R.R. Lombardia 1/2007
Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6‘Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali’( BURL del 9 febbraio 2007 n. 6, 2° suppl. ord. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il r.r. Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, aggiornando regole su sepolture, dispersione ceneri, trasporti, requisiti dell’attività funebre e documentazione radiologica. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; proroga di 90 giorni il termine di adeguamento previsto dall’art. 32, comma 11, del r.r. 6/2004.
Modifiche al regolamento regionale su attività funebri e cimiteriali
Modifiche al regolamento regionale lombardo in materia di attività funebri e cimiteriali
Il provvedimento regionale interviene sul regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, che disciplina le attività funebri e cimiteriali in Lombardia. Le modifiche aggiornano vari profili operativi, sanitari e autorizzativi, con effetti applicabili nel territorio regionale.
Ambito di applicazione e disciplina generale
Il regolamento corregge e integra la disciplina delle sepolture, dei trasporti funebri, della dispersione delle ceneri, dei requisiti per l’esercizio dell’attività funebre e delle cautele igienico-sanitarie e radiologiche. In più punti viene precisato il ruolo di ASL, ARPA, direzione sanitaria e ufficiale di stato civile.
Sepoltura di cadaveri, nati morti, prodotti abortivi e prodotti del concepimento
L’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è ricondotta alla normativa nazionale vigente. Per i prodotti abortivi e del concepimento la direzione sanitaria deve informare i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura quando ricorra la presunta età gestazionale indicata dalla norma, e l’ASL rilascia il permesso di trasporto e seppellimento al comune in cui si è verificato l’evento. In mancanza di richiesta di sepoltura, si applica la disciplina prevista per le parti anatomiche riconoscibili.
Gestione dei casi con radioattività
Per i cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria che ha somministrato le sostanze radioattive deve fornire all’ASL documentazione dettagliata sulla tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze, nonché una valutazione della dose per popolazione e lavoratori addetti ai servizi cimiteriali, attestante il rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. 230/1995. Se la documentazione manca, l’ASL, con il supporto tecnico di ARPA, verifica direttamente il rispetto dei limiti di dose.
Ceneri e dispersione
La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto; per le ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del regolamento, l’autorizzazione spetta invece all’ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
Trasporto e contenitori per esiti di fenomeni trasformativi
Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque tali da richiedere precauzioni igienico-sanitarie devono essere collocati in contenitori idonei alla destinazione; per i trasporti fuori dal cimitero, contenitori o rivestimenti devono evitare perdite di materiale organico.
Requisiti e autorizzazione per l’attività funebre
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla domanda. Il richiedente deve dichiarare la disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi previsti e con regolare contratto di lavoro diretto o tramite altro soggetto formalmente incaricato. I corsi formativi possono essere svolti da soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione continua e permanente secondo la normativa vigente.
Identificazione e sigillatura
Per l’identificazione del defunto è ammessa la verifica documentale, la conoscenza diretta o una o più testimonianze. È inoltre modificata la disciplina della chiusura, prevedendo l’apposizione del sigillo su una vite di chiusura e sul documento previsto dalla norma.
Pianificazione cimiteriale e opere
Vengono eliminati alcuni riferimenti alla relazione geologica-geotecnica nel corredo dei piani cimiteriali e soppressi richiami a criteri uniformi di normazione per i loculi aerati. In materia di sepolture, è anche precisato il collegamento con le previsioni del piano cimiteriale in eccedenza rispetto al fabbisogno.
Misure igienico-sanitarie e sicurezza
In un caso specifico relativo alle attività funebri, il richiamo alle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è sostituito dal riferimento al rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie, a conferma dell’attenzione della disciplina regionale alla prevenzione dei rischi sanitari.
Entrata in vigore e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È inoltre prorogato di novanta giorni il termine di adeguamento previsto dall’art. 32, comma 11, del r.r. 6/2004.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 feb 2007L.R. Lombardia 1/2007
- Legge · 22 feb 2007L.R. Lombardia 4/2007
- Regolamento · 22 feb 2007R.R. Lombardia 2/2007
- Legge · 27 feb 2007L.R. Lombardia 5/2007
- Legge · 28 dic 2006L.R. Lombardia 32/2006
- Legge · 27 dic 2006L.R. Lombardia 30/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →