Cassazione Penale, Sentenza n. 23916/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vallone era stato condannato in primo e secondo grado per il delitto di evasione (10/10/2021) con l'aggravante della recidiva specifica e reiterata. Il difensore ha impugnato in Cassazione deducendo due motivi: (1) inosservanza dell'art. 385 c.p. e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l'imputato era stato autorizzato ad allontanarsi e sarebbe rientrato con un ritardo incolpevole di 40 minuti a causa di un guasto all'autovettura e dell'impossibilità di reperire trasporto alternativo; (2) carenza di motivazione nel bilanciamento tra la circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) e l'aggravante della recidiva: si è lamentata la mancanza di una puntuale motivazione sull'equivalenza e sugli effetti della patologia mentale sulla precedente condotta criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza di appello era stata depositata il 12/08/2024 (nel periodo di sospensione feriale) e, secondo la giurisprudenza richiamata, il dies a quo per il termine di impugnazione va fissato all'ultimo giorno del periodo di sospensione (31 agosto), con conseguente decorrenza del termine utile; il termine di 45 giorni è quindi scaduto il 15/10/2024 e il ricorso è stato depositato il 16/10/2024, un giorno oltre il termine. Perciò i profili di merito non sono stati esaminati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che punisce l'inosservanza degli obblighi imposti in caso di misura o disposizione che limitano la libertà personale (e.g. divieto di allontanamento). Il ricorso sosteneva che la condotta non integrasse il reato per cause involontarie; il tema non è stato esaminato per sopravvenuta inammissibilità processuale.
art. 89 cod. pen.
Riguarda il vizio totale o parziale di mente come circostanza che può incidere sulla responsabilità e sulla pena. La censura lamentava insufficiente motivazione sul bilanciamento tra tale attenuante e l'aggravante della recidiva; anche questo profilo non è stato esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina l'indicazione del termine per il deposito delle motivazioni da parte della Corte d'appello al momento della lettura del dispositivo (la Corte d'appello ha indicato 45 giorni per il deposito delle motivazioni).
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione dal deposito delle motivazioni; la Corte ha calcolato il termine sulla base delle regole sulla sospensione feriale e ha ritenuto il ricorso tempestivo solo entro il 15/10/2024.
art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742
«ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo»
Norma sulla sospensione feriale dei termini processuali; la Corte ricorda la regola secondo cui, se il decorso inizia durante la sospensione, l'inizio è differito alla fine del periodo sospensivo (giurisprudenzialmente individuata nell'ultimo giorno della sospensione, un tempo 15/9 oggi 31/8 o comunque l'ultimo giorno del periodo sospensivo vigente).
art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con l. 10 novembre 2014, n. 162
riducendo il periodo di sospensione feriale al solo mese di agosto («dal 1° al 31 agosto di ciascun anno»)
Ha modificato la durata della sospensione feriale riducendola al mese di agosto; la Corte ha applicato questa modifica nel calcolo del dies a quo per il termine di impugnazione.
art. 172, comma 2, cod. proc. pen.
Principio della non computabilità del dies a quo: non si computa il giorno in cui si è realizzato l'atto da cui inizia il termine. La Corte discute l'interazione tra questa regola e la sospensione feriale stabilendo che il dies a quo, per atti compiuti in periodo sospensivo, va fissato alla fine del periodo sospensivo.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
sent. Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio per il rimedio equitativo nella determinazione dell'obbligo di versamento alla cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave del ricorrente e ha fissato la somma equitativa di euro 3.000.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è depositata nel periodo di sospensione feriale, il dies a quo per il computo dei termini va fissato all'ultimo giorno del periodo di sospensione (secondo la giurisprudenza, oggi 31 agosto) e non al primo giorno di ripresa dell'attività ordinaria; da quel giorno decorrono i giorni interi del termine.
- È essenziale calcolare con attenzione i termini processuali in presenza di sospensione feriale e tenere conto delle modifiche normative (es. riduzione della sospensione al solo mese di agosto): un deposito anche di un solo giorno oltre il termine può determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per motivi formali (tardività), i motivi di merito non vengono esaminati: per preservare l'esame di questioni sostanziali (es. qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 385 c.p. o il bilanciamento tra vizio parziale e recidiva) è cruciale rispettare termini e formalità procedurali.
- Nel giudizio di bilanciamento tra attenuanti (es. vizio parziale di mente) e aggravanti (es. recidiva) i giudici di merito devono fornire una motivazione puntuale e individualizzata sul giudizio di equivalenza e sugli effetti delle condizioni personali sulla responsabilità; in caso di motivazione carente, va censurata in impugnazione ma solo se la censura è tempestiva e il ricorso è ammissibile.
- Prima di proporre ricorso per cassazione verificare sempre la data di deposito delle motivazioni e l'attestazione del cancelliere; conservare documentazione che provi il rispetto dei termini e, se necessario, produrre tempestiva istanza per ottenere chiarimenti sul computo dei termini.
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