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Ordinanza

Ordinanza n. 313/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 09993/2025.

Giustizia amministrativa202509315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione I, n. 09993/2025; domanda cautelare riproposta in appello

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte appellante ha riproposto, con istanza del 17 dicembre 2025, la domanda cautelare già respinta con ordinanza emessa nella stessa data, deducendo la sopravvenienza di nuovi fatti rilevanti ai fini del periculum in mora. Tuttavia, l'atto contenente la domanda cautelare riproposta non è stato notificato al Ministero dell'Interno, che non ha depositato memoria cautelare né è comparso in udienza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare riproposta. Il Collegio ha rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, comma 3, e 58, comma 1, c.p.a., la riproposizione della domanda cautelare deve avvenire mediante ricorso notificato alle altre parti. La mancata notificazione al Ministero impedisce quindi l'esame della domanda, indipendentemente dall'allegazione di fatti sopravvenuti. Le spese sono state dichiarate nulle.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 3, c.p.a.

    la riproposizione della domanda cautelare deve avvenire con ricorso notificato alle altre parti

    La riproposizione della domanda cautelare richiede il rispetto del contraddittorio mediante notificazione alle altre parti.

  • art. 58, comma 1, c.p.a.

    la riproposizione della domanda cautelare deve avvenire con ricorso notificato alle altre parti

    La disciplina della revoca o modifica delle misure cautelari si coordina con l'obbligo di notificare il ricorso alle altre parti quando la domanda cautelare viene riproposta.

Massime di principio

  • La domanda cautelare già respinta può essere riproposta in presenza di fatti sopravvenuti rilevanti, ma la riproposizione deve essere effettuata mediante ricorso notificato alle altre parti del giudizio.
  • La mancata notificazione del ricorso contenente la domanda cautelare riproposta determina l'inammissibilità della domanda, anche quando l'amministrazione non abbia depositato memoria cautelare né sia comparsa all'udienza.
  • L'allegazione di nuovi fatti incidenti sul periculum in mora non esonera la parte dall'obbligo di instaurare correttamente il contraddittorio cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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