L.R. Valle d'Aosta 1/2023
Disposizioni organizzative temporanee e urgenti in materia di reclutamento di personale da parte dell’azienda USL della Valle d’Aosta e ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario. Modificazioni alle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5, 31 luglio 2017, n. 11, e 13 luglio 2020, n. 8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce, in via sperimentale e temporanea per il periodo 2023/2028, una procedura di reclutamento per personale sanitario e OSS dell’azienda USL della Valle d’Aosta con graduatoria separata per chi non supera l’accertamento linguistico, assunzione a termine e successiva stabilizzazione. Disciplina inoltre il commissariamento dell’USL, l’organizzazione delle strutture complesse e il supporto tecnico alle strutture socio-sanitarie, abrogando alcune norme precedenti.
Reclutamento temporaneo del personale sanitario USL Valle d'Aosta e altre misure organizzative sanitarie e formative
Reclutamento temporaneo del personale sanitario dell’azienda USL della Valle d’Aosta
La legge interviene sull’organizzazione del sistema sanitario regionale della Valle d’Aosta, con misure urgenti e temporanee finalizzate a garantire la copertura dei posti e la continuità dei servizi sanitari e socio-sanitari. Il fulcro della disciplina riguarda il reclutamento di personale sanitario e operatori socio-sanitari da parte dell’azienda USL, in coerenza con l’autofinanziamento del servizio sanitario regionale e con il rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
Procedura concorsuale, accertamento linguistico e graduatorie
Per il periodo sperimentale e temporaneo 2023/2028, limitatamente al personale sanitario e agli operatori socio-sanitari, i bandi dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti e personale del comparto devono prevedere che i candidati che non superano la prova di accertamento linguistico siano comunque ammessi alle prove successive. Se risultano idonei nelle fasi successive, essi vengono inseriti in una graduatoria separata.
Questa graduatoria separata può essere utilizzata solo se la graduatoria ordinaria è esaurita o assente e solo per assunzioni a tempo determinato, con contratto subordinato di durata pari a 36 mesi. L’indennità di bilinguismo non può essere corrisposta fino al superamento positivo dell’accertamento linguistico. Resta comunque ferma la normativa statale ed eurounitaria sui requisiti, anche linguistici, per il riconoscimento della qualifica professionale e per l’esercizio della professione sanitaria in Italia.
Accertamenti linguistici, formazione e stabilizzazione
L’azienda USL deve garantire al personale assunto a tempo determinato ai sensi di questa disciplina lo svolgimento delle prove di accertamento linguistico almeno ogni sei mesi. Inoltre, per favorire l’apprendimento della lingua, l’azienda organizza corsi specifici frequentabili fuori dall’orario di servizio.
Se l’accertamento linguistico viene superato entro 36 mesi dalla data di assunzione a termine, il personale è inquadrato a tempo indeterminato dalla data del superamento. Da tale momento matura anche il diritto all’indennità di bilinguismo, che deve essere corrisposta nella prima mensilità utile successiva.
Scorrimento delle graduatorie e fabbisogno di personale
Per assicurare la copertura integrale dei posti a concorso e dell’eventuale fabbisogno sopravvenuto, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria ordinaria e, in caso di esaurimento o assenza, di quella separata, nei limiti della loro validità temporale. Lo scorrimento della graduatoria separata avviene con priorità per gli idonei che, al momento dell’assunzione, abbiano già superato l’accertamento linguistico; in tale ipotesi l’assunzione avviene a tempo indeterminato, seguendo l’ordine di graduatoria.
Le assunzioni devono comunque rispettare i posti messi a concorso e il fabbisogno annuale eventualmente sopravvenuto, approvato dall’azienda USL. Nella determinazione del fabbisogno annuale per assunzioni a tempo indeterminato, l’azienda deve tenere conto anche del personale assunto a tempo determinato in base a questa legge. Nei rapporti con l’utenza deve essere garantito il principio del bilinguismo mediante idonee misure organizzative.
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2000: obiettivi del direttore generale e commissariamento
La legge integra la disciplina dell’azienda USL contenuta nella legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5.
In primo luogo, la Giunta regionale deve assegnare annualmente al direttore generale dell’azienda USL obiettivi operativi e gestionali, con i relativi indicatori di valutazione dell’attività e dei risultati di gestione. Tali obiettivi servono anche ai fini della corresponsione della quota integrativa aggiuntiva del trattamento economico annuo prevista dalla normativa statale e costituiscono la declinazione annuale degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi già assegnati alla nomina.
In secondo luogo, nei casi di vacanza dell’ufficio del direttore generale, se vi sono comprovati e giustificati motivi che impediscono di procedere con le ordinarie modalità di sostituzione, la Giunta regionale può commissariare l’azienda USL nominando un commissario scelto nell’elenco dei candidati idonei. Il commissariamento dura al massimo sei mesi ed è prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, in presenza di comprovati e giustificati motivi. Se, scaduto tale termine, il nuovo direttore generale non è ancora stato nominato, provvede il Presidente della Regione secondo le modalità previste per la nomina.
Strutture complesse e strutture semplici del sistema sanitario regionale
La disciplina regionale consente di adattare i parametri standard statali per l’individuazione delle strutture complesse alle peculiarità organizzative del sistema sanitario della Valle d’Aosta. L’adeguamento è però sottoposto a un limite massimo di incremento del 30% degli incarichi di struttura complessa rispetto all’applicazione delle regole statali, sia in area ospedaliera sia in area non ospedaliera, e deve rispettare i tetti di spesa del personale previsti dalle indicazioni regionali approvate con deliberazione della Giunta.
Le strutture semplici e le strutture semplici dipartimentali non possono superare il rapporto di 1,31 per ogni struttura complessa. La Giunta regionale deve inoltre approvare, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per l’individuazione di tali strutture.
Supporto tecnico alle strutture residenziali e semi-residenziali
L’azienda USL deve garantire un supporto tecnico in materia di sanità pubblica alle strutture residenziali e semi-residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche e private, mediante medici o altri operatori sanitari dell’area territoriale e dell’area della prevenzione. Resta ferma la responsabilità dei soggetti gestori di tali strutture. Il supporto è finalizzato anche ad assicurare efficacia, efficienza e uniformità dei livelli di servizio.
Regime transitorio e applicazione temporale
La disciplina sul reclutamento temporaneo del personale sanitario e degli operatori socio-sanitari si applica solo alle procedure concorsuali bandite dopo l’entrata in vigore della legge. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Abrogazioni
Sono abrogate alcune previsioni precedenti: una parte della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11, in materia di formazione specialistica e formazione universitaria per le professioni sanitarie, e l’articolo 13 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, relativo a misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19.
Disposizioni finanziarie e monitoraggio
L’onere derivante dall’organizzazione delle prove di accertamento linguistico è quantificato in 10.000 euro per ciascun anno del triennio 2023/2025, per un totale di 30.000 euro. La copertura è assicurata mediante risorse già disponibili presso l’azienda USL e trasferite per finanziare attività previste dall’articolo 13 della l.r. 8/2020 non realizzate nel triennio 2020/2022.
È inoltre previsto un obbligo di monitoraggio: entro il 31 ottobre di ciascun anno del triennio 2023/2025, l’assessore regionale competente in materia di sanità deve riferire alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sugli effetti della disciplina sul reclutamento, così da consentire valutazioni sull’efficacia della sperimentazione e sull’eventuale necessità di ulteriori modifiche normative.
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