Sentenza n. 625/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania del 24 luglio 2026, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania che aveva respinto il ricorso contro la non ammissione dello studente allo scrutinio finale e alla classe successiva per superamento del limite massimo di assenze
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori hanno impugnato gli atti con cui il consiglio della classe 4 C di un liceo linguistico aveva deliberato la non ammissione del figlio allo scrutinio finale, motivandola con il superamento del limite massimo di assenze sull'orario annuale personalizzato, pari al 26,55%. In appello sono stati riproposti i motivi già dedotti in primo grado: violazione dell'art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009 e della circolare ministeriale n. 20/2011, sul presupposto che il superamento del limite non avrebbe dovuto operare automaticamente se l'alunno era comunque valutabile alla luce delle numerose prove sostenute e dei risultati positivi; eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento e difetto di motivazione, perché l'assenza avrebbe superato il limite solo per un numero esiguo di ore e la frequenza avrebbe assunto una funzione sanzionatoria; violazione dei principi di buona fede e trasparenza per la mancata comunicazione preventiva del monte ore annuale personalizzato e del limite minimo di frequenza; illegittimità del diniego di deroga per le assenze dovute al decesso del nonno dello studente. Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza e la sospensione cautelare dei suoi effetti; la misura monocratica era stata già respinta.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello con sentenza semplificata ex artt. 38 e 60 c.p.a. Ha ritenuto che l'art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009 richieda la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato e stabilisca che il mancato conseguimento del limite minimo, comprese le deroghe riconosciute, comporti l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Le deroghe devono essere motivate e straordinarie, riferite ad assenze documentate e continuative, e devono essere previamente individuate in via generale dalle istituzioni scolastiche. Il collegio dei docenti definisce le fattispecie derogatorie, mentre il consiglio di classe verifica il superamento del limite e se le assenze rientranti nelle deroghe impediscano comunque la valutazione; non può creare autonomamente nuove deroghe né considerare giustificate le assenze in base al profitto scolastico. Nel caso concreto, il regolamento d'istituto ammetteva soltanto le deroghe indicate nella circolare ministeriale n. 20/2011 e il collegio dei docenti aveva individuato gravi motivi di salute documentati, donazioni di sangue, attività sportive agonistiche e adesioni a confessioni religiose. Il decesso del nonno non rientrava tra le ipotesi previamente previste. È stato respinto anche il motivo sulla mancata informazione della famiglia, poiché il limite e le conseguenze del suo superamento erano direttamente stabiliti dalla norma e l'eventuale omessa comunicazione non poteva rendere ammissibile lo studente allo scrutinio. La non ammissione è stata quindi ritenuta vincolata al superamento del limite non derogabile nel caso concreto, senza necessità di una valutazione ulteriore del profitto. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009
Il tenore letterale della disposizione è univoco: - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; - le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, “motivate e straordinarie” deroghe al suddetto limite; - tale deroga è dalle istituzioni scolastiche prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati; - il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe “riconosciute”, comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, una volta considerate le sole deroghe riconosciute secondo i criteri previamente fissati dalle istituzioni scolastiche, comporta direttamente l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione; il consiglio di classe non dispone di un autonomo potere di deroga fondato sul profitto dello studente.
Circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011
Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
La competenza è ripartita tra collegio dei docenti, cui spetta la previa individuazione generale delle fattispecie derogatorie, e consiglio di classe, cui spetta la verifica applicativa nel caso concreto, senza possibilità di creare nuove deroghe.
art. 1 l. n. 241/1990
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.
Nel provvedimento il richiamo ai principi di buona fede e trasparenza non conduce a derogare al limite di frequenza previsto dalla disciplina speciale; l'eventuale mancata informazione non può produrre l'ammissione quando il limite e le conseguenze siano stabiliti direttamente dalla legge.
artt. 38 e 60 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 3 settembre 2026, previo avviso alle parti in ordine alla possibilità di definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la causa è stata dal Collegio trattenuta in decisione.
Il giudizio d'appello è stato definito nel merito in camera di consiglio mediante sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il superamento del limite minimo di frequenza scolastica previsto dall'art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009 comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale, una volta considerate le deroghe riconosciute secondo la disciplina applicabile.
- Le deroghe al limite di frequenza devono essere motivate e straordinarie, riferite ad assenze documentate e continuative e previamente individuate in via generale dalle istituzioni scolastiche competenti; non possono essere create autonomamente dal consiglio di classe in relazione al singolo studente.
- Il collegio dei docenti definisce preventivamente i criteri e le fattispecie che possono giustificare la deroga, mentre il consiglio di classe svolge una verifica concreta circa la riconducibilità delle assenze a tali fattispecie e circa l'eventuale pregiudizio alla possibilità di valutazione.
- Il consiglio di classe non può neutralizzare il superamento del limite di frequenza valorizzando autonomamente il profitto scolastico dello studente, quando le assenze non rientrino in una fattispecie derogatoria previamente prevista.
- L'omessa comunicazione alla famiglia del monte ore annuale o delle conseguenze del superamento del limite di assenze non rende ammissibile allo scrutinio lo studente che non abbia raggiunto il limite minimo di frequenza stabilito direttamente dalla normativa.
- Le assenze dovute al decesso di un familiare non consentono la deroga al limite di frequenza se tale situazione non è stata previamente inclusa, in via generale, tra le fattispecie derogatorie dall'istituzione scolastica competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1045/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1046/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1821/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1822/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1824/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1817/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →