Ordinanza n. 313/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 09993/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione I, n. 09993/2025; domanda cautelare riproposta in appello
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte appellante ha riproposto, con istanza del 17 dicembre 2025, la domanda cautelare già respinta con ordinanza emessa nella stessa data, deducendo la sopravvenienza di nuovi fatti rilevanti ai fini del periculum in mora. Tuttavia, l'atto contenente la domanda cautelare riproposta non è stato notificato al Ministero dell'Interno, che non ha depositato memoria cautelare né è comparso in udienza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare riproposta. Il Collegio ha rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, comma 3, e 58, comma 1, c.p.a., la riproposizione della domanda cautelare deve avvenire mediante ricorso notificato alle altre parti. La mancata notificazione al Ministero impedisce quindi l'esame della domanda, indipendentemente dall'allegazione di fatti sopravvenuti. Le spese sono state dichiarate nulle.
Norme richiamate
la riproposizione della domanda cautelare deve avvenire con ricorso notificato alle altre parti
La riproposizione della domanda cautelare richiede il rispetto del contraddittorio mediante notificazione alle altre parti.
la riproposizione della domanda cautelare deve avvenire con ricorso notificato alle altre parti
La disciplina della revoca o modifica delle misure cautelari si coordina con l'obbligo di notificare il ricorso alle altre parti quando la domanda cautelare viene riproposta.
Massime di principio
- La domanda cautelare già respinta può essere riproposta in presenza di fatti sopravvenuti rilevanti, ma la riproposizione deve essere effettuata mediante ricorso notificato alle altre parti del giudizio.
- La mancata notificazione del ricorso contenente la domanda cautelare riproposta determina l'inammissibilità della domanda, anche quando l'amministrazione non abbia depositato memoria cautelare né sia comparsa all'udienza.
- L'allegazione di nuovi fatti incidenti sul periculum in mora non esonera la parte dall'obbligo di instaurare correttamente il contraddittorio cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →