Sentenza n. 8983/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Della determinazione dirigenziale n. 24300 del 12/12/2022 ad oggetto “la individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015 2016, 2017 e 2018e ai sensi del comma 9 – bis dell'art. 9 – ter del decreto legge 19 Giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125” e relativi allegati; della comunicazione prot. n. 13/12/2022 1226260 U, con la quale si comunicava all'odierno ricorrente l'avvenuta adozione della Determinazione Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022; di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso, e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INTRAUMA S.P.A. il 27\3\2025 : per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27/11/2024 Regione Emilia Romagna e relativi allegati (in particolare ALLEGATO 1) comunicata alla ricorrente solo in data 24 gennaio 2025 nonché, per quanto occorrer possa, della Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 03/02/2025 recante Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n.125; nonché di tutti gli altri atti, provvedimenti e documenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e di determinazione delle rispettive quote di ripiano per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché il successivo atto regionale di aggiornamento e differimento dei termini di pagamento
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato la determinazione regionale che le imputava una quota degli oneri di ripiano conseguenti al superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, deducendo, con il ricorso introduttivo, difetto di legittimazione passiva, vizi procedimentali, violazione della legge n. 241/1990, erroneità dell’istruttoria, mancata predeterminazione e scarsa chiarezza delle modalità di calcolo per gli operatori economici, nonché erroneità nella determinazione del fatturato e violazione degli artt. 41 e 97 Cost. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione regionale del 27 novembre 2024 e, per quanto occorrer potesse, la deliberazione regionale di differimento dei termini di pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, consentendo la riassunzione del giudizio davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che gli atti regionali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 non costituiscano espressione di potere autoritativo, ma svolgano una funzione vincolata di verifica contabile, individuazione delle imprese obbligate e calcolo della quota di ripiano. Le Regioni non determinano il tetto di spesa, non certificano il suo superamento e non quantificano lo scostamento, competenze attribuite allo Stato; si limitano a recepire dati e percentuali già predeterminati dalla legge e dagli atti statali. La contestazione dell’impresa riguarda quindi il rapporto obbligatorio patrimoniale e il corretto calcolo del quantum debeatur, con conseguente configurabilità di un diritto soggettivo al pagamento della somma corretta e devoluzione della controversia al giudice ordinario secondo il criterio del petitum sostanziale. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
«attribuito alle regioni e alle province autonome il solo compito di: verificare la documentazione contabile [...] definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano [...] imporre alle stesse il pagamento della quota di ripiano [...] procedere all’iscrizione in bilancio del relativo credito»
La disposizione attribuisce alle Regioni attività vincolate di verifica, individuazione delle imprese e quantificazione della quota di ripiano, senza conferire loro un potere autoritativo discrezionale.
art. 9-ter, comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici è effettuata secondo il quadro normativo e gli atti statali richiamati nella sentenza.
art. 2, comma 1, decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022
La percentuale di partecipazione delle imprese al ripiano è predeterminata e deve essere applicata matematicamente al fatturato rilevante.
art. 11 c.p.a.
In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dalla norma.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti l’avviso della possibile definizione della controversia per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative agli atti regionali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, quando contestano esclusivamente l’individuazione dell’impresa obbligata o il calcolo della quota di ripiano per dispositivi medici, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario se l’attività regionale è meramente vincolata e priva di esercizio di potere autoritativo.
- Le Regioni, nell’applicazione del payback sui dispositivi medici, non possono determinare autonomamente il tetto di spesa regionale, certificarne il superamento o quantificare lo scostamento, trattandosi di competenze statali; devono invece verificare i dati contabili, individuare le imprese interessate e applicare le percentuali e i criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali.
- Quando l’atto amministrativo si limita a effettuare un accertamento tecnico-contabile vincolato sul quantum di un’obbligazione patrimoniale predeterminata dalla legge, la posizione del privato è qualificabile come diritto soggettivo al corretto calcolo della somma dovuta e non come interesse legittimo.
- Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale: appartiene al giudice amministrativo la controversia sulla legittimità dell’esercizio di un potere autoritativo, mentre appartiene al giudice ordinario quella radicata in un rapporto obbligatorio paritario collocato a valle dell’esercizio del potere.
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