accertata e valutata concretamente; l'assenza di approfondimento su questi elementi può rendere la decisione viziata.
- Documenti prodotti tardivamente in sede di legittimità devono essere giustificati; tuttavia, il mancato esame o il travisamento degli atti già presenti in repertorio probatorio costituisce motivo di annullamento.
- In caso di motivazione inadeguata la Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio ma annulla e rinvia per nuovo esame, imponendo al giudice di merito una valutazione completa, aggiornata ed equilibrata dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
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