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Legge

L.R. Lombardia 5/2007

Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 5/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge regionale omnibus della Lombardia che istituisce/riordina il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, disciplina alcuni pareri su opere pubbliche e prevede una disposizione di patrocinio e contributi del Consiglio regionale. Contiene inoltre norme puntuali su infrastrutture, interpretazioni autentiche e una salvaguardia urbanistica per l’aeroporto di Montichiari, oggi scaduta al 31 dicembre 2011.

Collegato ordinamentale 2007 della Regione Lombardia

Collegato ordinamentale 2007 della Regione Lombardia

La legge regionale contiene interventi di natura ordinamentale e modifiche a discipline settoriali della Regione Lombardia. Alcune disposizioni sono state successivamente abrogate o sostituite; il testo consolidato rilevante riguarda soprattutto il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il patrocinio e i contributi del Consiglio regionale, una norma infrastrutturale e una salvaguardia urbanistica ormai scaduta.

Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

La legge riorganizza il nucleo regionale di valutazione previsto dalla legge n. 144/1999, che assume la denominazione di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Il Nucleo svolge funzioni di supporto nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi dalla Regione.

L’organizzazione interna è articolata in:

  • un comitato d’indirizzo;
  • una unità tecnica.

Il comitato d’indirizzo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto dagli assessori competenti in materia di opere pubbliche, risorse e territorio, nonché dai coordinatori dell’unità tecnica. Esso definisce gli indirizzi generali dell’attività dell’unità tecnica e ne valuta i risultati sulla base di una relazione finale.

L’unità tecnica ha autonoma capacità valutativa e piena responsabilità per gli aspetti di propria competenza.

Funzioni dell’unità tecnica

All’unità tecnica spettano funzioni di supporto alla programmazione e valutazione di piani e programmi, valutazione dei progetti di investimento, promozione e diffusione di strumenti metodologici, nonché promozione della collaborazione pubblico-privato per la realizzazione, gestione e finanziamento di opere infrastrutturali di interesse pubblico, avvalendosi della società finanziaria regionale.

In particolare, l’unità tecnica esercita:

  • le funzioni del nucleo di valutazione regionale già previsto dalla l.r. 31/1996;
  • le funzioni dell’Unità regionale per la finanza di progetto;
  • le funzioni di valutazione dei programmi e progetti previste dalla l.r. 33/1991;
  • le funzioni di valutazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale (PISL) e dei Contratti di Recupero Produttivo previsti dalla l.r. 2/2003 e dal relativo regolamento attuativo.

Le direzioni regionali possono chiedere all’unità tecnica pareri su progetti di lavori pubblici; l’unità verifica la congruità tecnico-amministrativa dei progetti rispetto alla normativa vigente e agli standard tecnici del settore delle opere pubbliche.

Pareri su lavori pubblici e opere sanitarie

I pareri dell’unità tecnica riguardano:

  • progetti di lavori pubblici sussidiati, nei limiti stabiliti dalla normativa richiamata;
  • progetti di lavori pubblici di competenza regionale;
  • opere di edilizia sanitaria di importo superiore a 25 milioni di euro, finanziate per almeno il 50% dalla Regione e/o dallo Stato, comprese in accordi di programma quadro con il Governo nazionale.

I pareri devono essere resi entro 90 giorni dalla richiesta.

Attuazione, controllo e regime transitorio del Nucleo

La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni:

  • il dettaglio delle funzioni dell’unità tecnica e le modalità di espressione dei pareri;
  • i criteri tecnico ed economico-finanziari per la richiesta dei pareri;
  • la composizione dell’unità tecnica, con coordinamento affidato congiuntamente ai dirigenti regionali competenti e con un numero massimo di 20 componenti, di cui non più di 12 esterni all’amministrazione;
  • le modalità di nomina, organizzazione, funzionamento, durata e compensi dei componenti esterni.

Ai componenti si applicano le cause di incompatibilità ed esclusione previste dalla disciplina regionale sulle nomine.

In fase di prima applicazione, fino all’insediamento della nuova unità tecnica, continuano a operare le precedenti strutture tecniche; la Giunta doveva avviare le procedure di costituzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge richiamata nel testo.

Patrocinio e contributi del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale può concedere patrocinio non oneroso a soggetti pubblici e ad enti o associazioni senza fini di lucro, nonché, per iniziative non profit di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale, umanitario e fieristico, anche a soggetti con fini di lucro.

Il patrocinio e i contributi sono ammessi per iniziative di particolare interesse regionale, coerenti con le finalità statutarie regionali e di rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico o sportivo, svolte in Lombardia, in Italia o all’estero purché su temi di interesse regionale.

Il Consiglio può inoltre concedere contributi, nei limiti del proprio bilancio, a enti e associazioni senza fini di lucro per iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. I progetti finanziati non possono ricevere altri contributi regionali.

Le domande vanno presentate al Presidente del Consiglio regionale; le disposizioni attuative sono adottate dall’Ufficio di presidenza.

Disposizione infrastrutturale sull’asse Broni-Mortara-Stroppiana

Per il rafforzamento della rete infrastrutturale di comunicazione sull’asse Broni-Mortara-Stroppiana (A26) è previsto un importo massimo di 78 milioni di euro IVA compresa, per gli esercizi finanziari successivi al 2009, per la costruzione di un ramo autostradale mediante project financing, a valere sulle risorse del bilancio regionale disponibili per tali esercizi.

Interpretazione autentica in materia di servizio idrico

La legge contiene una interpretazione autentica dell’art. 49 della l.r. 26/2003, chiarendo che:

  • la società cui spetta l’attività di gestione del servizio è unica a livello di ambito territoriale ottimale;
  • se tale società non rappresenta almeno i due terzi dei comuni dell’ambito, la gestione deve essere affidata a una società unica d’ambito partecipata direttamente da tutti i comuni o altri enti locali, con controllo analogo, oppure a un’unica impresa d’ambito;
  • anche l’attività di erogazione del servizio è affidata a un soggetto unico a livello d’ambito.

Salvaguardia urbanistica per l’aeroporto di Montichiari

La disciplina di salvaguardia per il potenziamento dell’aeroporto di Montichiari si applicava fino all’entrata in vigore del relativo piano territoriale regionale d’area e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Si tratta quindi di una disciplina ormai scaduta.

Nell’ambito individuato dalla deliberazione regionale richiamata era vietata ogni trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo interventi su edifici esistenti di manutenzione, restauro, ristrutturazione senza cambio d’uso residenziale e limitati ampliamenti nei limiti percentuali previsti. Erano inoltre salvi gli interventi strettamente connessi alle attività aeroportuali, quelli già assentiti e quelli previsti da strumenti attuativi vigenti.

Erano possibili, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta e previa verifica di compatibilità, anche l’attuazione di previsioni urbanistiche approvate, accordi di programma regionali già avviati e iniziative di recupero o smaltimento rifiuti.

Decorrenza e stato di attualità

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Tuttavia molte disposizioni risultano abrogate o superate da successive modifiche; in particolare la salvaguardia su Montichiari è ormai priva di efficacia temporale e il testo ha carattere in larga parte ordinamentale o storico, con utilità applicativa oggi limitata.

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