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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15224/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava a una società a responsabilità limitata con socio unico la mancata applicazione e versamento di ritenute alla fonte su interessi passivi contabilizzati nel 2014 per un finanziamento infragruppo/socio. La società aveva stipulato nel 2011 un accordo scritto di "prestito titoli" con l'unico socio e amministratore, impegnato a erogare un finanziamento fino a una certa soglia; la società, alla scadenza prevista per gli interessi, aveva rilevato contabilmente il costo per interessi passivi e il correlato debito verso il socio, senza però materialmente pagare gli interessi nell'esercizio né negli anni successivi. L'Ufficio riteneva che tali interessi fossero comunque imponibili per presunzione legale di percezione ex art. 45, comma 2, TUIR e che, di conseguenza, la società dovesse operare la ritenuta prevista dall'art. 26, comma 5, DPR 600/1973. La contribuente sosteneva invece che, non essendo avvenuta la concreta erogazione degli interessi, mancasse il presupposto impositivo secondo il principio di cassa. La CTP e poi la CTR avevano accolto la tesi della società e annullato l'accertamento. In cassazione l'Agenzia denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 46 TUIR e dell'art. 26 DPR 600/1973, sostenendo che la presunzione di percezione degli interessi opera sia per il mutuante sia per il sostituto d'imposta e che la ritenuta è dovuta anche in assenza di materiale pagamento, poiché altrimenti la disciplina sarebbe agevolmente elusa dalla discrezionalità delle parti. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondata la censura sulla violazione degli artt. 45 e 46 TUIR e dell'art. 26 DPR 600/1973, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nel caso di somme date a mutuo dai soci, la presunzione di fruttuosità e di percezione degli interessi opera anche nei confronti del sostituto d'imposta, senza che sia necessario provare l'effettiva materiale corresponsione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per l'esame delle residue questioni di merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene invocato come vizio di violazione di legge per denunciare la falsa applicazione delle norme tributarie sostanziali.

  • art. 45, comma 2, TUIR

    Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto.

    la presunzione legale di percezione degli interessi opera salvo prova contraria e si applica al rapporto di mutuo anche tra socio e società; non richiede la prova della materiale riscossione per fondare gli effetti fiscali.

  • art. 46 TUIR

    le somme versate dai soci, quando non risulti diversamente dal bilancio o dai rendiconti della società destinataria, si considerano date a mutuo; la norma consente di qualificare il finanziamento del socio come mutuo ai fini fiscali.

  • art. 26, comma 5, DPR 600/1973

    Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

    la ritenuta va operata anche quando la corresponsione degli interessi sia soltanto presunta dalla legge e non già solo quando vi sia materiale pagamento.

  • art. 1815 c.c.

    richiamato per il carattere normalmente oneroso del mutuo, a sostegno della presunzione di fruttuosità delle somme date a mutuo.

  • art. 96 TUIR

    citato nel fatto come parametro di deduzione del costo per interessi passivi che avevano concorso al risultato d'esercizio.

Massime di principio

  • Nei finanziamenti dei soci alle società, la qualificazione del versamento come mutuo fa operare la presunzione legale di fruttuosità e di percezione degli interessi prevista dal TUIR, salvo prova contraria.
  • La disciplina della ritenuta sugli interessi da capitale non può essere svuotata rimettendo alle parti la scelta di pagare o non pagare materialmente gli interessi: la ritenuta è dovuta anche se la corresponsione è solo giuridicamente presunta.
  • La prova contraria alla presunzione di percezione degli interessi non esonera automaticamente il sostituto d'imposta dall'obbligo di ritenuta quando la legge collega l'obbligazione tributaria alla maturazione giuridica del reddito.
  • Per evitare incoerenze sistematiche tra imposta dovuta dal percettore e obblighi del sostituto, la presunzione fiscale va letta in modo unitario nei confronti sia del mutuante sia del mutuatario/sostituto.
  • In materia di interessi su somme date a mutuo, la mancata materiale erogazione non basta, da sola, a escludere l'obbligo di operare la ritenuta se la legge presume la percezione alle scadenze pattuite.

Come è indicizzato

MaterieRitenuteAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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