Sentenza del 11/04/2016 n. 2043 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
NOTIFICA - Cartella di pagamento - Temporanea assenza del destinatario - Procedimento notificatorio - Art 140 c. p. c. - Mancata osservanza della procedura - Illegittimità della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione della cartella è stata ritenuta illegittima per mancata osservanza della procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. Di conseguenza, il sollecito di pagamento fondato su quella cartella non può validamente sostenere la pretesa esattiva, poiché l’atto presupposto non è stato portato a conoscenza del contribuente secondo le formalità di legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della pretesa esattiva perché la cartella di pagamento, notificata in una situazione di temporanea irreperibilità del destinatario, non sarebbe stata notificata nel rispetto della procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. Tale procedura richiede il deposito dell’atto presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito presso l’abitazione o l’ufficio del destinatario e l’invio allo stesso di una raccomandata con avviso di ricevimento. La contestazione riguardava quindi un vizio dell’atto prodromico, richiamato nel successivo sollecito di pagamento.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità o temporanea assenza del destinatario, l’atto deve essere depositato nella casa comunale, deve essere affisso l’avviso di deposito e deve essere inviata al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma impone il rispetto cumulativo delle formalità previste per perfezionare la notificazione in caso di temporanea irreperibilità. La mancata osservanza anche di tali adempimenti rende la notifica illegittima.
Massime di principio
- Quando il destinatario è temporaneamente irreperibile, la notificazione non può considerarsi regolare sulla base del solo deposito dell’atto presso la casa comunale: devono essere eseguiti anche l’affissione dell’avviso e l’invio della raccomandata informativa.
- La notificazione corretta dell’atto presupposto, come una cartella di pagamento, è necessaria per legittimare gli atti successivi della riscossione, tra cui solleciti, intimazioni o procedure esecutive.
- Il contribuente può contestare un atto successivo deducendo i vizi di notificazione dell’atto presupposto, soprattutto quando quest’ultimo non sia stato validamente portato a sua conoscenza.
- In una situazione analoga occorre verificare concretamente la relata di notifica e la documentazione relativa a ciascun adempimento previsto dall’art. 140 c.p.c., inclusi deposito, affissione e raccomandata informativa.
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