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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10796/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 23/05/2024 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Le censure riguardano: (i) la presunta mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione delle riprese video e della catena di prova (capo B e capo C), lamentando travisamento dei fotogrammi, mancata corrispondenza tra gli involucri sequestrati e quelli ripresi, e possibili alternative spiegazioni (es. che la droga fosse già in possesso dell'acquirente Mazzeo); (ii) vizi nella determinazione della pena: mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), errata o sproporzionata dosimetria (art. 133 c.p.), e difetto di motivazione sull'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.); (iii) deposito di motivi nuovi aggiunti da alcuni difensori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il Collegio ha ritenuto che sussista una "doppia conforme" (integrazione della motivazione di primo grado e di appello) e che le doglianze consistano in una mera richiesta di diversa valutazione della prova (inammissibile in cassazione), non essendovi travisamento macroscopico della prova né vizi logici percepibili nella motivazione. Sono stati altresì dichiarati inammissibili i motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Rimangono quindi ferme le statuizioni della Corte d'appello (tra cui: per Infantino riduzione e modifiche: anni 5 e mesi 6 di reclusione e €18.400 di multa, assoluzioni in relazione ad alcuni capi e prescrizione di uno; per Condello anni 5, mesi 1 e giorni 10 di reclusione e €17.633 di multa; per Iannì anni 6 di reclusione e €20.000 di multa).

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (disciplinante gli illeciti in materia di stupefacenti)

    Norma di riferimento per le imputazioni di detenzione e cessione di stupefacenti; applicata dalla Corte di merito per ricostruire la responsabilità penale dei ricorrenti

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui le attenuanti generiche non possono essere riconosciute automaticamente per l'adozione del rito abbreviato; il diniego può essere motivato con l'assenza di elementi positivi che giustifichino un trattamento benevolo

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    La Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria; è sufficiente una motivazione anche sintetica (es. "pena congrua") salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte evidenzia l'obbligo di motivazione specifica sul riconoscimento della recidiva, valutando la rilevanza dei precedenti rispetto al nuovo illecito e la maggiore pericolosità; nel caso di specie la motivazione è ritenuta adeguata

  • art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova indiziaria)

    Richiamato come parametro per la valutazione degli indici e della concatenazione probatoria derivante dalle riprese video e dagli altri elementi indiziari; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (motivi aggiunti)

    art. 585, comma 4, c.p.p.

    I motivi aggiunti depositati tardivamente sono stati dichiarati inammissibili ai sensi di tale disposizione

  • art. 81 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Richiamato nella rubricazione delle imputazioni (concorso), quale base per l'applicazione delle pene nei confronti dei più soggetti coinvolti

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (motivazione di primo grado e di appello coincidente), la Cassazione limita il sindacato di merito: non può riesaminare la prova se non in presenza di un travisamento macroscopico e non contestabile dei fatti.
  • Le doglianze che chiedono una diversa valutazione dei fotogrammi o della corrispondenza tra oggetti sequestrati sono in genere inammissibili in Cassazione: occorre dimostrare un errore logico-manifesto o travisamento evidente delle prove.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi oltre la mera scelta del rito abbreviato; il semplice richiamo alla scelta del rito non è sufficiente.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; per impugnare la dosimetria in Cassazione è necessario dimostrare arbitrarietà, illogicità manifesta o una pena sproporzionata rispetto alla media edittale.
  • L'applicazione della recidiva richiede una motivazione che colleghi i precedenti al nuovo illecito e dimostri una maggiore capacità delinquenziale; il giudice può assolvere all'onere anche con argomentazione succinta purché non irragionevole.
  • I motivi nuovi o aggiunti tardivamente sono frequentemente dichiarati inammissibili (art. 585 c.p.p.); nuove deduzioni vanno proposte nei termini processuali per non pregiudicare l'ammissibilità.
  • Per avere chance in Cassazione su questioni probatorie è necessario indicare precisamente il vizio (es. contraddizione evidente, omissione decisiva, travisamento macroscopico) e non limitarsi a chiedere una diversa lettura dei fatti.

Testo integrale

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